Cassazione Civile, Ordinanza n. 09691/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionata)
La controversia
La controversia riguarda le trattenute operate dalla Cassa sulla pensione della resistente a titolo di contributo di solidarietà, applicato per il periodo dal 24 gennaio 2012 al 23 dicembre 2021. La Corte d'appello aveva accertato l'illegittimità di tali prelievi e condannato la Cassa alla restituzione delle somme trattenute. La Cassa ha proposto quattro motivi di ricorso: (1) ha sostenuto la legittimità del contributo di solidarietà deliberato dall'ente, invocando le norme che disciplinano l'autonomia regolamentare delle casse privatizzate e i principi costituzionali; (2) in subordine, ha denunciato omessa pronuncia sulla domanda relativa all'applicazione del contributo di solidarietà ex art. 24, comma 24, lett. b), d.l. 201/2011 per gli anni 2012 e 2013; (3) ancora in subordine, ha invocato la prescrizione quinquennale del credito della pensionata alla ripetizione delle somme trattenute; (4) infine, ha contestato la decorrenza degli interessi dalla data dei singoli prelievi. La resistente ha contrastato il ricorso con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il contributo di solidarietà imposto con atti della Cassa non può essere qualificato come criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo patrimoniale che può essere introdotto solo dal legislatore, con conseguente incompatibilità con il principio del pro rata. Ha respinto il secondo motivo rilevando che la Corte d'appello non aveva omesso di pronunciare, avendo comunque esaminato e respinto il motivo di appello relativo all'art. 24, comma 24, d.l. 201/2011; in ogni caso, il contributo legale invocato non è applicabile quando non ricorrano i presupposti testuali previsti dalla norma, non essendo equiparabile l'illegittimità delle delibere alla mancata adozione delle misure da parte dell'ente. Ha rigettato il terzo motivo perché la domanda di riliquidazione/restituzione, in presenza di contestazione sull'ammontare del trattamento pensionistico e sull'indebita trattenuta, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale. Ha respinto anche il quarto motivo, confermando che gli interessi legali decorrono dalla data dei singoli prelievi, in coerenza con la natura unitaria della prestazione previdenziale e con il principio secondo cui gli accessori seguono il credito principale dalla sua maturazione fino al pagamento. La ricorrente è stata condannata alle spese, alla somma ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
La Corte ha esaminato i motivi di ricorso denunciati come violazione di legge e nullità per omessa pronuncia, respingendoli tutti per infondatezza.
Non vi è stata omessa pronuncia quando il giudice d'appello ha esaminato il motivo di gravame e lo ha respinto implicitamente, anche se con motivazione non esplicita.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a scalfire la decisione impugnata.
artt. 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994
Norme sull'autonomia delle casse privatizzate richiamate per sostenere la legittimità del contributo, ma non considerate sufficienti a legittimare un prelievo non previsto dalla legge.
art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
Invocato dalla ricorrente in tema di pro rata e poteri regolamentari della Cassa; la Corte ribadisce che le casse non possono introdurre trattenute sul trattamento già determinato in base ai criteri vigenti.
art. 1, comma 763, l. n. 296/2006
Richiamato quale fonte di interpretazione del sistema previdenziale privatizzato, senza mutare il principio secondo cui il contributo di solidarietà è prelievo riservato al legislatore.
art. 1, comma 488, l. n. 147/2013
Richiamato dalla ricorrente; la Corte richiama l'orientamento costituzionale e di legittimità che qualifica il contributo come prestazione patrimoniale imposta.
art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011
Prevede misure per l'equilibrio finanziario delle casse e, in caso di inerzia o parere negativo ministeriale, l'applicazione del pro-rata e di un contributo di solidarietà dell'1% per il 2012-2013; la Corte ne dà interpretazione letterale e restrittiva, escludendo che l'illegittimità successiva delle delibere equivalga all'inerzia dell'ente.
artt. 2, 3 e 23 Cost.
Il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, introducibile solo con legge; viene ribadita la necessità di copertura legislativa ex art. 23 Cost.
art. 19, comma 3, l. n. 21/1986
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della prescrizione quinquennale, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.
La prescrizione quinquennale dei ratei richiede che il credito sia liquido ed esigibile; ove sia contestato l'ammontare della pensione o vi sia indebita trattenuta, opera la prescrizione ordinaria decennale.
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1947
La norma riguarda i ratei arretrati e le differenze dovute a seguito di riliquidazione della pensione; non si applica all'azione per la restituzione di prelievi indebiti derivanti da una trattenuta illegittima.
art. 3 Cost.
Esclusa la questione di illegittimità costituzionale prospettata in relazione alla diversa disciplina prescrizionale, perché le fattispecie non sono omogenee.
art. 38 Cost.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte conferma il consolidato orientamento sulla prescrizione e sulla natura della prestazione previdenziale.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Richiamato per gli interessi, ma la Corte applica il principio consolidato sulla decorrenza degli accessori dal momento del prelievo indebito.
Gli interessi legali sulle somme indebitamente trattenute decorrono dalla maturazione del diritto e quindi dai singoli prelievi.
La restituzione dell'indebito comporta il riconoscimento degli interessi dalla data del pagamento indebito, qui coincidente con i prelievi effettuati.
Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, si applicano le conseguenze sanzionatorie previste dal comma finale.
La Corte applica la condanna a una somma equitativa in favore della controparte e a un'ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti regolamentari o delibere, un contributo di solidarietà che incida su pensioni già determinate secondo la disciplina applicabile; un simile prelievo ha natura di prestazione patrimoniale imposta e può essere previsto soltanto dalla legge.
- L'art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 si applica solo nei casi espressamente previsti dal testo normativo, ossia mancata adozione nei termini delle misure richieste o parere negativo dei Ministeri vigilanti; non è consentita un'equiparazione estensiva all'ipotesi di successiva illegittimità delle delibere adottate dall'ente.
- In tema di prestazioni previdenziali, la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati opera solo quando il credito sia già liquidato, certo ed esigibile; se è controversa la misura del trattamento o si discute di indebito prelievo su pensione, trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale.
- La domanda di restituzione di somme indebitamente trattenute sulla pensione dà luogo al riconoscimento degli interessi legali dalla data dei singoli prelievi, poiché la prestazione previdenziale ha natura unitaria e gli accessori seguono il credito principale dalla sua maturazione al pagamento.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque esaminato il motivo di gravame e lo abbia respinto implicitamente; la mancanza di una motivazione espressa su questione di diritto non comporta cassazione se la soluzione adottata è comunque corretta e non richiede ulteriori accertamenti in fatto.
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