Cassazione Civile, Ordinanza n. 25809/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia riguarda un ulteriore giudizio di equa riparazione, instaurato per la durata irragionevole di un precedente processo di equa riparazione. Nel processo presupposto, svoltosi nella fase di cognizione dal 14/6/2012 al 21/09/2017 e nella fase di ottemperanza dal 17/4/2020 al 20/10/2020, la Corte d'appello di Roma aveva liquidato un equo indennizzo di euro 1.600, oltre compensi ed esborsi, respingendo l'opposizione proposta dalla parte privata. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha censurato il calcolo della durata ragionevole del processo presupposto, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente considerato un anno e sei mesi anziché un anno, con conseguente errata quantificazione del periodo indennizzabile in 4 anni anziché 5; con il secondo, subordinato, ha contestato la liquidazione degli esborsi del procedimento monitorio, lamentando il mancato rimborso di 1 euro per l'impiego di sistemi telematici di pagamento obbligatori durante l'emergenza sanitaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erroneo il calcolo della Corte territoriale che aveva aggiunto indebitamente sei mesi alla durata ragionevole di un anno del processo di equa riparazione nel grado di merito. La Corte ha chiarito che, nella sequenza cognitivo-esecutiva del processo Pinto, il tempo intercorrente tra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva non va computato, poiché non costituisce tempo del processo. Applicando tale criterio, ha rilevato che il procedimento presupposto era durato irragionevolmente circa 4 anni e 9 mesi e che quindi il periodo indennizzabile era di 5 anni e non di 4. Il secondo motivo è rimasto assorbito. Il decreto impugnato è stato cassato in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2
La durata ragionevole del processo va determinata in coerenza con il rimedio indennitario, tenendo conto della struttura del procedimento presupposto e dei criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis
La Corte richiama l'incostituzionalità dichiarata dalla Corte costituzionale nella parte in cui il parametro di durata ragionevole del processo di equa riparazione non era conforme ai criteri convenzionali; il termine ragionevole di un processo Pinto in due gradi è indicato in due anni.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-quater
Richiamato tra le norme invocate, senza autonoma specifica elaborazione nel decisum.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 6
Richiamato tra le norme invocate, senza autonoma specifica elaborazione nel decisum.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter, comma 5
Richiamato tra le norme invocate, senza autonoma specifica elaborazione nel decisum.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-sexies, comma 1
Richiamato tra le norme invocate, senza autonoma specifica elaborazione nel decisum.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-sexies, comma 5
Richiamato tra le norme invocate, senza autonoma specifica elaborazione nel decisum.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 7
Richiamato tra le norme invocate, senza autonoma specifica elaborazione nel decisum.
Costituzione, art. 111
Richiamato in relazione al diritto alla ragionevole durata del processo.
Costituzione, art. 117
Richiamato in relazione all'obbligo di conformarsi alla CEDU.
CEDU, art. 6
Richiamato quale parametro convenzionale della ragionevole durata del processo.
Richiamato solo rispetto al motivo subordinato sulle spese/esborsi.
art. 30, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato solo rispetto al motivo subordinato sulle spese/esborsi.
art. 13, comma 10, L. 31 dicembre 2012, n. 247
Richiamato solo rispetto al motivo subordinato sulle spese/esborsi.
art. 2, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato solo rispetto al motivo subordinato sulle spese/esborsi.
art. 221, comma 3, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 conv. in L. 17 luglio 2020, n. 77
Richiamato solo rispetto al motivo subordinato sulle spese/esborsi.
art. 6, comma 1, d.l. 1 aprile 2021, n. 44 conv. in L. 28 maggio 2021, n. 76
Richiamato solo rispetto al motivo subordinato sulle spese/esborsi.
d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30, art. 14
Nel caso di espropriazione forzata, il creditore deve rispettare il termine dilatorio semestrale decorrente dalla notifica del titolo esecutivo prima di dare impulso all'esecuzione; tale regola non vale per il giudizio di ottemperanza.
Cass., Sez. Un., n. 19883/2019
Richiamata come base dell'assestamento giurisprudenziale secondo cui l'intervallo tra fase cognitiva e fase esecutiva non si computa nella durata del processo.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione, la durata ragionevole del processo presupposto va calcolata secondo la sua effettiva struttura procedimentale, senza sommare automaticamente periodi che non costituiscono tempo del processo.
- Nel c.d. 'Pinto su Pinto', il lasso di tempo tra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva non è computabile ai fini della durata del processo presupposto, perché non integra tempo processuale.
- Il giudice di merito, nella liquidazione dell'indennizzo per irragionevole durata, deve evitare di aggiungere indebitamente al termine ragionevole della fase di merito un ulteriore semestre non previsto dalla disciplina applicabile.
- Quando la durata irragionevole del processo presupposto supera il minimo indennizzabile, il periodo risarcibile va determinato sulla base della concreta eccedenza rispetto al termine ragionevole, con conseguente possibile rimodulazione dell'indennizzo.
- Il motivo relativo alla quantificazione degli esborsi resta assorbito se l'accoglimento del primo motivo comporta la cassazione del decreto impugnato e il rinvio al giudice di merito.
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