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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25437/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il procedimento trae origine da una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Consob a un esponente apicale di banca, ritenuto responsabile della violazione dell'art. 94, comma 2, TUF per la mancata rappresentazione, nei documenti di offerta di due emissioni obbligazionarie, di informazioni sul fenomeno del cosiddetto "capitale finanziato". Secondo l'accertamento di merito, la banca aveva posto in essere un articolato sistema di operazioni sul capitale, vendite di azioni proprie e finanziamenti correlati all'acquisto/sottoscrizione di azioni, idoneo a creare un'apparenza di maggiore solidità patrimoniale; tali circostanze avrebbero dovuto essere rese note ai risparmiatori nei prospetti. L'interessato ha opposto la delibera davanti alla Corte d'appello, che ha respinto l'opposizione; quindi ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione del diritto di difesa per mancata ostensione integrale degli atti acquisiti in sede ispettiva, sostenendo che la Consob avrebbe dovuto consentire l'accesso a tutta la documentazione e non solo ai documenti richiamati nella relazione conclusiva; (2) violazione delle norme sul ruolo e sulle funzioni del direttore generale e del regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia, sostenendo che la Corte d'appello avesse mal individuato i presupposti normativi della sua responsabilità; (3) violazione delle norme sul dolo, contestando che la Corte territoriale avesse desunto il dolo dal solo mancato inserimento delle informazioni nei prospetti senza accertare una volontà offensiva specifica. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che la lesione del contraddittorio non era stata allegata in modo concreto e specifico e che l'accesso difensivo non può risolversi in una richiesta generica e sprovvista dell'indicazione dei documenti asseritamente necessari alla difesa; ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui, nel procedimento sanzionatorio Consob, le garanzie sono di tipo procedimentale e sono soddisfatte dalla contestazione e dalla valutazione delle controdeduzioni, restando piena la tutela davanti al giudice dell'opposizione. Il secondo e il terzo motivo sono stati esaminati congiuntamente e rigettati: la Corte ha affermato che, per un illecito amministrativo di pericolo, è sufficiente che il dolo investa la condotta omissiva, e ha rilevato che la Corte d'appello aveva accertato in fatto la piena consapevolezza del fenomeno del capitale finanziato e la volontaria omissione delle informazioni dovute; quanto al ruolo del direttore generale, la Corte ha ritenuto che le censure normative non incidessero sulla ratio decidendi, poiché la responsabilità era stata affermata direttamente per la violazione dell'art. 94, comma 2, TUF nella qualità di direttore generale e, comunque, il dovere di agire informati vale quanto meno per gli amministratori esecutivi e a maggior ragione per il direttore generale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e con statuizione sull'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva respinto l'opposizione alla sanzione Consob. Ha ritenuto infondato il primo motivo per difetto di specificità della dedotta lesione del diritto di difesa e per correttezza del bilanciamento tra accesso e riservatezza; ha ritenuto infondati anche il secondo e il terzo motivo, affermando che la responsabilità era stata accertata in fatto per violazione dell'obbligo informativo nei prospetti e che, per l'illecito contestato, il dolo riguarda la volontà della condotta omissiva, non essendo necessario un quid pluris psicologico. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Consob e l'applicazione della regola sull'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 94, comma 2, TUF

    impone l'inserimento nei prospetti delle informazioni necessarie affinché l'investitore possa formarsi un giudizio fondato sull'emittente e sugli strumenti offerti; la mancata indicazione del fenomeno del capitale finanziato integra la violazione contestata.

  • art. 191 TUF

    richiamato quale base per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

  • art. 8, comma 1, legge n. 689 del 1981

    utilizzato per la determinazione della sanzione mediante cumulo giuridico, individuando la violazione più grave.

  • art. 4, comma 10, TUF

    non comprende gli atti, le notizie e i dati posti a fondamento del procedimento sanzionatorio, che non sono segreti nei confronti dell'interessato.

  • artt. 22, comma 3, e 24, commi 1, 3 e 7, legge n. 241 del 1990

    invocati in tema di accesso difensivo; la Corte richiede tuttavia specificità dell'istanza e indicazione concreta dei documenti necessari alla difesa.

  • art. 53, paragrafo 1, Direttiva 2013/36/UE

    richiede un bilanciamento tra riservatezza e diritto di difesa; la divulgazione presuppone indizi precisi e concordanti sulla pertinenza delle informazioni a un procedimento civile o commerciale concretamente individuato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • Regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia del 29 ottobre 2017, art. 3 e artt. 2, comma 1, lett. l), 6, 8 e 9

    richiamato dalla parte ricorrente per delimitare le funzioni del direttore generale; la Corte ne esclude l'incidenza decisiva sulla responsabilità accertata.

  • artt. 2381 e 2396 c.c.

    invocati per distinguere il ruolo del direttore generale da quello dell'amministratore delegato; la Corte osserva che la censura non incide sulla ratio della decisione.

  • artt. 42, 43 c.p.

    richiamati per sostenere una nozione più rigorosa di dolo; la Corte afferma che, per l'illecito di pericolo contestato, basta la volontà della condotta omissiva.

  • art. 3, legge n. 689 del 1981

    invocato in relazione all'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo; la Corte ritiene sussistente il dolo sulla base dell'accertata consapevolezza e volontarietà dell'omissione.

  • art. 2358 c.c.

    richiamato come norma che vieta, salvo condizioni, le operazioni di finanziamento per l'acquisto di azioni proprie; la Corte valorizza la conoscenza di tale divieto ai fini del dolo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fonte dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento sanzionatorio amministrativo in materia finanziaria, la violazione del contraddittorio non può essere dedotta in modo astratto: la parte deve allegare e dimostrare una concreta e specifica compressione del diritto di difesa, indicando quali documenti o elementi, se accessibili, avrebbero potuto incidere sulla difesa.
  • L'accesso difensivo agli atti detenuti dall'autorità di vigilanza non si traduce in un diritto indiscriminato a tutta la documentazione acquisita in istruttoria; esso richiede una domanda specifica, riferita a documenti determinati o determinabili, e un bilanciamento con le esigenze di riservatezza e segreto professionale.
  • Gli atti, le notizie e i dati posti a fondamento del provvedimento sanzionatorio non possono essere opposti come segreti all'interessato, perché devono essere conoscibili ai fini della difesa sia nel procedimento amministrativo sia nel successivo giudizio di opposizione.
  • Per un illecito amministrativo di pericolo, l'elemento soggettivo del dolo è integrato dalla volontà della condotta omissiva o commissiva che realizza l'illecito, non essendo necessario un ulteriore intento di danno o di evento offensivo.
  • La responsabilità dell'esponente aziendale per omissioni informative nei prospetti può essere affermata quando il giudice di merito accerti che il soggetto era consapevole del fatto rilevante taciuto e abbia volontariamente omesso di inserirlo nella documentazione d'offerta, così alterando la rappresentazione della situazione dell'emittente.
  • Le censure sulla corretta delimitazione delle funzioni interne dell'organo apicale non elidono la responsabilità quando la ratio decidendi si fonda direttamente sulla violazione dell'obbligo informativo previsto dalla disciplina di settore e sull'accertata partecipazione consapevole del soggetto alla predisposizione dei prospetti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNullitàDanno non patrimoniale

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