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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25655/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di un dipendente bancario di ottenere il pagamento del premio aziendale di rendimento (PAR) per gli anni 2011 e 2012, fondato sulle previsioni del CCNL 12.2.2005 e del contratto integrativo aziendale 3.3.2006. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione della banca al decreto ingiuntivo, e la Corte d’appello aveva confermato tale esito, ritenendo che il diritto al premio non dipendesse dal raggiungimento di specifici obiettivi aziendali, ma dalla mera previsione in bilancio di un impegno di spesa e dalla posizione strategica occupata dal dipendente, valorizzando anche la mancata attivazione della procedura informativa sindacale. Con l’unico motivo di ricorso la banca ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 44 CCNL, 24 CIA e degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., sostenendo che la disciplina collettiva subordinava l’erogazione del PAR alla preventiva fissazione di obiettivi specifici e al loro raggiungimento, e che la procedura informativa con le OO.SS. prevedeva solo un obbligo di informazione e consultazione, non un obbligo di corrispondere il premio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso della banca. Ha escluso l’inammissibilità dell’impugnazione, ma ha accolto nel merito la censura interpretativa, affermando che la Corte territoriale non aveva correttamente applicato il criterio letterale e quello sistematico nell’interpretazione delle clausole collettive. Secondo la Cassazione, l’art. 44 CCNL attribuisce all’impresa una facoltà discrezionale di prevedere o meno premi incentivanti, di determinarne ammontare, criteri e tempi, subordinandone comunque l’erogazione al raggiungimento di specifici obiettivi; l’art. 24 CIA si pone come strumento attuativo di tale disciplina e collega il premio a parametri di performance e risultati. Poiché, nel caso concreto, gli obiettivi programmati per il 2011 non risultavano raggiunti, non si era perfezionato il presupposto per la spettanza del premio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 44 c.c.n.l. 12 febbraio 2005

    "L'impresa può prevedere l'istituzione di premi incentivanti..."; "L'impresa stabilisce l'ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione..."; "l'impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati"

    La disposizione attribuisce al datore di lavoro una facoltà discrezionale di istituire il premio incentivante e di determinarne criteri e misura; l’erogazione è subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi e l’informazione alle OO.SS. non comporta un obbligo di pagamento.

  • art. 24 contratto integrativo aziendale 3 marzo 2006

    "per i criteri di attribuzione verrà tenuto conto del contributo del personale interessato al raggiungimento dei risultati secondo cinque criteri..."

    La clausola integrativa va letta in coerenza con il CCNL e conferma che il premio è collegato a parametri di risultato, performance e contributo individuale.

  • art. 41 c.c.n.l. 12 febbraio 2005

    "Il premio aziendale viene erogato alle condizioni e con i criteri stabiliti nel contratto integrativo aziendale..."; "in stretta correlazione ai risultati conseguiti..."; "Le imprese che presentino un risultato delle attività ordinarie negativo... non daranno luogo all'erogazione del premio aziendale"

    La norma evidenzia la natura condizionata e incentivante del premio, che richiede il raggiungimento dei risultati programmati e può essere escluso in caso di andamento aziendale negativo.

  • art. 1362 c.c.

    È richiamato come criterio di interpretazione contrattuale; la Corte ribadisce la priorità del senso letterale delle clausole.

  • art. 1363 c.c.

    È richiamato per l’interpretazione sistematica delle clausole contrattuali, da leggere le une per mezzo delle altre.

  • art. 1366 c.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte fonda la soluzione soprattutto sul criterio letterale e sul coordinamento complessivo delle clausole.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale sulla violazione o falsa applicazione di legge posta a base del motivo di ricorso.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato per il rinvio alla motivazione dei precedenti conformi.

  • art. 374 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla funzione nomofilattica e alla stabilità dei precedenti.

  • art. 360-bis c.p.c., n. 1

    Richiamato per sottolineare la rilevanza del precedente consolidato nella valutazione dell’ammissibilità/definizione del ricorso.

  • art. 123-ter T.U.F.

    È menzionato come fonte documentale considerata dalla Corte d’appello nella lettura della disciplina del premio.

Massime di principio

  • Nell’interpretazione delle clausole collettive in materia di premi incentivanti, il criterio letterale è prioritario e va applicato prima di ogni altra operazione ermeneutica; solo successivamente possono essere utilizzati gli ulteriori criteri sistematici e teleologici.
  • Se la disciplina contrattuale prevede che l’impresa "può" istituire un premio e ne subordina l’erogazione al raggiungimento di obiettivi specifici, il premio non è dovuto in via automatica: esso resta rimesso alla scelta datoriale e al verificarsi delle condizioni previste.
  • La procedura di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali sui criteri di erogazione del premio non equivale a un obbligo di contrarre o di corrispondere il premio, ma costituisce un adempimento procedurale distinto dalla spettanza dell’emolumento.
  • Le clausole del contratto integrativo aziendale devono essere lette in coordinamento con quelle del contratto collettivo nazionale che richiamano, al fine di ricostruire un sistema unitario e coerente di disciplina del premio.
  • Un premio di produzione o incentivante ha natura accessoria e variabile: la sua spettanza presuppone il raggiungimento degli obiettivi programmati e non sorge quando tali risultati non siano stati conseguiti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRContratto di agenziaImpugnazioni
RamiLavoroContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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