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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26937/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto in giudizio la società fornitrice di caffè e altri soggetti collegati a un'operazione commerciale, sostenendo di essersi prestato, su indicazione di un agente della fornitrice, a fungere da compratore apparente di una partita di caffè fatturata a suo nome e da lui poi rifatturata a un'altra società, mentre la sostanza economica dell'affare sarebbe stata una vendita diretta tra le due società. Dopo contestazioni sulla qualità della merce e il rifiuto dell'effettivo destinatario di pagarla, egli aveva finito per saldare la fattura e chiedeva che fosse accertata l'inesistenza o nullità del contratto con la fornitrice. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta di querela di falso contro un documento di trasporto che indicava la consegna della merce a un suo delegato; 2) violazione dell'art. 1218 c.c. e omesso esame di fatti storici, censurando l'assetto probatorio e la valutazione sulla consegna della merce; 3) dedotte ulteriori censure sulla medesima questione, mescolando violazione di legge e vizio motivazionale; 4) nullità della sentenza per mancata risposta o motivazione sul rigetto delle prove orali, in particolare sulla testimonianza di un soggetto indicato dal ricorrente. La controricorrente ha resistito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili il secondo, il terzo e il quarto. Ha osservato, per il primo, che la Corte d'appello aveva comunque esaminato la contestazione sul documento di trasporto e ne aveva escluso la decisività rispetto ad altre risultanze istruttorie che dimostravano l'effettività della duplice vendita. Per i motivi secondo e terzo ha rilevato una sovrapposizione e mescolanza di censure eterogenee, non intellegibili come specifiche doglianze di violazione di legge o di vizio motivazionale, oltre alla mancata conformità ai requisiti di specificità del ricorso. Per il quarto motivo ha affermato che la mancata ammissione di prove testimoniali è censurabile solo se il ricorrente indichi la decisività del mezzo istruttorio, la ritualità dell'istanza e il nesso tra mancata ammissione ed errore decisorio, oneri non assolti nel caso concreto. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché la corte di merito aveva comunque preso in considerazione la contestazione relativa al documento e ne aveva escluso la decisività.

  • art. 1218 c.c.

    La Corte ha ritenuto non pertinente il richiamo alla responsabilità per inadempimento rispetto al vero tema decisorio, che riguardava l'effettiva esistenza del contratto di vendita o la sua mera apparenza.

  • art. 221 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla querela di falso contro il documento di trasporto.

  • art. 246 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nella censura sulle prove orali; la Corte ha dichiarato inammissibile la doglianza per difetto di specificità e di allegazione della decisività.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente, ma la Corte ha reputato le doglianze generiche e sovrapposte, senza una corretta individuazione del vizio dedotto.

  • art. 2733 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel quarto motivo, senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il modo e il tempo della sua discussione e la sua decisività.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. quale parametro degli oneri di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro per la dedotta violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per commistione con altri vizi.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per la nullità della sentenza e per l'omessa pronuncia; nel caso concreto non è stata ravvisata nullità rilevante.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La censura di omesso esame di fatti storici è stata giudicata inammissibile perché non individuava un fatto storico decisivo nei termini richiesti dalla giurisprudenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli e sovrapponga censure eterogenee senza consentire di distinguere con precisione la violazione di legge dal vizio motivazionale e senza un collegamento chiaro con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La denuncia di omesso esame di fatti decisivi richiede l'indicazione specifica del fatto storico, del dato da cui risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; non basta dedurre genericamente l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori o documenti.
  • La mancata ammissione di una prova testimoniale è censurabile in cassazione solo se il ricorrente allega in modo puntuale la decisività del mezzo istruttorio, la tempestività e ritualità dell'istanza e il nesso tra la sua mancata ammissione e l'errore decisorio prospettato.
  • Se il giudice di merito ha comunque esaminato una contestazione documentale e ne ha escluso la decisività alla luce di altre prove, non sussiste vizio di omessa pronuncia solo perché non sia stata accolta la richiesta di querela di falso.
  • Il ricorso deve confrontarsi con la concreta ratio della decisione impugnata: censure fondate su norme o questioni non pertinenti al punto decisivo della controversia sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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