Cassazione Civile, Ordinanza n. 25652/2023 del 04/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore, dipendente dell'impresa appaltatrice, aveva agito per ottenere la condanna solidale della società committente, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, al pagamento delle differenze retributive e del trattamento di fine rapporto maturati nei confronti del datore di lavoro appaltatore. La corte territoriale aveva respinto la domanda nei confronti del committente, ritenendo inapplicabile la disciplina della responsabilità solidale perché la società, in ragione di indici come il controllo della Corte dei conti, il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e lo svolgimento di funzioni pubbliche, sarebbe riconducibile a un ambito pubblicistico sottratto al d.lgs. n. 276/2003. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato l'erronea e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e 9 del d.l. n. 76/2003, sostenendo che la disciplina speciale della responsabilità solidale dovesse comunque applicarsi alla società committente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, perché riesamini la domanda alla luce del principio secondo cui la responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 si applica anche ai soggetti privati che, pur operando nell'ambito di appalti pubblici e pur essendo qualificati come enti aggiudicatori, non rientrano tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. La Corte di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. n. 276/2003
La responsabilità solidale del committente per i trattamenti retributivi e i contributi dovuti ai lavoratori dell'appaltatore opera anche nei confronti dei soggetti privati, compresi quelli coinvolti in appalti pubblici, mentre resta esclusa solo per le pubbliche amministrazioni ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
La nozione di pubblica amministrazione qui rilevante delimita l'ambito dell'esenzione dalla responsabilità solidale; ANAS s.p.a. non vi rientra.
art. 9 d.l. n. 76/2003
È richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente mal applicata dalla corte territoriale, insieme all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.
codice dei contratti pubblici
La disciplina dei principi di evidenza pubblica opera su un piano diverso rispetto alla tutela dei lavoratori perseguita dall'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 e non esclude, di per sé, la responsabilità solidale del committente privato.
Massime di principio
- In materia di appalto, la responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori dell'appaltatore ha funzione di rafforzare la tutela del lavoratore e si applica ai committenti privati, anche quando operino in un appalto pubblico.
- L'esenzione dalla responsabilità solidale prevista per le pubbliche amministrazioni deve essere interpretata restrittivamente e può essere invocata solo quando il soggetto committente rientri effettivamente nella nozione di pubblica amministrazione prevista dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.
- La circostanza che un ente sia soggetto a regole pubblicistiche, a controlli pubblici o ai principi di evidenza pubblica non basta, da sola, a escludere l'applicazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, se il soggetto non è una pubblica amministrazione in senso proprio.
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