Cassazione Civile, Ordinanza n. 06215/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore, assunto dalla Regione Sicilia con contratto triennale successivamente prorogato e proveniente dal bacino dei lavori socialmente utili, che chiedeva l'accertamento del diritto a essere inquadrato sin dall'origine nella categoria C6+PEO, con conseguente trattamento economico, in luogo del livello/categoria riconosciuto dall'amministrazione. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva parzialmente riformato la decisione riconoscendo l'inquadramento nella categoria C, posizione economica C5, con decorrenza dal 2 novembre 2001. L'amministrazione proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dei DD.PP. regionali n. 9 e n. 10 del 2001 e dell'art. 5 della l.r. Sicilia n. 10 del 2000, sostenendo in sintesi che: il D.P. n. 9 del 2001 riguardava solo il personale già in servizio al 28 febbraio 2001; il D.P. n. 10 del 2001 imponeva per i dipendenti assunti dopo la stipulazione del CCRL il trattamento iniziale della categoria di assunzione, quindi la posizione C1; il contratto individuale non poteva attribuire un inquadramento più favorevole; la riclassificazione non poteva comportare equiparazione al personale di ruolo né maggiori oneri per l'amministrazione; inoltre mancava prova del precedente inquadramento nel VI livello. Il controricorrente eccepiva anche l'inammissibilità del ricorso per asserita acquiescenza, per avere la P.A. dato esecuzione alla sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di inammissibilità per acquiescenza, affermando che la mera esecuzione di una sentenza esecutiva da parte della pubblica amministrazione non integra acquiescenza. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso principale: da un lato, perché la denuncia della violazione dei contratti collettivi regionali non è proponibile direttamente ex art. 63, comma 5, d.lgs. 165/2001, norma riferita ai soli contratti collettivi nazionali; dall'altro, perché l'interpretazione dei contratti collettivi territoriali è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei criteri ermeneutici o vizio motivazionale, mentre la ricorrente aveva in sostanza proposto una lettura alternativa. La Corte ha inoltre rilevato che la decisione di merito si fondava anche sull'interpretazione del contratto individuale, non specificamente censurata, e che non era stata indicata una specifica violazione dell'art. 5 della l.r. Sicilia n. 10/2000. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 63, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001
Consente la denuncia diretta in cassazione della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi solo per i contratti collettivi nazionali; non si estende ai contratti collettivi regionali o territoriali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge non consente di sostituire in cassazione una diversa interpretazione del contratto collettivo territoriale a quella del giudice di merito; l'interpretazione è sindacabile solo entro limiti ristretti.
art. 5 della legge Regione Sicilia n. 10 del 2000
La disposizione è riferita al personale di ruolo/in servizio della pubblica amministrazione e al contenimento degli oneri del processo di riclassificazione; la Corte non vi ha ravvisato una violazione specifica nella decisione impugnata.
Le spese seguono la soccombenza.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale.
Massime di principio
- L'esecuzione spontanea o coattiva di una sentenza esecutiva da parte della parte soccombente non integra, di per sé, acquiescenza e non preclude la proposizione dell'impugnazione.
- Nel pubblico impiego privatizzato, la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi è deducibile direttamente in cassazione solo se si tratta di contratti collettivi nazionali; per i contratti collettivi regionali o territoriali la censura è ammissibile soltanto nei limiti della violazione dei criteri ermeneutici o del vizio motivazionale.
- L'interpretazione di un contratto collettivo territoriale appartiene al giudice di merito; in cassazione non è consentito contrapporre una diversa lettura del testo contrattuale se non si denuncia specificamente la violazione delle regole di interpretazione o un motivato vizio logico della decisione.
- Se la decisione di merito si fonda anche sull'interpretazione di un contratto individuale, la censura di legittimità deve investire in modo specifico anche tale autonoma ratio decidendi; in difetto, la sentenza resta sorretta da una base non efficacemente attaccata.
- La deduzione di violazione di una norma speciale che limita gli effetti economici di una riclassificazione richiede una censura specifica e puntuale; non basta evocare in modo generale la disparità di trattamento o il maggior onere per l'amministrazione.
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