Cassazione Civile, Ordinanza n. 06214/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore, assunto dalla Regione Sicilia con contratto a tempo determinato dopo la sua provenienza dal bacino dei lavoratori socialmente utili, volta ad ottenere l'accertamento del diritto a essere inquadrato sin dall'origine nella categoria C6+PEO, con il corrispondente trattamento economico, anziché nel livello/categoria riconosciuto dall'amministrazione. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva parzialmente riformato, riconoscendo l'inquadramento nella categoria C, posizione economica C5, con decorrenza dal 2 novembre 2001. L'amministrazione ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, violazione e falsa applicazione dei DD.PP. regionali n. 9 e n. 10 del 2001 e dell'art. 5 della L.R. Sicilia n. 10 del 2000, sostenendo che: il D.P. n. 9 del 2001, relativo alla riclassificazione del personale già in servizio alla data del 28 febbraio 2001, non fosse applicabile al lavoratore, assunto successivamente; il D.P. n. 10 del 2001 imponesse, per il personale assunto dopo la stipulazione del CCRL, l'attribuzione del trattamento iniziale previsto per la categoria del profilo di assunzione (quindi C1); la Corte d'appello avesse indebitamente equiparato il lavoratore al personale di ruolo, nonostante la diversa provenienza dal bacino LSU e il rapporto a tempo determinato; e non vi fosse prova del preteso inquadramento iniziale nel VI livello. Il resistente ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per asserita acquiescenza, per avere la pubblica amministrazione eseguito la sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità fondata sulla pretesa acquiescenza, affermando che l'esecuzione della sentenza da parte della pubblica amministrazione non equivale di per sé ad acquiescenza, ma può essere letta come mera volontà di evitare l'esecuzione forzata. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso principale: le censure sui contratti collettivi regionali erano inammissibili perché il sindacato diretto in cassazione ex art. 63, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 riguarda solo i contratti collettivi nazionali, non quelli regionali; inoltre, l'interpretazione dei contratti collettivi territoriali spetta al giudice di merito ed è censurabile solo per violazione dei criteri ermeneutici o per motivazione illogica/incongrua. La doglianza si risolveva comunque nella proposta di un'interpretazione alternativa e nella contestazione non specifica dell'interpretazione del contratto individuale, che la Corte d'appello aveva posto a base della decisione. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso e ha condannato l'amministrazione alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 63, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001
consente il ricorso diretto per violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego privatizzato, ma la norma è di stretta interpretazione e non si estende ai contratti collettivi regionali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi è ammessa, nel sistema richiamato dalla Corte, solo con riferimento ai contratti collettivi nazionali; per quelli regionali il controllo è limitato all'osservanza dei criteri ermeneutici e alla congruità della motivazione.
art. 5, comma 1, L.R. Sicilia n. 10 del 2000
è richiamato dalla ricorrente per sostenere che la riclassificazione riguarderebbe il solo personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge e non avrebbe dovuto comportare maggiori oneri; la Corte rileva che la decisione di merito non ha disposto un'equiparazione illegittima del personale di ruolo con quello proveniente da LSU.
richiamato per la regolazione delle spese di lite in base alla soccombenza.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
legittima il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- Nei giudizi di legittimità relativi al pubblico impiego privatizzato, la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi è deducibile direttamente in cassazione solo per i contratti collettivi nazionali; i contratti collettivi regionali non rientrano in tale previsione e la loro interpretazione resta affidata al giudice di merito.
- La censura in cassazione che si limiti a contrapporre una diversa interpretazione del contratto collettivo o del contratto individuale a quella accolta dal giudice di merito è inammissibile, se non deduce specificamente la violazione dei canoni ermeneutici o un vizio motivazionale rilevante.
- L'esecuzione spontanea della sentenza da parte della parte soccombente, compresa la pubblica amministrazione, non integra acquiescenza all'impugnata decisione, potendo essere finalizzata soltanto a evitare l'esecuzione forzata o ulteriori pregiudizi.
- Quando la decisione di merito poggia in modo decisivo sull'interpretazione del contratto individuale, la censura di legittimità deve confrontarsi specificamente con tale ratio decidendi; in mancanza, il motivo è inidoneo a scalfire la sentenza.
- La disciplina regionale sulla riclassificazione del personale e sul trattamento iniziale dei neoassunti va letta coordinando il contratto collettivo e il contratto individuale, ma la verifica della corretta ricostruzione del regime applicabile spetta al giudice di merito, salvo violazione dei criteri legali di interpretazione.
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