Cassazione Civile, Ordinanza n. 26929/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
La controversia origina dalla domanda di risarcimento proposta da un acquirente per i vizi riscontrati in un appartamento acquistato con atto notarile. Il Tribunale aveva deciso in un modo non integralmente favorevole all'attore; la Corte d'appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda risarcitoria nei limiti ritenuti di ragione, liquidando il danno sulla base della consulenza tecnica d'ufficio in euro 36.039,77 complessivi, oltre interessi legali sulla somma rivalutata. La parte convenuta-condannata ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe riconosciuto rivalutazione e interessi in assenza di specifica domanda, avendo l'attore chiesto soltanto il risarcimento e gli interessi sulla somma stimata dal CTU; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 11 Cost., 132 c.p.c. e 1226 c.c. per difetto di motivazione e di criteri di calcolo nella liquidazione della rivalutazione monetaria e degli interessi; con il terzo ha denunciato erronea regolazione delle spese di lite ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. Nel giudizio di legittimità il resistente ha depositato controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che nella domanda di risarcimento del danno sia implicitamente compresa la richiesta degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria, poiché entrambe le voci sono componenti necessarie dell'integrale reintegrazione del danno e non integrano ultrapetizione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la Corte d'appello aveva indicato il risultato finale della rivalutazione ma non i criteri e i passaggi di calcolo utilizzati, impedendo il controllo sulla correttezza del procedimento logico seguito e determinando un vizio di assoluta carenza di motivazione. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice riconosca interessi compensativi e rivalutazione monetaria quali componenti implicite della domanda risarcitoria.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 11 Cost.
richiamato nel secondo motivo insieme agli artt. 132 c.p.c. e 1226 c.c.; il testo non esplicita una specifica interpretazione autonoma.
la mancata indicazione dei criteri di calcolo della rivalutazione integra difetto assoluto di motivazione della sentenza.
richiamato nel secondo motivo; la decisione valorizza il dovere del giudice di motivare la quantificazione del danno quando procede alla liquidazione di rivalutazione e interessi.
richiamato nel terzo motivo sulla regolazione delle spese, poi assorbito.
richiamato nel terzo motivo sulla regolazione delle spese, poi assorbito.
indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
gli interessi riconosciuti sulla somma risarcitoria non sono interessi moratori ex art. 1224 c.c., ma interessi compensativi diretti a remunerare il ritardo nella disponibilità dell'equivalente monetario del danno.
Massime di principio
- Nella domanda di risarcimento del danno è implicitamente compresa, salvo diversa volontà univoca della parte, anche la richiesta di rivalutazione monetaria e di interessi compensativi, poiché tali voci sono componenti necessarie dell'integrale reintegrazione patrimoniale del danneggiato.
- Gli interessi compensativi sulla somma liquidata a titolo risarcitorio hanno natura diversa dagli interessi moratori: non rappresentano la sanzione per il ritardo nell'adempimento, ma servono a compensare la temporanea indisponibilità dell'equivalente pecuniario del danno.
- Quando riconosce la rivalutazione monetaria di un credito risarcitorio, il giudice di merito deve indicare i criteri seguiti e i passaggi di calcolo adottati; la sola indicazione dell'importo finale non consente il controllo della correttezza della liquidazione e determina vizio di motivazione.
- Se la Corte di merito liquida una voce di danno sulla base di coefficienti o indici ISTAT, deve esplicitare il procedimento logico-matematico utilizzato, altrimenti la statuizione è cassabile per difetto assoluto di motivazione.
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