Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34792/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce dalla condanna del comune al pagamento, in favore della società attrice, di una somma a titolo di canoni di depurazione e fognatura relativi al periodo 1 gennaio 1992 - 3 ottobre 2000. Il comune aveva appellato la sentenza di primo grado; la Corte d'appello ha però dichiarato improcedibile l'appello ritenendo non provata, entro l'udienza ex art. 350 c.p.c., la notifica dell'atto di impugnazione, perché non era stato depositato il file telematico (originale o duplicato informatico) delle ricevute PEC, ma solo copia cartacea del messaggio PEC, degli allegati e delle ricevute con attestazione di conformità. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il comune ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme processuali sulla costituzione dell'appellante e sulla prova della notifica telematica, sostenendo che: la notifica era stata effettuata via PEC; era stato depositato in forma cartacea il relativo riscontro, con attestazione di conformità; la legge non imponeva, a pena di improcedibilità, il deposito immediato del file eml nel fascicolo telematico; la Corte d'appello aveva adottato un formalismo eccessivo, non considerando che il giudice era già stato messo in grado di verificare la ritualità della notifica e aveva anche invitato la parte a regolarizzare il deposito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che la sanzione di improcedibilità è collegata soltanto all'inosservanza del termine di costituzione dell'appellante e non alla mera inosservanza delle forme del deposito della prova di notifica, sempre che dagli atti risulti il momento della notificazione e il giudice possa verificare la tempestività della costituzione. Nel caso concreto, poiché il comune aveva depositato copia analogica della notifica PEC con attestazione di conformità, non vi era mancanza di prova della notificazione al momento dell'udienza ex art. 350 c.p.c.; l'irregolarità formale doveva ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio a diversa sezione della Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, affinché esamini il merito dell'appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 350 c.p.c.

    L'udienza di comparizione e trattazione rappresenta il momento entro cui verificare la regolarità della costituzione dell'appellante e la prova della notifica dell'atto di appello.

  • art. 165 c.p.c.

    In combinato con l'art. 347 c.p.c. impone che la costituzione dell'appellante avvenga entro il termine decorrente dal perfezionamento della notifica nei confronti dell'appellato.

  • art. 347 c.p.c.

    La tempestività della costituzione dell'appellante va verificata in relazione alla data di perfezionamento della notifica dell'impugnazione.

  • art. 348 c.p.c.

    È richiamato nel motivo come norma del sistema delle impugnazioni, ma la decisione si concentra sulla disciplina della costituzione dell'appellante e della prova della notifica.

  • art. 3-bis l. 21 gennaio 1994, n. 53

    Consente la notificazione telematica a mezzo PEC degli atti processuali.

  • art. 9 l. 21 gennaio 1994, n. 53

    La copia analogica del messaggio PEC, degli allegati e delle ricevute può essere depositata con attestazione di conformità quando non sia possibile il deposito telematico dell'atto notificato; tale modalità è idonea a fornire prova della notifica.

  • art. 1, comma 1, lett. i-quinquies, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    Richiamato nel motivo in relazione alla disciplina dei documenti informatici.

  • art. 16-bis, comma 1, d.l. 179/2012 conv. in l. 221/2012

    Richiamato nel motivo in relazione al deposito telematico degli atti e alla prova della notificazione.

  • art. 23 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    Le copie analogiche di documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la conformità è attestata da pubblico ufficiale o da soggetto autorizzato.

  • art. 16, comma 1-bis, d.l. 179/2012

    È evocato per affermare che la prova della notifica può essere fornita anche tramite copia analogica attestata conforme.

  • art. 19-bis provvedimento del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia 28 dicembre 2015

    Richiamato nel motivo come norma tecnica sul deposito telematico.

  • art. 16 d.l. 119/2018 conv. in l. 136/2018

    Richiamato dalla Corte per ribadire che la copia informatica o cartacea munita di attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme presente nel fascicolo informatico.

  • art. 25-bis d.lgs. 546/1992

    È menzionato nel ragionamento della Corte come disposizione introdotta dall'art. 16 d.l. 119/2018, a supporto dell'equivalenza probatoria della copia conforme.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul rito camerale in cassazione utilizzata per la trattazione del ricorso.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È la base formale della censura di violazione e falsa applicazione di legge dedotta dal ricorrente.

Massime di principio

  • In materia di appello, l'improcedibilità è collegata alla mancata tempestiva costituzione dell'appellante, non alla mera irregolarità formale delle modalità con cui è depositata la prova della notificazione, purché tale prova consenta al giudice di verificare la data di perfezionamento della notifica e la tempestività della costituzione.
  • La notifica dell'atto di appello a mezzo PEC può essere provata anche mediante deposito in forma analogica del messaggio, dei suoi allegati e delle ricevute, se la copia è corredata da attestazione di conformità; non è imposto, a pena di improcedibilità, il deposito esclusivamente telematico dell'originale informatico quando la legge consenta la produzione alternativa.
  • Quando dagli atti già presenti nel fascicolo risulti il momento della notificazione dell'impugnazione e il giudice sia posto in condizione di controllare il rispetto del termine di costituzione, eventuali difetti formali del deposito devono ritenersi sanabili per raggiungimento dello scopo.
  • La disciplina processuale della notifica telematica va letta in modo non eccessivamente formalistico, privilegiando la funzione di garanzia della prova della notifica rispetto alla sanzione espulsiva, che non può essere applicata se l'irregolarità non impedisce la verifica della tempestività dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.