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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09687/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una pensionata volta a ottenere il ricalcolo della pensione di vecchiaia, includendo nella base pensionabile anche emolumenti extramensili relativi a periodi di disoccupazione volontaria, con effetti sulla contribuzione figurativa. La Corte d'appello aveva respinto la domanda perché, tramite consulenza tecnica contabile, non era stato possibile accertare l'esistenza di tali emolumenti, non reperibili presso l'INPS per il tempo trascorso, e aveva condannato la parte soccombente alle spese di lite. Con un solo motivo di ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato una pretesa errata valutazione di documenti e prove, sostenendo: 1) che non fosse stato considerato un documento allegato all'appello, consistente in una dichiarazione reddituale che, a suo dire, le avrebbe consentito l'esonero dal pagamento delle spese in caso di soccombenza ai sensi della disciplina del patrocinio/esenzione per soggetti con reddito inferiore alla soglia; 2) che l'INPS non avesse conservato il fascicolo del pensionato né provveduto alla sua digitalizzazione, impedendo al consulente di acquisire i modelli SR41 o documentazione equivalente, con conseguente ingiusta condanna alle spese e alla CTU. L'INPS ha resistito eccependo l'inammissibilità del ricorso perché diretto a un riesame del merito e osservando, sul piano sostanziale, che la contribuzione figurativa per cassa integrazione e mobilità è valorizzata sulla base della retribuzione comunicata dal datore di lavoro e già comprensiva degli emolumenti rilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo privo della necessaria specificità sia quanto alla dedotta dichiarazione di esonero dalle spese, perché la ricorrente non aveva indicato con precisione il documento, la sua effettiva allegazione in appello, il suo contenuto essenziale e la sua pertinenza, sia quanto alla censura sulla condanna alle spese, che era fondata sul principio di soccombenza e non su un obbligo dell'INPS di conservazione documentale tale da incidere sul regime delle spese. La Corte ha osservato che non erano state articolate argomentazioni concrete per invocare una compensazione ex art. 92 c.p.c. e che l'impossibilità di ricostruire le voci extramensili dipendeva da carenza di allegazione e prova della parte, non sopperibile con documenti successivi o con generiche deduzioni sulla mancata conservazione del fascicolo. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto, inoltre, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo è stato formalmente incanalato come denuncia di violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che, nella sostanza, esso mirava a un riesame dei fatti e delle prove, quindi non consentito in cassazione senza adeguata specificità.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La Corte ribadisce il requisito di autosufficienza/ specificità del ricorso, che impone la trascrizione o comunque l'indicazione essenziale del documento e della sede processuale in cui è stato prodotto, per consentire il controllo di legittimità.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    La dichiarazione di esonero dalle spese processuali deve essere specificamente allegata e dimostrata; in mancanza, non può operare l'esenzione dal regime delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese richiede una puntuale deduzione delle ragioni giustificative; non basta invocare genericamente la mancata reperibilità dei documenti o una presunta assenza di colpa della parte soccombente.

  • art. 8, comma 4, L. n. 155/1981

    Richiamato dall'INPS per affermare che, per la cassa integrazione, la valorizzazione dei contributi figurativi avviene sulla base della retribuzione comunicata dal datore di lavoro e già comprensiva degli emolumenti rilevanti.

  • art. 7, comma 9, L. n. 223/1991

    Richiamato dall'INPS per sostenere che, per l'indennità di mobilità, la contribuzione figurativa si determina sulla retribuzione posta a base dell'indennità e non su accertamenti documentali tardivi e generici.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che si risolva nella contestazione della valutazione di documenti e prove è inammissibile se non rispetta il requisito di specificità e autosufficienza, con precisa indicazione del documento, della sua produzione e del suo contenuto rilevante.
  • Chi invoca l'esonero dal pagamento delle spese processuali o una deroga al principio di soccombenza deve allegare e dimostrare in modo puntuale i presupposti di legge; non è sufficiente un richiamo generico a una dichiarazione reddituale o a condizioni economiche favorevoli.
  • La richiesta di compensazione delle spese processuali deve essere sorretta da ragioni specifiche e concretamente dedotte nel ricorso; in assenza, opera il principio di soccombenza.
  • Non può imputarsi alla controparte o all'ente previdenziale, in modo generico, la mancata ricostruzione di elementi retributivi o contributivi se la parte ricorrente non indica documenti preesistenti, il loro contenuto e la loro decisività ai fini della prova del diritto azionato.
  • La mancanza di documentazione utile al ricalcolo della prestazione non può essere superata in cassazione con affermazioni astratte sulla mancata conservazione del fascicolo amministrativo, se il motivo non dimostra il nesso tra tale carenza e la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MateriePensioniSpese di liteProveImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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