Cassazione Civile, Ordinanza n. 19592/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva richiesto al contribuente il pagamento di ILOR e IRPEF per gli anni 1990 e 1991 mediante cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973. Il contribuente aveva eccepito la decadenza dell'ufficio dalla pretesa e, nel corso del giudizio, aveva anche invocato una definizione agevolata della lite in relazione agli eventi sismici del 1990, con successivo diniego da parte dell'Agenzia. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; in appello la CTR aveva ritenuto illegittimo il diniego della definizione agevolata e aveva dichiarato estinta la controversia. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 18, comma 2, 19 e 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva deciso sulla base di un atto sopravvenuto e estraneo al giudizio e che la definizione agevolata non era proponibile per una cartella da controllo automatizzato; 2) violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992 per asserito divieto di ius novorum, in relazione alle ragioni dedotte dal contribuente contro il diniego; 3) violazione dell'art. 39 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 295 c.p.c. e di norme UE e regolamentari, per mancata sospensione del giudizio in attesa dell'indagine della Commissione europea sugli aiuti collegati al sisma Sicilia 1990.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 16 l. n. 289/2002, richiamato dall'art. 39 d.l. n. 98/2011, l'impugnazione del diniego di definizione della lite va proposta davanti al giudice presso il quale pende la controversia; quindi era corretta la proposizione davanti alla CTR in pendenza dell'appello. Ha inoltre rilevato che la censura dell'Agenzia, anche se letta come contestazione sulla definibilità della lite, era infondata perché una cartella emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 è definibile quando costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, avendo natura impositiva e non meramente riscossiva. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito per effetto del rigetto del primo, e lo stesso è avvenuto per il terzo motivo, relativo alla pretesa pregiudizialità della verifica europea sugli aiuti di Stato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato. È stato inoltre escluso l'obbligo dell'Agenzia di versare l'ulteriore contributo unificato, perché le amministrazioni dello Stato sono esentate dal relativo pagamento tramite prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato può avere natura impositiva quando è il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene portata a conoscenza del contribuente.
art. 16 l. 27 dicembre 2002, n. 289
L'impugnazione del diniego di definizione agevolata della lite va proposta dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
art. 39 d.l. 6 luglio 2011, n. 98
La disposizione richiama la disciplina della definizione agevolata e consente l'applicazione del relativo meccanismo anche alle liti pendenti secondo i presupposti previsti.
artt. 18, comma 2, 19 e 24, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le censure dell'Agenzia sono state ritenute infondate nella parte in cui contestavano la trattazione del diniego di condono nel giudizio pendente e la sua rilevanza nel processo tributario.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il motivo è stato assorbito, ma la Corte ha escluso che l'impugnazione del diniego in pendenza del grado di appello violasse, nella specie, il divieto di ius novorum.
Il motivo relativo alla pregiudizialità europea è stato assorbito; non è stata accolta la richiesta di sospensione del processo.
Invocato per la sospensione necessaria, ma il motivo è stato assorbito e non accolto.
artt. 107 e 108 TFUE
Richiamati dalla ricorrente in relazione agli aiuti di Stato connessi al sisma Sicilia 1990.
artt. 11 e 12 reg. CE n. 659/1999
Richiamati dalla ricorrente in tema di procedimento sugli aiuti di Stato, ma senza incidenza sul decisum.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non è stato posto a carico dell'Agenzia l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché le amministrazioni dello Stato operano tramite prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata per l'ulteriore contributo unificato, ma ritenuta non applicabile all'Agenzia delle Entrate.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'impugnazione del diniego di definizione agevolata deve essere proposta davanti al giudice presso il quale pende la lite, anche se il diniego interviene in grado di appello.
- Una cartella emessa all'esito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 è suscettibile di definizione agevolata quando costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, poiché in tal caso ha natura sostanzialmente impositiva e non meramente riscossiva.
- La qualificazione dell'atto tributario come impositivo o di mera riscossione incide sulla sua definibilità e sulle relative impugnazioni, con conseguente rilevanza anche per l'ammissibilità delle domande e delle difese nel giudizio pendente.
- Le censure che presuppongono accertamenti di fatto non sono sindacabili in cassazione se mirano solo a rimettere in discussione la ricostruzione operata dal giudice di merito.
- La domanda di sospensione per pregiudizialità europea o per pendenza di procedimento sugli aiuti di Stato resta assorbita quando la controversia sia decisa sulla base del diverso rilievo dell'ammissibilità e fondatezza della definizione agevolata.
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