Cassazione Civile, Ordinanza n. 06217/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro a termine instaurato tra alcune lavoratrici e la Provincia regionale di Agrigento, nell’ambito di una procedura regionale di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili e di successiva stabilizzazione del personale precario. Le ricorrenti, da anni impiegate a tempo determinato, chiedevano l’accertamento dell’illegittimità o nullità del termine, la declaratoria di un rapporto a tempo indeterminato sin dall’origine, in subordine il diritto alla stabilizzazione e, comunque, il risarcimento del danno; in via ulteriormente subordinata chiedevano il diritto alla precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato. I giudici di merito avevano respinto le domande, ritenendo insussistente un diritto soggettivo alla stabilizzazione e negando la tutela risarcitoria. In cassazione la ricorrente deduceva: (1) violazione della disciplina regionale e della normativa statale sulla stabilizzazione, sostenendo che l’assunzione fosse dovuta e che la mancanza di copertura finanziaria fosse irrilevante; (2) violazione della normativa regionale, del d.lgs. n. 368 del 2001, dell’art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001, della direttiva 1999/70/CE e dell’art. 115 c.p.c., censurando il diniego del risarcimento e l’assunto secondo cui i contratti in questione sarebbero stati sottratti alla disciplina generale sul lavoro a termine per la loro finalità politico-sociale. Chiedeva anche rinvio pregiudiziale alla CGUE per dubbi interpretativi sulla disciplina eurounitaria.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione. La Cassazione afferma che, pur non essendo configurabile in capo alla lavoratrice un diritto soggettivo alla stabilizzazione, la corte territoriale ha errato nel negare in assoluto la tutela risarcitoria sul presupposto della non applicabilità della disciplina comunitaria e nazionale sul lavoro a termine. Il giudice di rinvio dovrà inoltre valutare la sopravvenuta stabilizzazione dedotta in memoria, verificando se vi sia una stretta correlazione, soggettiva e oggettiva, tra l’abuso contestato e l’immissione in ruolo, con possibile efficacia riparatoria dell’illecito solo in presenza di tale nesso.
Norme richiamate
art. 6 della legge n. 24 del 2010
Richiamato dalla ricorrente come base della pretesa alla stabilizzazione; la Corte non ne afferma un diritto soggettivo automatico, ma osserva che la stabilizzazione è comunque subordinata ai requisiti previsti e ai limiti finanziari e organizzativi.
art. 17 del d.l. n. 78 del 2009
Invocato come norma rilevante per la procedura di stabilizzazione; la Corte nega che da essa derivi, in assenza dei presupposti, un diritto soggettivo alla stabilizzazione.
art. 17 dello Statuto Regione Sicilia
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’applicabilità della disciplina regionale; la Corte ribadisce che la normativa regionale non può, di per sé, escludere in via di principio l’applicazione della disciplina sul lavoro a termine recepita dal diritto nazionale e unionale.
legge Regione Sicilia n. 10 del 1991
Richiamata dalla ricorrente come parte del quadro normativo regionale; non è ritenuta decisiva per escludere la disciplina generale sul contratto a termine.
legge Regione Sicilia n. 16 del 2006
Richiamata dalla ricorrente nel medesimo senso; la Corte non la assume come norma derogatoria in grado di sottrarre i contratti alla disciplina generale.
art. 77 della legge Regione Sicilia n. 17 del 2004
Citato dalla ricorrente a sostegno della tesi dell’assunzione e del risarcimento; la Corte non riconosce che tale disposizione elimini l’applicazione della normativa generale e unionale.
art. 5 della legge Regione Sicilia n. 24 del 2010
Richiamato nella censura per sostenere l’obbligo di stabilizzazione; la Corte precisa che la stabilizzazione resta subordinata ai presupposti di legge e non genera automaticamente un diritto soggettivo all’assunzione.
La Corte afferma che i contratti a termine stipulati per stabilizzare soggetti già impiegati in lavori socialmente utili non possono essere esclusi in via di principio dall’applicazione della disciplina generale sui contratti a termine.
art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001
È richiamato come fondamento della tutela risarcitoria nel pubblico impiego privatizzato in caso di illegittima successione di contratti a termine; la Corte censura il diniego assoluto di applicabilità di tale norma.
Direttiva UE n. 70 del 1999
La Corte applica l’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, affermando che il giudice di merito deve verificarne l’operatività anche rispetto ai contratti stipulati per finalità politico-sociali.
Citato nel secondo motivo, ma non emerge una specifica statuizione della Corte su tale norma.
Richiamato per recepire la motivazione della precedente Cassazione conforme sulla non esclusione in via generale dei contratti in questione dalla disciplina del lavoro a termine.
clausole 1, 2, 3 e 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
La Corte esclude che la finalità politico-sociale dei contratti consenta di sottrarli automaticamente al campo di applicazione dell’accordo quadro; il giudice del merito deve verificare se il rapporto rientri nelle fattispecie legali escluse.
clausole 2, 4 e 5 della Direttiva UE n. 70 del 1999
Richiamate dalla ricorrente per sostenere l’applicazione della disciplina eurounitaria e il diritto al risarcimento; la Corte conferma la necessità di applicazione della disciplina comunitaria, almeno ai fini della tutela contro l’abuso del termine.
Non espressamente citato nel corpo motivazionale, ma la decisione valorizza il dovere del giudice di merito di accertare i presupposti fattuali della procedura di stabilizzazione e del nesso tra abuso e immissione in ruolo.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato la stabilizzazione del personale precario non integra, di regola, un diritto soggettivo all’assunzione: essa è condizionata al possesso dei requisiti previsti dalla legge, alle disponibilità finanziarie e alla programmazione delle dotazioni organiche.
- L’assenza dei presupposti per la stabilizzazione esclude, di per sé, sia un diritto all’assunzione sia un autonomo diritto alla proroga dei contratti a termine; tuttavia non esclude automaticamente la tutela risarcitoria per l’eventuale abuso nella successione di contratti.
- I contratti a termine stipulati da una pubblica amministrazione per stabilizzare lavoratori già impiegati in lavori socialmente utili non sono, in via di principio, sottratti all’applicazione della direttiva 1999/70/CE e del d.lgs. n. 368 del 2001: il giudice deve verificare in concreto se ricorrano fattispecie legalmente escluse.
- La finalità politico-sociale della contrattualizzazione o della procedura di assunzione non basta, da sola, a sottrarre il rapporto alla disciplina generale sul lavoro a termine e alla relativa tutela contro l’abuso.
- La sopravvenuta immissione in ruolo del lavoratore può avere efficacia riparatoria dell’illecito solo se esiste una stretta correlazione soggettiva e oggettiva tra l’abuso commesso dall’amministrazione e la stabilizzazione ottenuta, cioè se la stabilizzazione nei ruoli dell’ente sia il diretto effetto della procedura volta a superare il precariato.
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