Cassazione Civile, Ordinanza n. 09688/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La lite nasce dal prelievo operato dalla Cassa sul trattamento pensionistico di un ex iscritto, qualificato come contributo di solidarietà. Il Tribunale aveva dichiarato illegittima la trattenuta e la Corte d'appello aveva respinto il gravame dell'ente. In cassazione la Cassa ha proposto tre motivi: con i primi due ha denunciato la violazione di norme di legge e del proprio regolamento interno sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà e la sua compatibilità con il potere regolamentare dell'ente, con il principio del pro rata e con la disciplina normativa sopravvenuta; con il terzo ha invocato la prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione delle somme, richiamando norme in materia previdenziale e pensionistica. L'intimato non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, confermando l'orientamento consolidato secondo cui le Casse previdenziali privatizzate non possono introdurre, con atti o regolamenti, un contributo di solidarietà su pensioni già determinate, perché si tratta di un prelievo patrimoniale che può essere imposto solo dalla legge e non rientra nei criteri di determinazione del trattamento pensionistico. Ha poi escluso l'applicabilità della prescrizione quinquennale invocata con il terzo motivo, affermando che, quando è contestato l'ammontare del trattamento pensionistico per effetto di una trattenuta illegittima, il diritto alla riliquidazione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale. Non essendovi attività difensiva dell'intimato, non sono state poste spese a carico di quest'ultimo; la ricorrente è stata invece condannata al pagamento di euro 2.500 in favore della Cassa delle Ammende e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
I motivi sono stati formalmente incardinati come censure per violazione di legge.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del potere regolamentare della Cassa, ma ritenuto non idoneo a legittimare un contributo di solidarietà su pensioni già determinate.
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC
Invocato per fondare la trattenuta, ma reputato incompatibile con il principio per cui il prelievo non può essere introdotto dall'ente in assenza di base legislativa.
Delibera CNPADC del 27.6.2013
Atto interno richiamato come fonte del contributo di solidarietà, ma ritenuto insufficiente a giustificare il prelievo.
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
Richiamato nel ricorso per sostenere la legittimità del sistema previdenziale e delle modifiche regolamentari, ma non ritenuto decisivo.
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
Invocato dalla ricorrente quale base normativa delle modifiche regolamentari, ma non idoneo a consentire il prelievo contestato.
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
Richiamato nel primo motivo; la Corte ha ribadito l'orientamento secondo cui il contributo di solidarietà è un prelievo patrimoniale riservato alla legge.
art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto ostativo all'affermata illegittimità del contributo introdotto dall'ente.
art. 3 Cost.
Richiamato ai fini della questione di legittimità costituzionale in relazione alla prescrizione, ma escluso ogni profilo di contrasto per il diverso ambito applicativo delle norme sulla prescrizione.
art. 23 Cost.
La Corte ribadisce che il contributo di solidarietà è una prestazione patrimoniale imposta, la cui introduzione è riservata alla legge.
art. 38 Cost.
Richiamato nel ricorso a sostegno della disciplina previdenziale, senza incidere sulla decisione.
Applicato per affermare la prescrizione ordinaria decennale del diritto alla riliquidazione quando è contestato l'ammontare della pensione per effetto della trattenuta illegittima.
La prescrizione quinquennale dei ratei presuppone credito liquido ed esigibile; non si applica quando è controverso l'ammontare della prestazione pensionistica.
art. 129 R.D.L. n. 1827/1935
Richiamato come disposizione che richiede liquidità ed esigibilità del credito per la prescrizione quinquennale, non applicabile al caso di specie.
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970
Ritenuto applicabile alla riliquidazione della pensione, ma non all'indebita trattenuta derivante da un prelievo patrimoniale illegittimo.
Base della declaratoria di inammissibilità, poiché il ricorso si poneva in contrasto con orientamenti consolidati della Corte.
Richiamato per il procedimento camerale accelerato e per la definizione conforme alla proposta.
Norma procedurale richiamata nel contesto della composizione del collegio e della decisione camerale.
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato solo per escludere l'incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta accelerata.
Richiamato insieme all'art. 51 c.p.c. per escludere l'incompatibilità nel collegio giudicante.
Applicato per la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in ragione della definizione conforme alla proposta non accolta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti regolamentari o delibere interne, un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate, perché si tratta di una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost.
- Il principio del pro rata e l'esigenza di equilibrio di bilancio non consentono all'ente di incidere retroattivamente sui trattamenti pensionistici già determinati mediante trattenute non previste dalla legge.
- Quando è contestato non un singolo rateo già liquido ed esigibile, ma l'ammontare complessivo del trattamento pensionistico in conseguenza di una trattenuta illegittima, non si applica la prescrizione quinquennale dei ratei: opera la prescrizione ordinaria decennale.
- La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; se la misura della prestazione è ancora oggetto di contestazione, il termine breve non decorre.
- L'art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 concerne la riliquidazione della pensione e non si estende all'indebita trattenuta derivante da un prelievo patrimoniale illegittimo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando le censure si pongono in contrasto con un orientamento consolidato della Corte su questioni già ripetutamente decise in modo conforme.
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