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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26340/2024 del 09/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di una verifica della Guardia di Finanza relativa agli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007, era stato contestato al contribuente di avere ceduto unità immobiliari indicando negli atti di compravendita un prezzo inferiore a quello effettivamente incassato. In esito al PVC e all'esito negativo dell'accertamento con adesione, l'Ufficio emetteva distinti avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA. Il contribuente impugnava gli atti: la CTP accoglieva solo in parte il ricorso, limitatamente a due annualità, e la CTR rigettava l'appello. In cassazione il contribuente proponeva quattro motivi: 1) lamentava violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e difetto di prova, sostenendo che il giudice regionale avesse trascurato il valore del quadro economico e non avesse adeguatamente motivato; 2) denunciava motivazione apparente della sentenza d'appello; 3) deduceva violazione delle norme in tema di accertamento induttivo e presunzioni, per avere la CTR valorizzato alcune dichiarazioni di terzi e non altre, senza spiegare il peso probatorio assegnato; 4) contestava ulteriormente i criteri usati per valutare dichiarazioni rese da terzi e altri elementi indiziari, sostenendo che non fosse stato chiarito come l'Ufficio potesse ricostruire induttivamente i ricavi sulla base di un giudizio di attendibilità di quelle dichiarazioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili il primo, il terzo e il quarto motivo, perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo la motivazione apparente, poiché la sentenza d'appello conteneva una trama argomentativa comprensibile e sufficiente, fondata sulle dichiarazioni degli acquirenti e sulle risultanze dell'interrogatorio reso dal contribuente agli inquirenti. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso e condannato il ricorrente alle spese, dando atto altresì dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei limiti consentiti; non basta contestare la diversa valutazione delle prove proposte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    Riguarda la valutazione delle prove secondo il prudente apprezzamento del giudice; non è censurabile in cassazione la mera attribuzione di maggiore forza di convincimento ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 360 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità è limitato: la motivazione apparente integra nullità solo nei casi estremi indicati dalla giurisprudenza; la violazione delle norme sulla prova deve emergere nei limiti propri del vizio denunciato.

  • art. 39, co. 1, lett. c) e d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come base dell'accertamento induttivo dei redditi.

  • art. 19, d.lgs. n. 446 del 1997

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla ricostruzione del maggior imponibile.

  • art. 54, co. 3, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato come norma sull'accertamento IVA in chiave induttiva/presuntiva.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono censurabili solo per vizio di sussunzione: il giudice di merito non può negare o attribuire valore presuntivo in modo incompatibile con i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di acquisizione e valutazione di elementi istruttori e dichiarazioni di terzi.

  • art. 33 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di acquisizione e valutazione di elementi istruttori e dichiarazioni di terzi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti, di cui la Corte dà atto in dispositivo.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente costruite come violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito e del materiale probatorio.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono; non basta contestare la preferenza accordata ad alcune risultanze istruttorie rispetto ad altre.
  • La motivazione è apparente, e quindi nulla, solo quando il percorso argomentativo sia meramente grafico o obiettivamente incomprensibile, non quando il giudice abbia espresso una motivazione sintetica ma idonea a far comprendere la ratio decidendi.
  • La censura sulla valutazione delle presunzioni è ammissibile per violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo se il giudice abbia applicato in modo giuridicamente scorretto i requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi; non è sufficiente contestare la mera scelta degli elementi ritenuti più credibili.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare puntualmente ogni singola deduzione della parte in ordine alla maggiore attendibilità di una prova rispetto a un'altra, essendo sufficiente che risulti un apprezzamento complessivo non illogico delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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