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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09689/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dall'applicazione, sulla pensione di un iscritto alla Cassa, di un contributo di solidarietà trattenuto per gli anni dal giugno 2011 al maggio 2021. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittime tali trattenute e aveva condannato la Cassa a restituire gli importi prelevati. In cassazione la Cassa ha proposto quattro motivi: 1) ha sostenuto la legittimità del contributo di solidarietà, richiamando la normativa sulle Casse privatizzate, il principio di autonomia regolamentare, il vincolo di equilibrio di bilancio e varie delibere interne; 2) in subordine, ha invocato l'applicazione del contributo di solidarietà dell'1% previsto dall'art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011 per il biennio 2012-2013; 3) ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione/restituzione; 4) ha censurato la decorrenza degli interessi dalla scadenza dei singoli ratei pensionistici, sostenendo una diversa disciplina degli accessori. Il controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, confermando il consolidato orientamento secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti regolamentari o delibere, contributi di solidarietà su pensioni già determinate, poiché si tratta di una prestazione patrimoniale imposta riservata al legislatore ex art. 23 Cost. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che l'art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 prevede il contributo dell'1% solo in caso di inerzia dell'ente nell'adozione delle misure richieste o di parere negativo dei Ministeri vigilanti, ipotesi non sovrapponibili alla declaratoria di illegittimità ex post delle delibere adottate. Ha inoltre escluso la prescrizione quinquennale, affermando che, quando è contestata l'ammontare del trattamento pensionistico per effetto di una trattenuta illegittima, vale la prescrizione ordinaria decennale; e ha confermato la decorrenza degli interessi dalla maturazione di ciascun prelievo, trattandosi di credito previdenziale unitario. Ha condannato la Cassa alle spese, al pagamento di una somma equitativa al resistente e di una ulteriore somma alla Cassa delle Ammende, nonché al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    tutti in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ.

    i motivi sono stati formalmente proposti come violazioni di legge, ma il ricorso è stato comunque dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza alla luce del consolidato orientamento di legittimità.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Concludendo il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.

    il ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano con un orientamento di legittimità consolidato e non offrono argomenti idonei a mutarlo.

  • artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 509/1994

    richiamati dalla ricorrente per sostenere i poteri regolamentari della Cassa, ma non idonei a legittimare l'imposizione di un contributo di solidarietà su pensioni già determinate.

  • art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995

    richiamato insieme alle norme sulla privatizzazione delle Casse; la Corte ha ribadito che tali fonti non consentono prelievi patrimoniali non previsti dal legislatore.

  • art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'autonomia della Cassa; non supera il limite dell'art. 23 Cost. rispetto a prestazioni patrimoniali imposte.

  • art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013

    citato come interpretazione autentica nel quadro normativo invocato dalla ricorrente; la Corte non lo ritiene idoneo a legittimare il prelievo regolamentare contestato.

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011

    un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento

    il contributo opera solo in presenza dei presupposti testualmente previsti dalla norma: inerzia dell'ente nell'adottare le misure richieste entro il termine oppure parere negativo dei Ministeri vigilanti; non è estensibile al caso di provvedimenti adottati e poi ritenuti illegittimi.

  • artt. 2, 3 e 23 Cost.

    l'imposizione di un contributo di solidarietà su pensioni già determinate integra una prestazione patrimoniale imposta e richiede copertura legislativa; la potestà regolamentare della Cassa non basta.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, ma non è indicato alcun passaggio autonomo decisivo sul punto.

  • art. 22 del Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale approvato con D.M. 14.07.2004

    richiamato come base regolamentare delle delibere della Cassa, ma ritenuto insufficiente a fondare il contributo di solidarietà.

  • art. 19, comma 3, della legge n. 21/1986

    richiamato per l'eccezione di prescrizione, ma superato dall'affermazione della prescrizione decennale nel caso di indebita trattenuta pensionistica.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici richiede che il credito sia liquido ed esigibile; non si applica quando è controverso l'ammontare della pensione per effetto di una trattenuta illegittima.

  • art. 2943 c.c.

    richiamato nel motivo sulla prescrizione, senza che la Corte discostasse il proprio esito dal consolidato orientamento sulla prescrizione decennale.

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1947

    si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto

    la norma riguarda la riliquidazione della pensione; non si applica all'indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima.

  • art. 3 Cost.

    non vi è spazio per una questione di legittimità costituzionale sull'art. 47-bis d.P.R. n. 639/1947, perché i casi non sono omogenei.

  • art. 38 Cost.

    richiamato nel terzo motivo, ma la Corte non ne ricava un diverso regime prescrizionale.

  • art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991

    invocato contro la decorrenza degli interessi, ma la Corte conferma il principio degli interessi dalla maturazione di ciascun prelievo.

  • art. 1224 c.c.

    gli interessi legali sono dovuti dalla maturazione del diritto fino al pagamento, in coerenza con la natura unitaria del credito previdenziale.

  • art. 2033 c.c.

    richiamato per la disciplina della restituzione delle somme trattenute, ma la Corte conferma la decorrenza degli interessi secondo i principi della materia previdenziale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione è resa nel procedimento accelerato e, non essendo stata accettata la proposta, si applicano le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma e dall'art. 96 c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato in relazione alla composizione del collegio dopo la proposta di definizione accelerata.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    la Corte applica la condanna equitativa e quella in favore della Cassa delle Ammende, in quanto il giudizio è stato definito in conformità alla proposta non accettata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    a seguito dell'inammissibilità del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con delibere o regolamenti, contributi di solidarietà su pensioni già determinate quando il prelievo non incide sui criteri di calcolo della prestazione ma opera come trattenuta patrimoniale: in tal caso la prestazione è imposta solo dalla legge.
  • L'art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 consente il contributo di solidarietà dell'1% soltanto nelle ipotesi tassativamente previste dalla norma, cioè inerzia dell'ente nell'adozione delle misure di equilibrio o parere negativo dei Ministeri vigilanti; non è ammessa un'interpretazione estensiva per equiparare a tali ipotesi l'illegittimità sopravvenuta delle delibere adottate.
  • Per le somme indebitamente trattenute sulla pensione in forza di un prelievo illegittimo, il diritto alla ripetizione/riliquidazione non è soggetto alla prescrizione quinquennale dei singoli ratei pensionistici quando sia contestato l'ammontare della prestazione dovuta; si applica invece la prescrizione ordinaria decennale.
  • La disciplina quinquennale dei ratei pensionistici arretrati riguarda le ipotesi di riliquidazione di una pensione già determinata, non quelle in cui la controversia concerne una trattenuta patrimoniale illegittima estranea ai criteri di calcolo della pensione.
  • In materia previdenziale, gli interessi sulle somme dovute a titolo restitutorio decorrono dalla data di maturazione di ciascun rateo indebitamente trattenuto fino al pagamento, poiché credito principale e accessori concorrono a comporre un'unica prestazione previdenziale.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando ripropone questioni già risolte da un orientamento consolidato senza offrire argomenti nuovi idonei a determinarne il superamento.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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