Cassazione Civile, Ordinanza n. 05567/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava avvisi di accertamento IRPEF emessi per gli anni 2006 e 2007, fondati sulla presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo a una società partecipata a ristretta base sociale. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la decisione era stata solo parzialmente riformata, con riduzione dell’imponibile limitatamente ai ricavi derivanti da sottofatturazione e con esclusione dal recupero a tassazione della componente riferita ai costi ritenuti indeducibili. In cassazione il ricorrente articolava cinque motivi: 1) violazione dell’art. 295 c.p.c., sostenendo che la mancanza di un accertamento societario definitivo impedisse di applicare la presunzione di distribuzione; 2) violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c., denunciando omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo all’insussistenza dei presupposti della presunzione; 3) violazione degli artt. 24 e 53 Cost., dell’art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2727 c.c., contestando l’imputazione al socio dell’utile extracontabile derivante da accertamento induttivo di maggiori ricavi; 4) omessa pronuncia sulla necessità di scomputare imposte e sanzioni già liquidate in capo alla società; 5) omessa pronuncia e violazione dell’art. 47 TUIR, deducendo che l’utile extracontabile avrebbe dovuto essere tassato solo pro quota e previa decurtazione del 40%.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il ricorso avverso l’avviso societario relativo alle medesime annualità era stato già rigettato con decisione definitiva, e comunque ha richiamato il principio per cui, in caso di pregiudizialità tecnica, la sospensione ex art. 295 c.p.c. non è obbligatoria quando la causa pregiudicante sia definita con sentenza non passata in giudicato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché promiscuo e confuso, cumulando doglianze di omessa pronuncia, violazione di legge ed errori valutativi senza consentire uno scrutinio separato; ha inoltre osservato che la questione era stata comunque esaminata implicitamente dalla CTR. Ha respinto il terzo motivo, ribadendo che nelle società a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, salva prova contraria sulla mancata distribuzione, e che l’accertamento induttivo di maggiori ricavi da sottofatturazione integra fatto idoneo a sorreggere la presunzione. Ha respinto anche il quarto e il quinto motivo: la decisione di merito aveva implicitamente escluso la necessità di decurtare la pretesa per imposte e sanzioni già accertate in capo alla società; inoltre, la nuova deduzione era stata proposta solo in appello, in violazione del divieto di nuove domande/motivi nel processo tributario, e l’art. 47 TUIR non è applicabile agli utili extracontabili non contabilizzati, perché la norma riguarda gli utili formalmente distribuiti e tassati in capo alla società. Condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
la sospensione necessaria non è obbligatoria quando tra i giudizi vi sia solo un rapporto di pregiudizialità tecnica e la causa pregiudicante sia stata definita con sentenza non passata in giudicato; può operare, al più, la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.
art. 337, secondo comma, c.p.c.
può giustificare la sospensione facoltativa in pendenza di giudizio pregiudicante definito non irrevocabilmente.
art. 336, secondo comma, c.p.c.
richiamato per il caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la sua violazione, insieme a quella dell’art. 112 c.p.c., può essere dedotta per omessa pronuncia, ma il motivo deve essere specifico e autosufficiente.
l’omessa pronuncia integra vizio processuale da dedurre come error in procedendo; se una questione è implicitamente rigettata non ricorre il vizio di omessa pronuncia.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal ricorrente nel quadro della censura sull’accertamento, ma non accolto come parametro invalidante della decisione.
le presunzioni possono fondare l’accertamento di un fatto ignoto se il ragionamento inferenziale è grave, preciso e concordante; non esiste un divieto assoluto di presunzioni di secondo grado.
art. 53 Cost.
invocato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base.
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente, senza che ne sia stata ravvisata violazione nella decisione.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base dell’accertamento, ma la Corte ha confermato la legittimità della pretesa presuntiva verso il socio.
art. 47 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
"gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società[…] concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare"
non si applica agli utili extracontabili/non contabilizzati della società; opera per gli utili formalmente distribuiti e già tassati in capo alla società, mentre qui non vi è doppia imposizione da mitigare.
in tema di utili in nero non consente la riduzione al 40% invocata dal socio, perché la norma presuppone utili formalmente distribuiti.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per affermare il divieto di nuove domande o motivi in appello nel processo tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
menzionato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato, senza rilievo sul merito.
Massime di principio
- Nelle società a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, poiché la ristrettezza della compagine e il vincolo di reciproco controllo costituiscono il fatto noto da cui inferire la distribuzione degli utili occulti, salvo prova contraria del contribuente.
- L’accertamento induttivo di maggiori ricavi societari, quando incida direttamente sull’imponibile della società e determini utili non contabilizzati, può fondare la presunzione di distribuzione ai soci; non è necessario un autonomo accertamento di una formale delibera di riparto.
- Non esiste nel sistema processuale un divieto assoluto di presunzioni di secondo grado: un fatto accertato anche per presunzione può costituire il presupposto di un’ulteriore presunzione, purché il risultato complessivo sia sorretto da gravità, precisione e concordanza.
- L’omessa pronuncia va dedotta come vizio di cui all’art. 112 c.p.c. e deve essere prospettata in modo specifico; non ricorre quando la questione risulti implicitamente rigettata dalla decisione o quando il motivo di ricorso sia promiscuo e non consenta uno scrutinio separato delle singole doglianze.
- Nel processo tributario il divieto di nuove domande e nuovi motivi in appello impedisce di introdurre per la prima volta questioni che ampliano la materia del contendere e si fondano su fatti diversi da quelli dedotti originariamente.
- La disciplina di cui all’art. 47 TUIR sulla parziale esclusione da imposizione degli utili distribuiti non si applica agli utili extracontabili non risultanti dalla contabilità societaria, perché tale meccanismo mira a evitare la doppia imposizione di utili già tassati in capo alla società, evenienza assente quando gli utili sono occultati.
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