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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25673/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'utilizzo, da parte di un ente previdenziale pubblico, di lavoratori somministrati a tempo determinato per mansioni di impiegata amministrativa, in un arco temporale pressoché ininterrotto dal 2 maggio 2005 al 16 luglio 2010. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittimo il ricorso alla somministrazione, condannando l'ente al pagamento di un'indennità risarcitoria parametrata a 6,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ma aveva escluso il risarcimento di un danno ulteriore. L'istituto previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) ha dedotto la decadenza dall'impugnazione ai sensi dell'art. 6 L. 604/1966, come modificato dalla L. 183/2010, sostenendo l'applicabilità del nuovo regime decadenziale e della relativa proroga; 2) ha denunciato nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione sul punto della quantificazione del danno; 3) ha censurato la ritenuta illegittimità della somministrazione, sostenendo che le causali fossero desumibili per relationem e che il fabbisogno fosse giustificato dal blocco delle assunzioni e dal carico ordinario dell'attività amministrativa; 4) ha contestato la riconoscibilità di un danno presunto o in re ipsa, sostenendo che il c.d. danno comunitario sarebbe applicabile solo alla reiterazione di contratti a termine e non alla somministrazione illegittima.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo motivo, perché infondato alla luce dell'orientamento consolidato sulla decorrenza del nuovo regime decadenziale dell'art. 6 L. 604/1966 e comunque incongruente rispetto ai dati temporali del rapporto, e il secondo motivo, perché formulato in modo generico e privo del minimo requisito di specificità, oltre a prospettare in sostanza un vizio di motivazione non più deducibile nei termini invocati. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che, nel pubblico impiego privatizzato, la somministrazione di lavoro è legittima solo se risponde a esigenze temporanee ed eccezionali e non a un fabbisogno ordinario e continuativo; nel caso concreto il sottodimensionamento dell'organico legato al blocco delle assunzioni e ai pensionamenti esprimeva una necessità stabile, incompatibile con l'uso fisiologico del lavoro somministrato. Ha respinto anche il quarto motivo, ribadendo che, in caso di illegittima successione o utilizzazione abusiva di lavoro flessibile nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore ha diritto a un risarcimento parametrato all'art. 32, comma 5, L. 183/2010, come danno presunto con funzione sanzionatoria, salva prova del maggior pregiudizio, e che tale principio vale anche per la somministrazione illegittima. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 6 L. 604/1966

    Il nuovo regime decadenziale per l'impugnazione del licenziamento, come modificato dalla L. 183/2010, non era applicabile ratione temporis al caso, poiché il differimento al 31 dicembre 2011 riguarda l'efficacia delle nuove disposizioni nei limiti indicati dalla giurisprudenza consolidata.

  • art. 32 L. 183/2010

    Costituisce il parametro generale di quantificazione del danno nelle ipotesi di illegittima utilizzazione di lavoro flessibile nel pubblico impiego privatizzato, quale danno presunto con funzione sanzionatoria e salva prova del maggior pregiudizio.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure proposte non superano i requisiti di specificità e ammissibilità; il vizio di motivazione non può essere dedotto nei termini generici prospettati.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dei motivi, ma senza incidere sull'esito, poiché le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili.

  • art. 6 CEDU

    Invocato insieme ai parametri costituzionali, ma non decisivo nel caso.

  • art. 36 d.lgs. 165/2001

    Nel pubblico impiego le forme di lavoro flessibile sono consentite solo per esigenze temporanee ed eccezionali; il ricorso a tali forme non può soddisfare fabbisogni ordinari e continuativi. In caso di violazione, è esclusa la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, ma resta il diritto al risarcimento del danno.

  • art. 20 d.lgs. 276/2003

    La somministrazione a termine è ammessa anche per attività ordinarie dell'utilizzatore, ma solo se le esigenze sono comunque temporanee; non legittima l'utilizzo per bisogni ordinari e non transeunti.

  • art. 21 d.lgs. 276/2003

    comma 3; originario comma 4

    Le informazioni e l'indicazione delle ragioni della somministrazione devono risultare per iscritto; la Corte precisa però che, nel caso concreto, l'eventuale insufficienza formale non è decisiva perché il ricorso era comunque illegittimo nel merito.

  • art. 27 d.lgs. 276/2003

    Richiamato dal ricorrente nel quarto motivo, senza che la Corte ne fondi la decisione.

  • art. 30 d.lgs. 81/2015

    Definisce il contratto di somministrazione di lavoro come contratto a tempo indeterminato o determinato mediante il quale l'agenzia mette a disposizione lavoratori che operano nell'interesse e sotto la direzione dell'utilizzatore.

  • art. 33 d.lgs. 81/2015

    Conferma l'obbligo dell'utilizzatore di corrispondere il trattamento economico e normativo e l'obbligo di comunicazione al lavoratore della durata prevedibile della missione.

  • art. 34 d.lgs. 81/2015

    Il contratto a tempo determinato in somministrazione resta soggetto alla disciplina generale del lavoro a termine, salvo espressa esclusione di alcune disposizioni.

  • art. 86 d.lgs. 276/2003

    Insieme all'art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001, esclude la conversione del rapporto a tempo indeterminato nel pubblico impiego privatizzato, pur lasciando spazio al risarcimento del danno.

  • d.P.R. 115/2002

    art. 13, commi 1-quater e 1-bis

    Fondano il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato il ricorso a contratti flessibili, inclusa la somministrazione di lavoro, è legittimo solo se sorretto da esigenze temporanee ed eccezionali; l'utilizzo per esigenze ordinarie e continuative integra illegittimità.
  • La causale del ricorso alla somministrazione non può essere valutata in astratto: anche quando l'attività svolta rientri nell'ordinaria attività dell'utilizzatore, ciò non consente di coprire con lavoro somministrato un fabbisogno stabile e non transeunte.
  • In caso di illegittima utilizzazione di lavoro flessibile nel pubblico impiego, è esclusa la conversione del rapporto a tempo indeterminato, ma il lavoratore ha diritto a un risarcimento del danno parametrato ai criteri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, con natura presuntiva e sanzionatoria, salva prova di un maggior pregiudizio.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: una denuncia generica di omessa pronuncia o di motivazione insufficiente non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
  • Le norme interne sulla somministrazione di lavoro devono essere interpretate in modo conforme al diritto dell'Unione, valorizzando il principio di temporaneità del lavoro tramite agenzia e prevenendo l'uso della somministrazione come strumento di copertura permanente di esigenze di personale.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioniContributi previdenziali
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoDanno non patrimoniale

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