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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25658/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Un ex dipendente aveva proposto opposizione allo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa per far valere crediti di lavoro relativi a retribuzioni e TFR. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione perché la domanda di insinuazione era stata presentata oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione e oltre il limite annuale dalla formazione dello stato passivo, ritenendo sufficiente, ai fini della conoscenza legale della procedura, la sola pubblicazione del decreto e non essendo stato ricevuto l'avviso individuale ex art. 207 l. fall. Il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 101, commi 1 e 4, 208 e 209 l. fall., sostenendo che, in mancanza della comunicazione individuale, non può gravare sul creditore l'onere di provare il ritardo incolpevole e che la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non equivale a concreta conoscenza della procedura, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità in tema di domande tardive o ultratardive di ammissione al passivo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto del Tribunale di L'Aquila e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale in diversa composizione anche per la regolazione delle spese. Ha affermato che, nelle domande di insinuazione tardiva in liquidazione coatta amministrativa, il mancato avviso individuale al creditore integra una causa non imputabile del ritardo; spetta alla procedura, e non al creditore, dimostrare la concreta conoscenza da parte del creditore della procedura stessa, non essendo sufficiente la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a fondare tale conoscenza legale o presunta.

Norme richiamate

  • art. 101 l. fall.

    comma 1; comma 4; ultimo comma

    La norma, richiamata dall'art. 209 l. fall., disciplina le domande tardive e ultratardive di ammissione al passivo; il mancato avviso individuale al creditore integra causa non imputabile del ritardo, ma la procedura può provare la concreta conoscenza del fallimento da parte del creditore.

  • art. 207 l. fall.

    Prevede l'avviso individuale ai creditori nella liquidazione coatta amministrativa; la sua omissione impedisce di porre a carico del creditore la prova del ritardo incolpevole.

  • art. 208 l. fall.

    È richiamato dal giudice di merito per il termine di sessanta giorni per l'opposizione; la Corte rileva che il termine non può essere applicato prescindendo dalla corretta comunicazione individuale.

  • art. 209 l. fall.

    Rinvia alla disciplina dell'art. 101 l. fall. per l'ammissione al passivo nella liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 101 Cost.

    Non citato; escluso.

  • art. 24 Cost.

    La garanzia del diritto di difesa richiede una comunicazione individuale idonea a consentire al creditore di conoscere effettivamente la procedura e di attivarsi tempestivamente.

  • art. 101, co. 1 e 4, 208 e 209 l. fall.

    Il ricorrente li invoca per contestare l'erroneo criterio applicato dal Tribunale sulla conoscenza della procedura e sull'onere probatorio.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, quando la legge impone un avviso individuale al creditore, la sua omissione costituisce causa non imputabile del ritardo nella domanda di insinuazione al passivo.
  • In caso di domanda tardiva o ultratardiva, l'onere di provare che il creditore avesse comunque conoscenza concreta della procedura grava sulla procedura stessa, non sul creditore.
  • La mera pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale non è di per sé sufficiente a dimostrare la concreta conoscenza della procedura da parte del creditore e non può sostituire l'avviso individuale previsto dalla legge.
  • L'accertamento della concreta conoscenza del procedimento da parte del creditore è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per motivazione illogica o incongrua.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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