Cassazione Civile, Ordinanza n. 25653/2023 del 04/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS aveva richiesto a una professionista il pagamento di contributi alla Gestione Separata per gli anni 2009 e 2010, oltre alle sanzioni civili per il mancato versamento. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione solo quanto al regime sanzionatorio, ritenendo applicabili le sanzioni per omissione e non per evasione, ma aveva confermato l'obbligo contributivo, osservando che l'esercizio della professione forense con iscrizione all'albo e partita IVA faceva presumere l'abitualità dell'attività e che non era stata fornita prova contraria. Con il ricorso principale la professionista ha denunciato, con tre motivi centrali, la violazione della disciplina previdenziale forense e della normativa sulla Gestione Separata, sostenendo che non sussistesse l'obbligo di iscrizione per il professionista già iscritto ad altra forma previdenziale e, in subordine, chiedendo un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme. Ha inoltre contestato che l'abitualità dell'attività potesse desumersi automaticamente da iscrizione all'albo e partita IVA, e che l'onere della prova della non abitualità gravasse su di lei. L'INPS ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale sul tema delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso principale nei termini della motivazione. Ha confermato, in astratto, che il professionista iscritto ad albo può essere tenuto all'iscrizione alla Gestione Separata quando non versi contributi idonei a costituire una correlata posizione previdenziale, ma ha precisato che, per l'anno 2009, essendo il reddito inferiore alla soglia di euro 5.000, il giudice di merito doveva verificare in concreto l'abitualità dell'attività senza trasformare gli indici presuntivi in presunzioni legali e senza porre a carico della professionista la prova negativa di tale requisito, che invece incombeva sull'INPS quale fatto costitutivo del credito contributivo. Quanto alle sanzioni, ha escluso il credito sanzionatorio per l'anno 2010 in applicazione dello ius superveniens e della pronuncia della Corte costituzionale, mentre ha ritenuto assorbite le ulteriori censure, compreso il quarto motivo sul governo delle spese e il ricorso incidentale dell'INPS. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in parte qua con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è stato invocato come parametro dei motivi per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 22 l. n. 576 del 1980
richiamato dalla ricorrente per contestare l'obbligo contributivo alla Gestione Separata, in rapporto alla disciplina previdenziale forense vigente ratione temporis.
art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995
norma base dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata per i lavoratori autonomi non coperti da altra contribuzione idonea a costituire posizione previdenziale.
art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 conv. in l. n. 111 del 2011
considerata quale interpretazione autentica del combinato disposto previdenziale e rilevante anche ai fini del regime sanzionatorio solo per i periodi successivi.
art. 44 d.l. n. 269 del 2003 conv. in l. n. 326 del 2003
richiamato per il criterio del reddito e per la distinzione tra attività abituale e occasionale ai fini dell'iscrizione alla Gestione Separata.
art. 380-bis.1 c.p.c.
indicato come base del rinvio della decisione in camera di consiglio.
art. 2697 c.c.
la Corte ha ribadito che l'onere di provare l'abitualità dell'attività, quale presupposto del credito contributivo, grava sull'INPS.
Massime di principio
- Gli avvocati iscritti ad albi professionali, se non versano contributi a una cassa che comportino una effettiva posizione previdenziale a loro favore, possono essere tenuti all'iscrizione alla Gestione Separata INPS in base al principio di universalizzazione della copertura assicurativa.
- L'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata per il professionista iscritto ad albo è collegato allo svolgimento abituale, anche se non esclusivo, dell'attività professionale che produca redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento.
- Il superamento della soglia reddituale prevista per il lavoro autonomo occasionale rende irrilevante la distinzione tra attività abituale e occasionale ai fini dell'obbligo contributivo; al di sotto di tale soglia, invece, l'abitualità deve essere accertata in concreto.
- Indici quali iscrizione all'albo, apertura della partita IVA e organizzazione materiale dell'attività sono elementi presuntivi dell'abitualità, ma non possono essere trasformati in presunzioni legali assolute.
- Quando il credito contributivo presuppone l'accertamento dell'abitualità dell'attività professionale, l'onere di provare tale presupposto costitutivo incombe sull'ente previdenziale e non sul professionista convenuto in opposizione.
- Per i periodi anteriori alla legge di interpretazione autentica del 2011, il regime delle sanzioni civili va coordinato con lo ius superveniens e con gli arresti della Corte costituzionale, con possibile esclusione del credito sanzionatorio per annualità pregresse.
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