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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06335/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore impugnava il licenziamento intimatogli il 31/10/2017 per raggiungimento dei requisiti pensionistici da parte della struttura sanitaria presso cui prestava attività. Nel rito introdotto dalla L. n. 92/2012, il Tribunale aveva rigettato l'impugnazione nella fase sommaria; il lavoratore, anziché proporre l'opposizione prevista come prosecuzione necessaria del giudizio di primo grado bifasico, aveva proposto reclamo. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile tale reclamo perché diretto contro l'ordinanza conclusiva della fase sommaria e non contro la sentenza resa all'esito della fase di opposizione. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: violazione degli artt. 131, 132, 133, 134 e 279 c.p.c. e dell'art. 1, comma 51, L. n. 92/2012, sostenendo che il provvedimento di primo grado avesse contenuto sostanziale di sentenza e che, per le modalità del giudizio, fosse esperibile l'appello; violazione dell'art. 132, comma 4, c.p.c. per difetto di motivazione; violazione dell'art. 153 c.p.c. per mancato riconoscimento della rimessione in termini, invocando la scusabilità dell'errore processuale compiuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che, nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico ma articolato in due fasi: una sommaria e una a cognizione piena in opposizione. Contro l'ordinanza conclusiva della fase sommaria, anche se resa solo in rito, il rimedio esperibile è esclusivamente l'opposizione ex art. 1, comma 51, L. n. 92/2012; il reclamo o l'appello proposti in sua vece sono inammissibili. La Corte ha inoltre escluso il vizio di motivazione, ritenendo la sentenza d'appello congruamente argomentata, e ha negato la rimessione in termini, perché l'errore denunciato era un errore di diritto nell'interpretazione della disciplina processuale, non un impedimento non imputabile con caratteri di assolutezza. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per dedurre violazioni di legge processuale e sostanziale.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e i motivi non offrono elementi per mutare orientamento.

  • art. 131 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla forma del provvedimento di primo grado.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare il preteso difetto di motivazione; la Corte esclude il vizio perché la sentenza è congruamente motivata.

  • art. 133 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni che disciplinano la forma della decisione.

  • art. 134 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni sulla forma dei provvedimenti del giudice.

  • art. 279 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il carattere sostanziale di sentenza del provvedimento di primo grado.

  • art. 1, comma 51, legge n. 92/2012

    Nel rito Fornero, prevede l'opposizione quale rimedio avverso l'ordinanza conclusiva della fase sommaria; il termine "può" indica la facoltatività dell'opposizione, non la sostituibilità con altri mezzi di impugnazione.

  • art. 153 c.p.c.

    La rimessione in termini non è applicabile all'errore di diritto nell'interpretazione della legge processuale, anche se complessa o di nuova formulazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta, ove ne ricorrano i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel rito cd. Fornero il giudizio di primo grado ha natura unitaria ma si articola in una fase sommaria e in una fase di opposizione a cognizione piena; contro l'ordinanza resa nella fase sommaria il rimedio tipico ed esclusivo è l'opposizione prevista dalla legge speciale.
  • La proposizione di un mezzo di impugnazione diverso da quello stabilito dalla disciplina speciale rende l'impugnazione inammissibile, anche se il provvedimento abbia contenuto decisorio o si assuma erroneamente qualificato come sentenza.
  • Il termine "può" riferito alla proposizione dell'opposizione indica la facoltatività del rimedio, non la possibilità di sostituirlo con altri mezzi di impugnazione scelti dalla parte.
  • La rimessione in termini presuppone un impedimento non imputabile, assoluto e causalmente determinante la decadenza; non opera quando l'errore deriva da una erronea interpretazione della legge processuale.
  • Il vizio di motivazione è escluso quando la decisione impugnata espone in modo sufficiente e logicamente controllabile le ragioni della conclusione adottata, con specifico riferimento alla vicenda processuale concreta.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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