Cassazione Civile, Ordinanza n. 26340/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza relativa agli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007, era stato contestato al contribuente di avere ceduto unità immobiliari indicando negli atti di compravendita un prezzo inferiore a quello effettivamente incassato. In esito al PVC e all'esito negativo dell'accertamento con adesione, l'Ufficio emetteva distinti avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA. Il contribuente impugnava gli atti: la CTP accoglieva solo in parte il ricorso, limitatamente a due annualità, e la CTR rigettava l'appello. In cassazione il contribuente proponeva quattro motivi: 1) lamentava violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e difetto di prova, sostenendo che il giudice regionale avesse trascurato il valore del quadro economico e non avesse adeguatamente motivato; 2) denunciava motivazione apparente della sentenza d'appello; 3) deduceva violazione delle norme in tema di accertamento induttivo e presunzioni, per avere la CTR valorizzato alcune dichiarazioni di terzi e non altre, senza spiegare il peso probatorio assegnato; 4) contestava ulteriormente i criteri usati per valutare dichiarazioni rese da terzi e altri elementi indiziari, sostenendo che non fosse stato chiarito come l'Ufficio potesse ricostruire induttivamente i ricavi sulla base di un giudizio di attendibilità di quelle dichiarazioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili il primo, il terzo e il quarto motivo, perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo la motivazione apparente, poiché la sentenza d'appello conteneva una trama argomentativa comprensibile e sufficiente, fondata sulle dichiarazioni degli acquirenti e sulle risultanze dell'interrogatorio reso dal contribuente agli inquirenti. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso e condannato il ricorrente alle spese, dando atto altresì dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
La sua violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei limiti consentiti; non basta contestare la diversa valutazione delle prove proposte dalle parti.
Riguarda la valutazione delle prove secondo il prudente apprezzamento del giudice; non è censurabile in cassazione la mera attribuzione di maggiore forza di convincimento ad alcune prove rispetto ad altre.
Il sindacato di legittimità è limitato: la motivazione apparente integra nullità solo nei casi estremi indicati dalla giurisprudenza; la violazione delle norme sulla prova deve emergere nei limiti propri del vizio denunciato.
art. 39, co. 1, lett. c) e d), d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come base dell'accertamento induttivo dei redditi.
art. 19, d.lgs. n. 446 del 1997
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla ricostruzione del maggior imponibile.
art. 54, co. 3, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato come norma sull'accertamento IVA in chiave induttiva/presuntiva.
Le presunzioni semplici sono censurabili solo per vizio di sussunzione: il giudice di merito non può negare o attribuire valore presuntivo in modo incompatibile con i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di acquisizione e valutazione di elementi istruttori e dichiarazioni di terzi.
art. 33 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di acquisizione e valutazione di elementi istruttori e dichiarazioni di terzi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti, di cui la Corte dà atto in dispositivo.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente costruite come violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito e del materiale probatorio.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono; non basta contestare la preferenza accordata ad alcune risultanze istruttorie rispetto ad altre.
- La motivazione è apparente, e quindi nulla, solo quando il percorso argomentativo sia meramente grafico o obiettivamente incomprensibile, non quando il giudice abbia espresso una motivazione sintetica ma idonea a far comprendere la ratio decidendi.
- La censura sulla valutazione delle presunzioni è ammissibile per violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo se il giudice abbia applicato in modo giuridicamente scorretto i requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi; non è sufficiente contestare la mera scelta degli elementi ritenuti più credibili.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare puntualmente ogni singola deduzione della parte in ordine alla maggiore attendibilità di una prova rispetto a un'altra, essendo sufficiente che risulti un apprezzamento complessivo non illogico delle risultanze istruttorie.
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