Cassazione Civile, Ordinanza n. 09692/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce dall’applicazione, da parte della Cassa previdenziale privatizzata, di un contributo di solidarietà sulla pensione di un proprio iscritto. Il giudice di primo grado aveva accertato l’illegittimità delle trattenute e condannato la Cassa alla restituzione delle somme prelevate agli eredi del pensionato; la Corte d’appello ha confermato tale decisione. In cassazione la Cassa ha proposto quattro motivi: 1) ha sostenuto la legittimità del contributo di solidarietà alla luce della normativa previdenziale richiamata, delle delibere interne e dei principi costituzionali; 2) in subordine, ha invocato l’applicazione del contributo minimo dell’1% previsto dall’art. 24, comma 24, d.l. 201/2011 per il biennio 2012-2013; 3) in subordine ancora, ha eccepito la prescrizione quinquennale delle pretese restitutorie; 4) da ultimo, ha contestato la decorrenza degli interessi dalla data di ciascun prelievo. I resistenti hanno contrastato il ricorso con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero già coperti da un orientamento consolidato: il contributo di solidarietà imposto da una cassa previdenziale privatizzata su pensioni già determinate non rientra nei poteri dell’ente, perché costituisce una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge; l’art. 24, comma 24, d.l. 201/2011 non si applica quando la Cassa abbia adottato misure poi dichiarate illegittime, poiché la norma presuppone inerzia dell’ente o parere negativo ministeriale; la prescrizione applicabile alla domanda di riliquidazione/restiuzione è ordinaria decennale, non quinquennale, perché il credito non era liquido ed esigibile nei termini indicati dalla Cassa; infine, gli interessi decorrono dalla data di ciascun prelievo, quale momento di maturazione del diritto alla restituzione. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese, al pagamento di una somma equitativa in favore dei resistenti e di un’ulteriore somma alla Cassa delle Ammende, oltre al contributo unificato supplementare.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
I motivi sono stati formalmente incardinati come violazione o falsa applicazione di legge.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure risultavano manifestamente infondate alla luce di un orientamento giurisprudenziale consolidato.
d.lgs. n. 509/1994, artt. 1 e 2
Richiamati dalla ricorrente per sostenere i poteri regolamentari della Cassa; la Corte ha però escluso che essi consentano l’introduzione di un contributo di solidarietà su pensioni già determinate.
l. n. 335/1995, art. 3, comma 12
Invocato dalla ricorrente in combinato con altre disposizioni previdenziali; la Corte ha ribadito che il prelievo in questione non può essere ricondotto ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico.
l. n. 296/2006, art. 1, comma 763
Richiamato dalla ricorrente; non è stato ritenuto idoneo a fondare il potere della Cassa di imporre il contributo.
l. n. 147/2013, art. 1, comma 488
Richiamato come interpretazione autentica; la Corte ha mantenuto fermo il principio per cui il contributo di solidarietà è una prestazione patrimoniale imposta dalla legge.
d.l. n. 201/2011, art. 24, comma 24
Il contributo dell’1% per gli anni 2012-2013 opera solo in presenza di inerzia della Cassa nell’adozione delle misure di equilibrio o di parere negativo dei Ministeri vigilanti; non si applica all’ipotesi di misure adottate ma dichiarate illegittime.
Costituzione, artt. 2, 3 e 23
Richiamati dalla ricorrente; la Corte ha valorizzato soprattutto l’art. 23 Cost., affermando che il prelievo è una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle risultanze processuali, senza esito favorevole.
art. 22 del Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale approvato con D.M. 14.07.2004
Richiamato quale base regolamentare delle delibere della Cassa; non è stato ritenuto sufficiente a legittimare il contributo di solidarietà.
delibere Cassa nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017
Ritenute dalla ricorrente fondamento del prelievo; la Corte ha escluso che atti interni dell’ente possano istituire un contributo patrimoniale dovuto ai pensionati.
art. 19, comma 3, l. n. 21/1986
Richiamato nel motivo sulla prescrizione.
La prescrizione quinquennale è stata esclusa perché presuppone credito liquido ed esigibile, mentre qui si discuteva della riliquidazione di un trattamento con trattenute illegittime.
Richiamato dalla ricorrente sul tema prescrizionale.
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1947
La Corte ha affermato che riguarda la riliquidazione della pensione e non l’indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima.
Costituzione, artt. 3 e 38
Richiamati per sostenere la tesi della prescrizione quinquennale e della legittimità del prelievo; non accolti.
l. n. 412/1991, art. 16, comma 6
Richiamato sul tema degli interessi, ma la Corte ha confermato la decorrenza dalla maturazione del diritto.
Gli interessi legali sono stati riconosciuti dalla data dei prelievi, quale momento di maturazione del credito restitutorio.
La restituzione delle somme indebitamente trattenute è stata inquadrata come ripetizione dell’indebito, con interessi dalla data dell’indebito prelievo.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Applicato per il contributo unificato aggiuntivo in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.
Richiamato per la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma equitativa e di una somma alla Cassa delle Ammende, in caso di definizione conforme alla proposta non accettata.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti regolamentari o deliberativi interni, un contributo di solidarietà su pensioni già determinate, perché un prelievo di questo tipo integra una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ex art. 23 Cost.
- La disciplina speciale che prevede un contributo di solidarietà dell’1% per il biennio 2012-2013 si applica solo se la cassa non adotta nei termini le misure di riequilibrio ovvero se i ministeri vigilanti esprimono parere negativo; non è estensibile all’ipotesi di provvedimenti adottati ma successivamente annullati o dichiarati illegittimi.
- Quando si controverte della restituzione di somme trattenute illegittimamente sulla pensione, il credito non è soggetto alla prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici se non è già liquido ed esigibile nei termini richiesti; trova invece applicazione la prescrizione ordinaria decennale.
- L’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1947 riguarda le differenze dovute in sede di riliquidazione della pensione e non può essere invocato per legittimare la prescrizione quinquennale di una domanda di ripetizione di trattenute operate in forza di un prelievo patrimoniale illegittimo.
- Nel caso di ripetizione di indebito su prestazioni previdenziali, gli interessi legali decorrono dalla data di ciascun prelievo, che coincide con la maturazione del diritto alla restituzione, poiché credito principale e accessori sono parte di un’unica prestazione previdenziale.
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