Cassazione Civile, Ordinanza n. 26939/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una servitù di passaggio costituita con atto pubblico su un immobile interessato da un complesso residenziale-realizzato da una società costruttrice. Il titolare del fondo dominante agiva per far accertare ostacoli all’esercizio della servitù, lamentando l’apposizione di un cancello e la modifica della strada di accesso, con richiesta di rimozione dell’ostacolo e ripristino della quota originaria della strada. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello aveva rigettato il gravame della società. In cassazione la società proponeva quattro motivi: 1) nullità per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di asseriti litisconsorti necessari, sia sul lato attivo sia su quello passivo; 2) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e, in subordine, degli artt. 1064 e 1065 c.c., sostenendo che il giudice d’appello non avesse valutato la sufficienza della consegna di chiavi e telecomandi del cancello e l’incidenza del dislivello tra le quote dei terreni; 3) violazione degli artt. 1028, 1063 e 1065 c.c. per errata qualificazione della servitù e della consulenza tecnica; 4) violazione degli artt. 61 e 113 c.p.c. per avere il giudice di merito fondato la decisione su valutazioni giuridiche compiute dal CTU. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili il secondo, il terzo e il quarto, confermando che il cancello, privo di sistemi di apertura a distanza e di citofono, ostacolava concretamente il libero esercizio della servitù e che la modifica della strada contrastava con il titolo costitutivo della servitù. Ha quindi rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alle spese, oltre alle sanzioni ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società costruttrice. Ha ritenuto infondato il motivo sulla pretesa mancata integrazione del contraddittorio, richiamando il principio per cui, se la non integrità del contraddittorio non emerge dagli atti, chi la deduce deve indicare e provare i soggetti pretermessi e i presupposti della loro qualità di litisconsorti necessari. Ha dichiarato inammissibili i motivi che contestavano l’apprezzamento di fatto e la valutazione della consulenza tecnica, perché miravano a ottenere una diversa ricostruzione del merito, estranea al giudizio di legittimità. Ha inoltre ribadito che il proprietario del fondo servente può installare un cancello solo se adotta accorgimenti idonei a non comprimere, se non in modo trascurabile, l’esercizio della servitù di passaggio. La Corte ha quindi confermato la condanna alla rimozione del cancello e al ripristino della strada alla quota originaria. Ha posto le spese a carico della ricorrente e le ha condannato anche al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma invocata per il preteso difetto di litisconsorzio necessario; la Corte ribadisce che l’integrazione del contraddittorio deve essere provata dalla parte che la eccepisce quando non risulti dagli atti.
Invocato dalla ricorrente per la rimessione al primo giudice in caso di nullità del contraddittorio.
Usato nel richiamo all’opposizione di terzo proposta da soggetti terzi rispetto al giudizio, nel contesto della verifica sulla legittimazione e sul contraddittorio.
Richiamato nel secondo motivo come norma processuale asseritamente violata, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.
La violazione di ultra/extra/omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande, eccezioni o motivi di appello, non rispetto alla valutazione della sufficienza di una soluzione fattuale proposta dalla parte.
La Corte ribadisce che il fondo servente può apporre un cancello solo adottando accorgimenti che consentano l’esercizio della servitù senza limitazioni apprezzabili; nel caso concreto il cancello senza apertura a distanza e citofono violava la norma.
Richiamato insieme all’art. 1064 c.c. per sostenere che il giudice avrebbe dovuto scegliere la soluzione meno gravosa per il fondo servente, ma la doglianza è stata respinta.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla qualificazione della servitù; la Corte osserva che la decisione non dipendeva dalla natura "industriale" della servitù.
Richiamato nel terzo motivo sulla disciplina delle servitù; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a una diversa lettura del fatto e della consulenza tecnica.
La Corte esclude che il CTU abbia compiuto valutazioni giuridiche; la consulenza aveva natura percipiente e riguardava fatti tecnici.
Richiamato nel quarto motivo; la Corte ritiene che il giudice di merito non abbia delegato al CTU attività giuridiche, ma solo accertamenti tecnici di fatto.
Citate la proposta di definizione e la decisione in camera di consiglio in conformità a tale proposta.
Applicato dalla Corte, in ragione della decisione conforme alla proposta e dell’assenza di elementi contrari, con condanna della ricorrente a somme ulteriori per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rilevato il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Richiamato come norma sulla trascrizione della domanda originaria, rilevante per la verifica degli effetti verso i terzi e per l’inquadramento della vicenda reale.
Massime di principio
- In tema di litisconsorzio necessario, quando la dedotta non integrità del contraddittorio non emerga immediatamente dagli atti, la parte che la invoca deve indicare i soggetti pretermessi e provare i titoli che li rendono necessari al giudizio.
- L’azione reale volta alla modifica materiale di un immobile o di una cosa comune deve essere proposta nei confronti di tutti i comproprietari del bene coinvolto, poiché la sentenza resa solo nei confronti di alcuni può essere inutiliter data.
- Il proprietario del fondo gravato da servitù di passaggio può installare un cancello, ma solo se adotta accorgimenti idonei a garantire il libero esercizio della servitù, consentendo al titolare del diritto solo disagi minimi e trascurabili.
- La violazione dell’art. 112 c.p.c. presuppone l’omessa pronuncia su una domanda, eccezione o motivo di appello, non la mancata adesione del giudice alla soluzione fattuale prospettata dalla parte.
- Le censure che mirano a una diversa ricostruzione del fatto, o a una lettura alternativa della consulenza tecnica, sono inammissibili in cassazione quando non denuncino un vero vizio di legittimità.
- La consulenza tecnica d’ufficio è legittima quando ha funzione percipiente e serve all’accertamento di fatti tecnici; non vi è violazione dell’art. 61 c.p.c. se il giudice utilizza tali risultanze senza delegare al consulente valutazioni giuridiche.
- rami
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