Cassazione Civile, Ordinanza n. 26986/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un ufficio territoriale dell'Amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione, per l'anno d'imposta 2017, un maggiore reddito ricostruito in capo a un contribuente, ritenendo che questi avesse posto in essere operazioni fraudolente finalizzate al riciclo di denaro. La controversia era stata definita sfavorevolmente per il contribuente sia in primo che in secondo grado. In Cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, e dell'art. 43 c.c., sostenendo che la Corte regionale avesse erroneamente escluso che la documentazione prodotta dimostrasse la residenza estera e, quindi, la prova contraria idonea a vincere la presunzione di potestà impositiva italiana; con il secondo ha denunciato, formalmente ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., l'omessa valutazione delle prove offerte e la cattiva valutazione degli indizi e delle documentazioni attestanti l'effettiva residenza nel Principato di Monaco sin dal 1991. La Corte ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a contestare il bilanciamento delle prove e la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, attività non sindacabile in cassazione nei termini prospettati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi, pur formalmente articolati come violazione di legge e vizio processuale, criticavano in sostanza la valutazione delle prove e il giudizio di fatto della commissione tributaria regionale. Ha ricordato che il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre l'erronea ricognizione della fattispecie concreta attiene al merito. Ha altresì richiamato i limiti del nuovo art. 360 n. 5 c.p.c., applicabile ratione temporis, ridotto al "minimo costituzionale", escludendo che nel caso vi fosse un'anomalia motivazionale censurabile. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente alle spese di lite e, poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato anche l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando la parte ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di un'ulteriore somma alla Cassa delle Ammende. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 2
La norma è richiamata come parametro sulla residenza fiscale; la Corte non entra nel merito della sua interpretazione, ma evidenzia che la censura del ricorrente mira in realtà a contestare l'accertamento in fatto della residenza estera.
È richiamato in collegamento alla dedotta residenza estera; la Corte non sviluppa un'interpretazione autonoma, perché ritiene la doglianza sostanzialmente fattuale.
Il vizio di violazione di legge è configurabile solo quando si contesti l'erronea ricognizione della fattispecie astratta prevista dalla norma, non quando si censuri la valutazione della fattispecie concreta.
La deduzione del vizio processuale non può essere usata per eludere i limiti al sindacato di legittimità sulla motivazione e sulla valutazione delle prove.
La Corte ribadisce che la loro evocazione non consente di ottenere un nuovo giudizio di merito sulla valutazione delle risultanze probatorie.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Per le sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012 il sindacato è ridotto al "minimo costituzionale"; è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
art. 12 preleggi
Richiamato per l'interpretazione sistematica del nuovo art. 360 n. 5 c.p.c., secondo i canoni ermeneutici generali.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
È la disposizione che ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il controllo di legittimità sulla motivazione.
È la legge di conversione della riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte afferma l'immediata applicabilità, nei casi di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., della condanna alla somma equitativa in favore della controparte e della ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende, quale forma di abuso del processo/lite temeraria.
La proposta di definizione ai sensi di tale norma, se seguita dalla decisione finale, consente l'applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.; la norma è ritenuta applicabile anche ai giudizi introdotti prima del 1 gennaio 2023 se ancora non fissati per udienza/adunanza.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 3, comma 28, lett. g)
È richiamato come fonte della novella che ha introdotto i commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 35, comma 1
La Corte afferma che la disciplina dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., opera in deroga alla regola generale transitoria qui richiamata.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 35, comma 6
È indicato come base della immediata applicabilità dell'art. 380-bis c.p.c. ai giudizi già notificati al 1° gennaio 2023 e non ancora fissati per udienza o adunanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
È richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la deduzione di violazione di legge è ammissibile solo se si contesta l'erronea interpretazione o applicazione della norma astratta; se, invece, si lamenta una diversa lettura delle risultanze istruttorie o la ricostruzione del fatto, la censura investe il merito ed è inammissibile nei limiti del ricorso per cassazione.
- Il giudice di merito ha il potere esclusivo di selezionare le prove ritenute più attendibili e di fondare su di esse il proprio convincimento, senza dover confutare espressamente tutti gli elementi probatori non accolti.
- Il vizio motivazionale denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per le sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012, è ridotto al minimo costituzionale: è censurabile solo l'anomalia motivazionale che equivalga a mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile.
- La critica alla valutazione del materiale probatorio non può essere veicolata, in cassazione, come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. se mira soltanto a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto.
- Quando la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., trova applicazione la condanna alle somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., quale sanzione per l'abuso del processo/lite temeraria, anche nei giudizi già pendenti ma non ancora fissati per l'adunanza o l'udienza secondo la disciplina transitoria richiamata.
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