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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17106/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA emesso per l’anno 2007 nei confronti di una società che, all’epoca del periodo d’imposta, aveva forma di società in accomandita semplice, nonché nei confronti di due soci: uno accomandante e uno accomandatario. I ricorrenti avevano impugnato l’atto davanti al giudice tributario; la sentenza di secondo grado aveva confermato la legittimità dell’accertamento. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si lamentava la violazione dell’art. 56 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 7, comma 1, l. n. 212/2000, deducendo che l’avviso sarebbe stato motivato in modo insufficiente per il mero rinvio per relationem al processo verbale di constatazione, non adeguatamente allegato e richiamato; con il secondo si denunciava la violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo l’illegittima notificazione dell’avviso al socio accomandante, privo di legittimazione passiva per una ripresa avente a oggetto solo IVA.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la censura non si confrontasse con la motivazione della sentenza impugnata, introducesse questioni diverse da quelle dedotte nei gradi di merito e fosse comunque carente di specificità per mancata riproduzione adeguata degli atti rilevanti. Ha invece accolto il secondo motivo limitatamente alla posizione del socio accomandante, affermando che, in materia di IVA, il socio accomandante di società in accomandita semplice è privo di legittimazione passiva, non operando il meccanismo di imputazione per trasparenza proprio delle imposte dirette. La Corte ha precisato che tale conclusione non travolge l’avviso nei confronti della società né del socio accomandatario. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata nei limiti indicati e ha deciso nel merito, accogliendo l’originario ricorso del solo socio accomandante. Le spese sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 56 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato dal ricorrente come parametro della motivazione dell’avviso di accertamento IVA; la Corte non ne sviluppa una interpretazione autonoma, ma valuta la doglianza come inammissibile perché non coerente con la sentenza impugnata.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212/2000

    invocato in tema di motivazione dell’atto impositivo e di allegazione del PVC; la Corte ritiene inammissibile la censura per difetto di specificità e perché non corrispondente alle ragioni della decisione di merito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    utilizzato come norma processuale per veicolare le doglianze di violazione di legge, ma la Corte rileva che il primo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dal ricorrente per contestare la notificazione dell’avviso al socio accomandante; la Corte accoglie la doglianza nei limiti in cui il socio accomandante è privo di legittimazione passiva rispetto a una ripresa IVA.

  • art. 2313 c.c.

    è la base del principio per cui, nella società in accomandita semplice, il socio accomandante non ha legittimazione attiva né passiva per le obbligazioni tributarie relative all’IVA della società, salvo il caso di ingerenza nell’amministrazione.

  • art. 5 TUIR

    richiamato per distinguerlo dalle imposte dirette: il meccanismo di imputazione per trasparenza del reddito ai soci, anche accomandanti, non si applica all’IVA.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che deduce un vizio della motivazione dell’avviso di accertamento o della sentenza deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della decisione impugnata, non potendo introdurre questioni nuove rispetto a quelle devolute nei gradi di merito.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, la doglianza deve essere specifica e autosufficiente, con adeguata riproduzione degli atti e dei documenti rilevanti, quando la censura dipenda dal contenuto di tali atti.
  • In materia di IVA dovuta dalla società in accomandita semplice, il socio accomandante non è, di regola, destinatario dell’obbligazione tributaria e non ha legittimazione passiva nel relativo contenzioso, perché il regime di trasparenza previsto per le imposte dirette non opera per l’IVA.
  • La notifica o l’emissione dell’avviso nei confronti del socio accomandante è legittima solo se risulta, in fatto, una sua ingerenza nell’amministrazione tale da renderlo gestore effettivo della società; in mancanza di tale allegazione e prova, l’atto è inefficace nei suoi confronti ma resta valido verso società e socio accomandatario.
  • L’accoglimento del ricorso può essere parziale e limitato a uno solo dei destinatari dell’atto impositivo, senza travolgere la pretesa fiscale nei confronti degli altri soggetti legittimamente obbligati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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