Cassazione Civile, Ordinanza n. 25654/2023 del 04/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l’INPS richiedeva a un avvocato il pagamento di contributi e sanzioni relativi al reddito da lavoro autonomo percepito nell’anno 2011, in conseguenza dell’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata. In appello era stata respinta l’opposizione, ritenendo legittima l’iscrizione alla Gestione separata, esclusa la prescrizione e confermate le sanzioni civili per evasione contributiva. In cassazione il professionista deduceva: 1) violazione dell’art. 25 d.lgs. n. 46/1999, sostenendo che l’atto andava riferito a un precedente avviso bonario del 2017 e quindi iscritto a ruolo entro il 31.12.2018; 2) violazione dell’art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335/1995 e dell’art. 55 r.d.l. n. 1827/1935, lamentando che la prescrizione fosse stata fatta decorrere dalla dichiarazione dei redditi e non dalla scadenza del pagamento; 3) violazione dell’art. 2, commi 25 e 26, l. n. 335/1995 e dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, contestando l’affermazione secondo cui il solo contributo integrativo non sarebbe idoneo a costituire posizione previdenziale presso la Cassa forense; 4) violazione dell’art. 116, comma 8, l. n. 388/2000, degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale applicato il regime dell’evasione contributiva senza accertare il dolo del professionista.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per cumulo di censure eterogenee e per difetto di autosufficienza. Ha accolto il secondo e il quarto motivo nei limiti indicati: in tema di prescrizione ha cassato la decisione d’appello nella parte in cui aveva fatto decorrere il termine dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, ribadendo che il dies a quo coincide con il momento in cui il contributo è dovuto per legge; quanto al dolo, ha escluso ogni automatismo tra mancata compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo, affermando che il dolo richiede un accertamento in fatto specifico rimesso al giudice di merito. Ha invece respinto come manifestamente infondato il terzo motivo, confermando che, per l’avvocato non iscritto alla Cassa e non tenuto al contributo soggettivo, sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, non essendo sufficiente il solo contributo integrativo a esonerare dall’iscrizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, per i nuovi accertamenti su prescrizione e sanzioni.
Norme richiamate
la censura riguarda il termine per l’iscrizione a ruolo dell’atto; la Corte non entra nel merito della tesi perché il motivo è dichiarato inammissibile
art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995
la prescrizione dei contributi non decorre dalla mera presentazione della dichiarazione dei redditi, ma dal momento in cui il contributo è dovuto per legge
art. 55 r.d.l. n. 1827/1935
richiamato dal ricorrente come norma sul dies a quo della prescrizione, ma la Corte decide sulla base del principio generale secondo cui il termine decorre dalla scadenza legale del pagamento
art. 2, commi 25 e 26, L. n. 335/1995
il professionista non iscritto alla cassa di categoria e non tenuto al contributo soggettivo deve essere iscritto alla Gestione separata; il sistema categoriale e quello della Gestione separata sono complementari, non alternativi
art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011
rafforza la lettura dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista privo di copertura obbligatoria nella cassa di categoria
art. 116, comma 8, L. n. 388/2000
richiamato in relazione al regime sanzionatorio per evasione contributiva; la Corte ne assorbe l’esame nella parte in cui la decisione d’appello aveva presunto il dolo
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e all’insussistenza di automatismi probatori sul dolo
richiamato per contestare il riparto dell’onere della prova sul dolo e sull’evasione contributiva
il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ma non dalla mera dichiarazione reddituale
la sospensione della prescrizione per dolo non può essere affermata automaticamente in base alla sola omessa compilazione del quadro RR; occorre un accertamento fattuale specifico
richiamato in connessione con la sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito contributivo
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui il contributo è legalmente esigibile, non dalla semplice presentazione della dichiarazione dei redditi, che ha valore di mera dichiarazione di scienza.
- Ai fini della sospensione della prescrizione per dolo, non esiste automatismo tra omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e occultamento doloso del debito contributivo: il dolo va accertato in concreto dal giudice di merito.
- Per i professionisti non iscritti alla cassa previdenziale di categoria e non tenuti al contributo soggettivo, l’iscrizione alla Gestione separata INPS è dovuta secondo una logica di complementarità tra sistemi previdenziali, coerente con il principio di universalizzazione della copertura assicurativa.
- Il solo versamento del contributo integrativo alla cassa di categoria non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione previdenziale idonea a escludere l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata.
- In cassazione è inammissibile la censura che cumuli, nella stessa doglianza, violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, specie se il ricorso non riporta specificamente il contenuto dei documenti su cui si fonda.
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