Cassazione Civile, Ordinanza n. 09690/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia riguarda la legittimità delle trattenute operate sulla pensione di un iscritto dalla Cassa previdenziale professionale, a titolo di contributo di solidarietà previsto da delibere interne dell'ente. La Corte d'appello aveva accertato l'illegittimità di tali prelievi e condannato la Cassa alla restituzione delle somme. In cassazione la Cassa ha proposto quattro motivi: (1) ha sostenuto la legittimità del contributo di solidarietà alla luce della normativa di settore, delle delibere adottate e dell'esigenza di equilibrio finanziario della gestione; (2) in subordine, ha invocato l'applicazione dell'art. 24, comma 24, lett. b), del d.l. n. 201/2011, che prevedeva per il biennio 2012-2013 un contributo di solidarietà dell'1%; (3) ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto alla ripetizione/riliquidazione; (4) ha censurato la decorrenza degli interessi dalla data dei singoli prelievi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché tutte le censure erano già state risolte da un orientamento consolidato e contrario alla tesi della Cassa. La Corte ha ribadito che gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre con atti propri un contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già determinati, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta riservata al legislatore; ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 nel caso di delibere adottate dall'ente e poi dichiarate illegittime, ha confermato la prescrizione decennale per l'azione di riliquidazione/ripetizione in simili controversie e ha ritenuto corretto il calcolo degli interessi dalla data dei singoli prelievi. La Cassa è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma ulteriore in favore del resistente, di una somma alla Cassa delle Ammende e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Le censure erano formalmente proposte come violazioni di legge; tuttavia la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per contrasto con un orientamento consolidato, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le questioni dedotte erano già decise in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 23 Cost.
Il contributo di solidarietà imposto su pensioni già determinate integra una prestazione patrimoniale imposta, che può essere introdotta solo con legge.
art. 3 Cost.
La censura di illegittimità costituzionale sulla prescrizione quinquennale è stata ritenuta non rilevante, poiché la norma invocata non si applica al caso concreto.
art. 38 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente, ma la Corte ha mantenuto fermo il proprio orientamento sulla natura del prelievo e sui limiti dei poteri della Cassa.
d.lgs. n. 509/1994, artt. 1 e 2
Richiamati dalla ricorrente come fonti del potere regolamentare dell'ente, ma non idonei a fondare l'adozione del contributo di solidarietà su trattamenti già liquidati.
L. n. 335/1995, art. 3, comma 12
Norma invocata per sostenere la legittimità delle misure adottate dalla Cassa, ma ritenuta non sufficiente a consentire il prelievo contestato.
L. n. 296/2006, art. 1, comma 763
Richiamato quale disposizione di interpretazione/autorizzazione in materia previdenziale, ma non considerato idoneo a superare il principio affermato dalla giurisprudenza.
L. n. 147/2013, art. 1, comma 488
Richiamato come interpretazione autentica, ma non tale da mutare la qualificazione del contributo come prestazione patrimoniale imposta.
d.l. n. 201/2011, art. 24, comma 24, lett. b)
contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento
La disposizione si applica solo se l'ente non adotta nei termini le misure richieste o se i Ministeri vigilanti esprimono parere negativo; non si estende al caso in cui l'ente abbia agito ma i provvedimenti siano poi dichiarati illegittimi.
L. n. 21/1986, art. 19, comma 3
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione, ma non ritenuto decisivo.
La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone liquidità ed esigibilità del credito; non si applica quando è contestato l'ammontare stesso del trattamento e si chiede la riliquidazione per eliminare prelievi illegittimi.
Richiamato nel motivo sulla prescrizione; la Corte non ha mutato l'impostazione consolidata sulla prescrizione decennale nel caso concreto.
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1947
si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici
Riguarda la riliquidazione della pensione, non l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di un prelievo patrimoniale illegittimo.
art. 16, comma 6, L. n. 412/1991
Richiamato in tema di interessi, ma la Corte ha confermato la decorrenza dalla data dei singoli prelievi.
Gli interessi legali sono dovuti secondo i principi sugli accessori dei crediti previdenziali, dalla data del prelievo fino al pagamento.
La restituzione delle somme indebitamente trattenute comporta la corresponsione degli interessi secondo la natura unitaria del credito previdenziale.
Invocato dalla ricorrente, ma non decisivo rispetto al consolidato orientamento sulla illegittimità del contributo di solidarietà imposto dall'ente.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta non accettata, la Corte ha applicato la condanna prevista per la soccombenza processuale aggravata.
art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.
La definizione del giudizio secondo la proposta non accettata ha comportato l'applicazione del meccanismo sanzionatorio previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Accertati i presupposti dell'inammissibilità, la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre con propri atti un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate, poiché tale prelievo ha natura di prestazione patrimoniale imposta e richiede una base legale espressa ai sensi dell'art. 23 Cost.
- La previsione normativa che impone un contributo di solidarietà agli iscritti o pensionati dell'ente opera solo al ricorrere dei presupposti tassativi indicati dalla legge; non è estensibile in via analogica al caso in cui l'ente abbia adottato misure poi dichiarate illegittime.
- Quando si controverte non della mera esigibilità di ratei pensionistici, ma dell'illegittimità del prelievo che ha inciso sull'ammontare del trattamento, il diritto alla riliquidazione e alla ripetizione delle somme segue la prescrizione ordinaria decennale, non quella quinquennale dei ratei arretrati.
- In materia di prestazioni previdenziali, gli accessori seguono la natura unitaria del credito e gli interessi decorrono dalla data di maturazione del diritto, coincidente con i singoli prelievi indebitamente eseguiti, fino all'effettivo pagamento.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando le censure si risolvono nella reiterazione di questioni già definitivamente risolte da un orientamento consolidato della Corte, in assenza di argomenti nuovi idonei a mutarlo.
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