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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25657/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Un ex dipendente aveva proposto opposizione allo stato passivo di una procedura di liquidazione coatta amministrativa per ottenere l’ammissione di crediti di lavoro relativi a retribuzioni e trattamento di fine rapporto. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo la domanda tardiva: era stata presentata il 12 dicembre 2018, oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione in Gazzetta Ufficiale e oltre il termine annuale dal deposito dello stato passivo, nonostante fosse pacifico che il creditore non avesse ricevuto l’avviso previsto dall’art. 207 l. fall. Il tribunale aveva inoltre ritenuto sufficiente, ai fini della conoscenza della procedura, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione. Il ricorso per cassazione censurava tale impostazione denunciando la violazione degli artt. 101, commi 1 e 4, 208 e 209 l. fall., sostenendo che il mancato invio dell’avviso individuale integra una causa non imputabile del ritardo e che grava sull’organo della procedura l’onere di provare la concreta conoscenza della procedura da parte del creditore, non bastando la mera astratta conoscibilità derivante dalla pubblicazione ufficiale. Il ricorrente richiamava anche la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sulla necessità di una comunicazione individuale idonea a garantire il diritto di difesa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nelle domande di insinuazione ultratardiva in liquidazione coatta amministrativa, il mancato avviso ex art. 207 l. fall. costituisce causa non imputabile del ritardo; conseguentemente, non è il creditore a dover provare il ritardo incolpevole, ma è il commissario liquidatore a dover dimostrare che il creditore abbia avuto concreta conoscenza della procedura indipendentemente dall’avviso. La sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di apertura della liquidazione non basta a provare tale conoscenza. Perciò il decreto del Tribunale di L’Aquila è stato cassato con rinvio allo stesso Tribunale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 101 l. fall.

    richiamato quale norma applicabile, tramite il rinvio dell’art. 209 l. fall., alle domande tardive e ultratardive di ammissione al passivo; il sistema impone di considerare l’eventuale causa non imputabile del ritardo e la prova della concreta conoscenza della procedura da parte del creditore.

  • art. 207 l. fall.

    l’omesso invio dell’avviso al creditore integra una causa non imputabile del ritardo nell’insinuazione al passivo; la sua mancata ricezione non può essere neutralizzata dalla sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  • art. 208 l. fall.

    richiamato per il termine di impugnazione/opposizione nello stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 209 l. fall.

    prevede il rinvio alla disciplina dell’art. 101 l. fall. per l’insinuazione tardiva nella liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 101, commi 1 e 4, l. fall.

    invocato dal ricorrente e applicato dalla Corte come parametro della disciplina delle domande tardive/ultratardive, con rilievo della causa non imputabile del ritardo e dell’onere probatorio in capo alla procedura.

  • art. 24 Cost.

    richiamato attraverso la sentenza della Corte costituzionale menzionata, per affermare l’esigenza di una comunicazione idonea a garantire il diritto di difesa del creditore.

Massime di principio

  • Nelle domande ultratardive di insinuazione al passivo, il mancato invio dell’avviso individuale previsto dalla legge integra di regola una causa non imputabile del ritardo, che consente al creditore di superare la tardività solo se non abbia avuto altrimenti concreta conoscenza della procedura.
  • L’onere di provare che il creditore conosceva effettivamente la procedura, indipendentemente dall’omesso avviso, grava sull’organo della procedura e non sul creditore.
  • La mera pubblicazione del provvedimento di apertura della procedura in Gazzetta Ufficiale vale come forma di pubblicità legale, ma non è sufficiente, da sola, a dimostrare la concreta conoscenza della procedura da parte del singolo creditore.
  • Quando la decisione di merito afferma la tardività senza verificare la concreta conoscenza della procedura e senza applicare correttamente il riparto dell’onere della prova, il provvedimento è cassabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpagnazione delibere condominiali
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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