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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26931/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concedente)

La controversia

Una società utilizzatrice aveva stipulato con una società di leasing un contratto di leasing immobiliare avente a oggetto porzioni di un immobile sito in Corsico. La concedente aveva chiesto in giudizio l'accertamento della risoluzione per inadempimento del contratto, deducendo il mancato pagamento di importi dovuti e l'operatività di una clausola risolutiva espressa contenuta nelle condizioni generali, con conseguente condanna al rilascio del bene e al pagamento dei canoni scaduti e insoluti. La utilizzatrice si era difesa sostenendo, da un lato, che l'inadempimento riguardava solo canoni scaduti e relativi interessi e non integrava il grave inadempimento richiesto dall'art. 1, comma 137, L. 124/2017 per i leasing immobiliari; dall'altro, che la clausola contrattuale di risoluzione era troppo generica, perché riferita in modo indiscriminato a qualsiasi inadempimento, e quindi nulla o inefficace per indeterminatezza. In cassazione la società utilizzatrice ha affidato il ricorso a quattro motivi: 1) violazione del contraddittorio e mancata conversione del rito, per avere la Corte d'appello deciso senza mutare il rito sommario in ordinario nonostante la pretesa complessità della controversia; 2) violazione dell'art. 1456 c.c., per avere ritenuto valida la clausola risolutiva espressa nonostante la sua asserita genericità; 3) violazione dell'art. 1, comma 137, L. 124/2017 e omesso esame di fatto decisivo, per non avere applicato la disciplina legale del grave inadempimento nel leasing immobiliare; 4) omessa motivazione sul diritto di riscatto, che la ricorrente assumeva non esaminato dalla Corte di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, ritenendoli infondati. Sul primo motivo ha affermato che la scelta di mantenere il rito sommario e di non disporre il mutamento del rito rientra nella valutazione discrezionale del giudice, da compiersi considerando l'intero quadro delle difese e la complessità della controversia, e che l'omesso mutamento del rito rileva solo se la parte deduca e provi uno specifico pregiudizio processuale; nel caso concreto la Corte d'appello aveva correttamente condiviso la natura documentale della causa. Sul secondo motivo ha ribadito che la clausola risolutiva espressa è nulla solo se indeterminata, cioè se non riferita a obbligazioni specificamente individuate; qui la Corte di merito aveva escluso, con motivazione in fatto, che la clausola fosse viziata da indeterminatezza. Sul terzo motivo ha rilevato che la Corte d'appello aveva espressamente escluso l'applicazione della L. 124/2017 in presenza della clausola risolutiva espressa, aggiungendo che la ricorrente pretendeva un'applicazione della norma in modo assertivo, mentre le Sezioni Unite ne avevano chiarito la portata e l'irretroattività. Sul quarto motivo ha osservato che la Corte territoriale aveva effettivamente pronunciato sul diritto di riscatto, ritenendolo estinto per effetto della risoluzione del contratto, con conseguente preclusione del relativo esercizio. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    utilizzato come base del ricorso introduttivo in rito sommario; la decisione sul mutamento del rito è rimessa alla valutazione del giudice in relazione alla complessità della controversia.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.

  • art. 1456 c.c.

    la clausola risolutiva espressa è valida solo se riferita a inadempimenti di obbligazioni specificamente determinate; la clausola generica e indeterminata è nulla.

  • art. 1455 c.c.

    evocato dalla Corte d'appello per escludere la valutazione di gravità dell'inadempimento alla luce della disciplina contrattuale e della clausola risolutiva espressa.

  • art. 1, comma 137, L. 124/2017

    "Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari"

    la Corte ha richiamato la norma, ma ha ritenuto che nel caso concreto non trovasse applicazione perché superata dalla volontà contrattuale espressa nella clausola risolutiva; ha inoltre ricordato la precisazione delle Sezioni Unite sulla sua portata e irretroattività.

  • art. 360 c.p.c.

    norma dei motivi di ricorso per cassazione, richiamata per denunciare violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La scelta di mantenere il rito sommario o di disporne la conversione in rito ordinario spetta al giudice e va compiuta valutando l'intero complesso delle difese, la natura delle questioni controverse e la complessità dell'istruttoria; l'omesso mutamento del rito non determina automaticamente nullità, occorrendo la deduzione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa o al contraddittorio.
  • La clausola risolutiva espressa è valida solo se individua in modo sufficientemente specifico le obbligazioni il cui inadempimento legittima la risoluzione di diritto; una previsione che richiami genericamente qualunque inadempimento può essere nulla per indeterminatezza dell'oggetto.
  • Nel leasing immobiliare, la disciplina legale sul grave inadempimento dell'utilizzatore non impedisce di riconoscere efficacia a una clausola risolutiva espressa validamente pattuita; la verifica della gravità ex lege non si impone quando le parti abbiano disciplinato espressamente l'ipotesi risolutiva nei limiti di validità della clausola.
  • Il diritto di riscatto dell'utilizzatore, quando derivi dal contratto di leasing, viene meno se il contratto è dichiarato risolto, poiché la risoluzione travolge le situazioni giuridiche nascenti dal negozio, precludendo l'esercizio di un diritto non più esistente nella sfera giuridica della parte.
  • In cassazione non è censurabile come vizio di legittimità una critica meramente valutativa o assertiva alla motivazione di merito se la sentenza impugnata abbia comunque preso posizione sul punto controverso.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contrattoNullitàBuona fede e correttezzaOnere della prova

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