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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23946/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2014. La società contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, in sintesi: 1) che l'avviso dovesse essere annullato perché emesso quando era ancora efficace una precedente sentenza tributaria che aveva annullato la rendita catastale e il classamento posti a base dell'imposizione; in subordine, che non fossero dovuti sanzioni e interessi; 2) che il termine di prescrizione/decadenza non potesse dirsi rispettato mediante la sola data di spedizione dell'atto, poiché per i rapporti sostanziali tributari varrebbe la recettizietà dell'atto; 3) che la scissione soggettiva degli effetti della notifica non operasse per le notifiche eseguite direttamente dall'Ufficio tramite posta ordinaria; 4) che vi fosse giudicato interno o comunque giudicato esterno sul diritto alla riduzione del 50% dell'IMU per inagibilità dell'immobile, già riconosciuto in un precedente contenzioso relativo ad annualità diverse, e che tale accertamento sullo stato dei beni dovesse valere anche per il 2014, in quanto le condizioni fattuali sarebbero rimaste immutate. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi corrispondenti a tali questioni.

La decisione

La Corte ha respinto i primi tre motivi e ha accolto il quarto nei limiti precisati. In particolare ha ritenuto infondato il motivo sulla pretesa efficacia della precedente sentenza che aveva annullato la rendita catastale, osservando che, ratione temporis, l'aggiornamento dei dati catastali presupponeva il passaggio in giudicato della sentenza. Ha respinto anche i motivi sulla tempestività della notifica, affermando che per l'IMU opera il termine di decadenza e che, ai fini del rispetto di tale termine, rileva la data di spedizione dell'atto, in applicazione del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione. Ha invece accolto il motivo relativo al giudicato sulla riduzione dell'imposta per inagibilità: la precedente pronuncia non consentiva di escludere in astratto il giudicato, ma imponeva al giudice di merito di verificare se, per l'anno 2014, permanessero le stesse condizioni di fatto già accertate negli anni precedenti e se il Comune ne fosse a conoscenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al solo quarto motivo e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per il nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    usato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 69, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti delle sentenze tributarie sul classamento e sulle rendite catastali.

  • art. 18, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    invocato per sostenere l'illegittimità di sanzioni e interessi.

  • art. 10, L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato in relazione ai rapporti tra ente impositore e contribuente e alla non debenza di sanzioni e interessi; la Corte richiama il principio di collaborazione e buona fede come espressione di tale norma.

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    citato per sostenere la prescrizione del credito tributario, ma la Corte precisa che nella specie opera la decadenza, non la prescrizione.

  • art. 2943, comma 1, c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel tema dell'interruzione della prescrizione; la Corte non accoglie la prospettazione perché ritiene applicabile la decadenza.

  • art. 1334 c.c.

    invocato sulla recettizietà dell'atto; la Corte richiama invece il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica ai fini della decadenza.

  • art. 1335 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la notifica rilevi al momento della conoscenza; la Corte esclude la tesi per le decadenze tributarie.

  • art. 4, L. 20 novembre 1982, n. 890

    citato nel motivo sulla notificazione; la Corte comunque afferma la generale applicabilità della scissione soggettiva degli effetti della notifica agli atti tributari.

  • art. 1, commi 161 e 163, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    richiamato per il termine di decadenza dell'IMU e per il regime di notifica degli avvisi di accertamento tributari.

  • art. 9, comma 7, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    citato nel motivo sulla notifica degli avvisi IMU.

  • art. 8, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    norma sulla riduzione del 50% dell'imposta per immobili inagibili/inabitabili; la Corte ribadisce che l'agevolazione si estende ai periodi successivi se permangono le medesime condizioni di fatto e che il giudice deve verificarne la persistenza.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per il giudicato; la Corte afferma che l'efficacia del giudicato va misurata sulla permanenza delle condizioni fattuali quando il fatto accertato è tendenzialmente variabile nel tempo.

  • art. 69-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dalla Corte come norma, ratione temporis applicabile prima della riforma, che subordinava l'aggiornamento catastale al passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 6, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato per affermare che il contribuente non può essere onerato della prova di fatti documentalmente noti all'ente impositore.

Massime di principio

  • Ai fini del rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo, rileva la data in cui l'ente impositore ha spedito o comunque posto in essere gli adempimenti necessari alla notificazione dell'atto, e non la successiva data di effettiva ricezione da parte del contribuente.
  • Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione si applica anche agli atti tributari e non è escluso né dalla natura recettizia dell'atto né dal fatto che la notificazione sia stata eseguita direttamente dall'Ufficio tramite posta.
  • In tema di immobili inagibili o inabitabili, la riduzione dell'imposta del 50% spetta se le condizioni di inagibilità permangono per tutto il periodo considerato e si estende anche ai periodi successivi quando le medesime condizioni di fatto persistano.
  • Quando il fatto accertato in un precedente giudizio è suscettibile di variazione nel tempo, l'efficacia del giudicato non può essere negata in astratto, ma va verificata in concreto attraverso l'accertamento della permanenza delle medesime condizioni fattuali nel periodo d'imposta successivo.
  • Se lo stato di inagibilità dell'immobile è già noto all'ente impositore, il contribuente non può essere gravato di un onere probatorio eccessivo o reiterato su fatti documentalmente conosciuti dall'amministrazione; operano i canoni di collaborazione e buona fede nel rapporto tributario.
  • L'aggiornamento dei dati catastali, per i periodi regolati dalla disciplina anteriore alla riforma del 2015, presupponeva il passaggio in giudicato della sentenza che aveva inciso su rendita e classamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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