Cassazione Civile, Ordinanza n. 06333/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un socio lavoratore di cooperativa che svolgeva mansioni di autista, sia della delibera assembleare/consiliare di esclusione dalla compagine sociale adottata in data 20/6/2016, sia del contestuale licenziamento disciplinare. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimi entrambi gli atti e, ritenuta cessata sia la relazione societaria sia quella lavorativa, aveva condannato la cooperativa al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità. La Corte d’appello, respinto l’appello principale della cooperativa, aveva invece riconosciuto la persistenza del rapporto sociale e applicato la tutela reale ex art. 18 St. lav., ordinando la reintegrazione e il versamento dei contributi, oltre a confermare l’indennità risarcitoria. In cassazione la cooperativa articolava cinque motivi: (1) nullità della sentenza di primo grado per asserita decisione da parte di magistrato onorario in violazione delle regole di assegnazione; (2) errori sul rito, lamentando l’erronea conversione e l’applicazione dell’art. 18 al di fuori del rito Fornero; (3) violazione delle regole sull’appello per avere la Corte territoriale attribuito all’appello incidentale del lavoratore anche la domanda di ricostituzione del rapporto associativo; (4) violazione del giudicato, assumendo che la cessazione del rapporto associativo fosse ormai coperta da giudicato; (5) violazione dell’art. 2 l. n. 142/2001 e dell’art. 18 St. lav., sostenendo che, in presenza di cessazione del rapporto associativo per effetto della delibera di esclusione, la tutela reale sarebbe comunque esclusa e che il ripristino del rapporto sociale non consentirebbe di applicare la reintegrazione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i primi quattro motivi, ma ha accolto il quinto, chiarendo che, quando delibera di esclusione e licenziamento si fondano sui medesimi fatti, l’annullamento della delibera produce un effetto pienamente ripristinatorio del rapporto associativo e di lavoro, escludendo lo spazio per la reintegrazione ex art. 18; restano eventualmente esperibili le tutele risarcitorie ordinarie.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo, respinto il terzo e il quarto, e accolto il quinto motivo. Ha quindi cassato in parte qua la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, demandando al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della Corte territoriale è stata censurata nella parte in cui aveva riconosciuto la tutela reale ex art. 18 St. lav. nonostante la contestuale illegittimità della delibera di esclusione fondata sugli stessi fatti del licenziamento: secondo la Cassazione, in tale ipotesi il rimedio corretto non è la reintegrazione, ma il ripristino del rapporto con eventuale tutela risarcitoria ordinaria.
Norme richiamate
Richiamato per i motivi di ricorso relativi a nullità processuali e violazioni di rito.
Invocato per sostenere la nullità della sentenza di primo grado per asserito vizio di costituzione del giudice.
Richiamato insieme alle norme sull’assegnazione delle cause ai GOT.
Usato per affermare la competenza del giudice del lavoro in caso di connessione tra rapporto associativo e rapporto di lavoro.
Richiamato nel motivo sul rito e sulla sua conversione.
Invocati per censurare la conversione del rito e la pretesa impossibilità di integrare le difese.
art. 1, comma 48, L. n. 92/2012
Norma del rito speciale in materia di licenziamento, richiamata per contestare la trattazione della causa.
Interpretato nel senso che l’appello deve chiaramente individuare le questioni e i punti contestati, ma senza formalismi sacramentali.
Richiamato in relazione ai requisiti dell’atto di appello nel rito del lavoro.
Richiamato per la dedotta formazione del giudicato sulla cessazione del rapporto associativo.
Invocato come norma sul giudicato formale.
Interpretato come norma che esclude l’applicabilità dell’art. 18 quando cessa anche il rapporto associativo, ma non impedisce la tutela reale in ogni ipotesi di ripristino del rapporto sociale; in presenza di delibera e licenziamento fondati sugli stessi fatti, l’annullamento della delibera travolge il presupposto del licenziamento e impedisce la reintegrazione ex art. 18.
La tutela reale non è applicabile quando il ripristino del rapporto associativo produce già la ricostituzione del rapporto di lavoro; può invece operare se licenziamento e delibera di esclusione si fondano su ragioni autonome e distinte.
Richiamato dalle Sezioni Unite come base della tutela risarcitoria nel caso di mancata impugnazione della delibera di esclusione.
Richiamato in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di error in procedendo.
Richiamato insieme all’art. 342 c.p.c. per i requisiti dell’appello nel rito del lavoro.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Richiamato per l’onere di specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il deposito degli atti e documenti necessari all’esame del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione le censure di rito o di nullità processuale sono ammissibili solo se il ricorrente indica con precisione il concreto pregiudizio difensivo o processuale subito, non essendo sufficiente dedurre in astratto l’erronea adozione del rito.
- L’interpretazione dell’atto di appello deve garantire chiarezza nell’individuazione delle statuizioni impugnate, ma non richiede formule sacramentali né la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
- Se si denuncia in cassazione un error in procedendo relativo al contenuto delle domande o dell’appello, la Corte può esaminare direttamente gli atti solo se il ricorrente li trascrive e produce in modo completo e conforme agli oneri di specificità e autosufficienza.
- Nel rapporto del socio lavoratore di cooperativa, la delibera di esclusione e il licenziamento possono costituire atti distinti ma collegati; tuttavia, quando il licenziamento e l’esclusione sono fondati sui medesimi fatti, l’annullamento della delibera produce un effetto ripristinatorio del rapporto associativo e, per riflesso, di quello lavorativo.
- La tutela reintegratoria ex art. 18 St. lav. non opera automaticamente ogni volta che venga meno il rapporto di lavoro del socio lavoratore: occorre verificare se la ricostituzione del rapporto associativo abbia già eliminato l’effetto estintivo del rapporto lavorativo oppure se il licenziamento conservi un’autonoma efficacia estintiva per ragioni diverse.
- La mancata impugnazione della delibera di esclusione preclude la tutela restitutoria della qualità di socio/lavoratore, ma non esclude necessariamente le sole tutele risarcitorie riconoscibili secondo i criteri ordinari nei casi in cui il rapporto sia da considerarsi giuridicamente continuativo.
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