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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06218/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

I ricorrenti, dopo aver lavorato per vari anni alle dipendenze dell'ente locale con contratti a termine, hanno chiesto di accertare la nullità o inefficacia del termine apposto ai contratti, la conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la riammissione/reintegrazione in servizio nell'ultimo posto occupato, l'equiparazione del trattamento economico a quello del personale stabile e, in subordine, il risarcimento dei danni, anche ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001. La Corte d'appello aveva negato la tutela ritenendo che i contratti fossero speciali e sottratti alla disciplina generale sul lavoro a termine perché finalizzati a esigenze politico-sociali e a percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. In cassazione i lavoratori hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione della disciplina regionale siciliana, del d.lgs. n. 368 del 2001, dell'art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001, dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato e dell'art. 115 c.p.c., contestando l'esclusione in astratto dell'applicabilità della normativa interna ed eurounitaria. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001, della clausola 5 della direttiva 1999/70/CE e dell'art. 112 c.p.c., censurando l'esclusione della costituzione di un rapporto a tempo indeterminato e l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria. Hanno anche chiesto il rinvio pregiudiziale alla CGUE.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e, in parte, il secondo. Ha affermato che i contratti a termine stipulati per la stabilizzazione di soggetti già impiegati in lavori socialmente utili, quando conclusi da una pubblica amministrazione in base a leggi regionali, non sono in linea di principio esclusi dall'ambito di applicazione dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato e del d.lgs. n. 368 del 2001. Il giudice di merito non può fondarsi solo sulla finalità politico-sociale dei contratti per escludere la tutela, ma deve verificare in concreto se ricorra una fattispecie realmente sottratta alla disciplina generale. Quanto al secondo motivo, la censura relativa alla costituzione del rapporto a tempo indeterminato è stata dichiarata inammissibile perché i ricorrenti avevano rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse; è stato invece accolto il profilo sul risarcimento del danno, per le medesime ragioni del primo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità, valutando pure l'eventuale stabilizzazione intervenuta in corso di causa e la sua idoneità riparatoria secondo i principi indicati dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 17 Statuto Regione Sicilia

    richiamato come parametro della disciplina regionale invocata dai lavoratori

  • L.R. Sicilia n. 10 del 1991

    invocata dai ricorrenti per sostenere l'applicabilità della disciplina regionale ai contratti a termine

  • L.R. Sicilia n. 16 del 2006

    invocata dai ricorrenti nel quadro della disciplina regionale sui rapporti a termine

  • art. 77 L.R. Sicilia n. 17 del 2004

    richiamato insieme alle altre norme regionali e nazionali sulla materia

  • art. 5 L.R. Sicilia n. 24 del 2010

    richiamato dai ricorrenti come base normativa della vicenda

  • d.lgs. n. 368 del 2001

    la Corte ricorda che la disciplina generale sul contratto a termine si applica anche a rapporti stipulati da una P.A. salvo specifiche, effettive esclusioni previste dalla legge

  • art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato quale norma rilevante per le conseguenze dell'uso illegittimo del lavoro a termine nel pubblico impiego privatizzato

  • Direttiva 1999/70/CE

    l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non può essere escluso in via astratta per i contratti finalizzati alla stabilizzazione di lavoratori socialmente utili

  • art. 115 c.p.c.

    invocato come norma processuale asseritamente violata nella valutazione dei fatti

  • art. 97 Cost.

    richiamato nel secondo motivo in relazione ai limiti alla costituzione del rapporto stabile nel pubblico impiego

  • clausola 2 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

    ha ambito di applicazione generale e l'eventuale esclusione è solo quella espressamente consentita ai punti previsti dalla clausola

  • clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

    richiamata in relazione alla tutela contro l'abusiva successione di contratti a termine e al risarcimento del danno

  • clausole 1, 2, 3 e 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

    evocate dai ricorrenti per il rinvio pregiudiziale e per verificare il rapporto tra diritto UE, nazionale e regionale

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per aderire alla motivazione di precedente conforme della Cassazione

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno

  • clausola 5 della Direttiva 1999/70/CE

    richiamata come fonte di tutela contro l'abuso nella successione dei contratti a termine

Massime di principio

  • I contratti a tempo determinato stipulati da una pubblica amministrazione per la stabilizzazione di lavoratori già impiegati in attività socialmente utili non possono essere esclusi in astratto dall'applicazione dell'accordo quadro europeo sul lavoro a termine e della disciplina interna di recepimento: occorre verificare in concreto se ricorrano i presupposti di una specifica esclusione normativa.
  • La finalità politico-sociale del contratto o la sua collocazione in una disciplina regionale speciale non bastano, da sole, a sottrarre il rapporto alla disciplina generale sul lavoro a termine; il giudice deve esaminare la concreta struttura del contratto e del rapporto rispetto alle fattispecie legalmente escluse.
  • Nel lavoro pubblico privatizzato, l'abusiva successione di contratti a termine può dare luogo a tutela risarcitoria anche quando non sia configurabile la conversione automatica del rapporto, secondo la disciplina applicabile e i principi eurounitari.
  • L'eventuale stabilizzazione in corso di causa non esclude automaticamente il diritto al ristoro dell'illecito: il giudice deve verificare se esista una stretta correlazione, soggettiva e oggettiva, tra abuso iniziale e successiva immissione in ruolo, e se la stabilizzazione sia l'effetto diretto e immediato della procedura volta a superare il precariato.
  • La verifica della stabilizzazione come misura riparatoria richiede di accertare se la procedura sia effettivamente diretta a risolvere il problema del precariato e offra già ex ante una ragionevole certezza di assunzione stabile, anche attraverso procedure selettive semplificate.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineAppelloRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàRinvio pregiudizialeBuona fede e correttezza

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