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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06216/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice, assunta dalla Regione Siciliana con contratto triennale poi prorogato, proveniente dal bacino dei lavori socialmente utili, che chiedeva l’accertamento del diritto all’inquadramento sin dall’inizio nella categoria C6+PEO, con conseguente trattamento economico corrispondente, in luogo dell’inquadramento inferiore riconosciutole dall’amministrazione. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello aveva parzialmente riformato, riconoscendo il diritto all’inquadramento nella categoria C, posizione economica C5, con decorrenza dal 2 novembre 2001. L’Assessorato regionale ricorreva per cassazione deducendo, con unico motivo, violazione e falsa applicazione dei DD.PP. regionali nn. 9 e 10 del 2001 e dell’art. 5 della l.r. Sicilia n. 10 del 2000, sostenendo che: il D.P. n. 9 del 2001 riguardava solo il personale già in servizio alla data del 28 febbraio 2001; il D.P. n. 10 del 2001 imponeva per i dipendenti assunti dopo la stipulazione del CCRL il trattamento iniziale della categoria di assunzione; non poteva operarsi un’equiparazione tra personale di ruolo e lavoratori provenienti dai lavori socialmente utili; inoltre, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto provata una precedente collocazione nel VI livello e avrebbe dovuto limitarsi ad attribuire il trattamento iniziale della categoria C1. La controricorrente resisteva eccependo anche l’inammissibilità del ricorso per asserita acquiescenza derivante dall’esecuzione della sentenza di appello da parte della P.A.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità per acquiescenza, affermando che l’esecuzione spontanea di una sentenza esecutiva da parte della pubblica amministrazione non implica acquiescenza e non preclude l’impugnazione. Tuttavia ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto inammissibile, anzitutto, la censura nella parte in cui denunciava direttamente la violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi regionali recepiti nei decreti presidenziali, poiché la denuncia ex art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001 è ammessa solo per i contratti collettivi nazionali, non per quelli regionali. Ha poi osservato che, anche a voler esaminare il motivo, la ricorrente si limitava a proporre una lettura alternativa delle disposizioni collettive rispetto a quella accolta dal giudice di merito, senza dedurre una specifica violazione dei canoni ermeneutici o un vizio motivazionale decisivo. Quanto alla decisione di merito, la Corte ha rilevato che la ricorrente non aveva specificamente censurato l’interpretazione del contratto individuale posta a base della sentenza d’appello, né aveva chiarito in modo puntuale perché la nuova classificazione non dovesse applicarsi anche alla lavoratrice assunta successivamente all’entrata in vigore del nuovo sistema. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 5 l.r. Sicilia n. 10 del 2000, poiché la Corte territoriale non aveva equiparato il personale di ruolo ai lavoratori provenienti dai lavori socialmente utili, ma aveva solo affermato che il rapporto della resistente dovesse avere un trattamento giuridico ed economico analogo a quello dei dipendenti regionali a tempo indeterminato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dell’Assessorato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001

    La denuncia in cassazione della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi è ammessa, in sede di legittimità, solo per i contratti collettivi nazionali ivi contemplati; la norma ha portata di stretta interpretazione e non si estende ai contratti collettivi regionali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi territoriali non è proponibile come violazione di legge in cassazione, restando deducibile soltanto nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei criteri legali di ermeneutica.

  • art. 5 della legge Regione Sicilia n. 10 del 2000

    La disposizione riguarda la dotazione organica e la riclassificazione del personale regionale in servizio, senza che dalla riclassificazione debbano derivare maggiori oneri finanziari; nel caso concreto non è stata ravvisata una violazione, poiché non vi è stata equiparazione del personale di ruolo con quello proveniente dai lavori socialmente utili.

  • art. 5 della legge Regione Sicilia n. 10 del 2001

    È richiamato dalla ricorrente quale base normativa del nuovo ordinamento professionale, ma la Corte non ne afferma una specifica violazione autonoma, limitandosi a rilevare l’inammissibilità della censura nei limiti prospettati.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di pubblico impiego privatizzato, la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi può essere dedotta direttamente in cassazione solo se si tratta di contratti collettivi nazionali espressamente richiamati dalla norma; i contratti collettivi regionali o territoriali non rientrano in tale previsione.
  • L’interpretazione dei contratti collettivi di ambito territoriale è riservata al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica o incongrua, non mediante mera contrapposizione di una lettura alternativa.
  • La mera esecuzione della sentenza da parte della parte soccombente, anche se pubblica amministrazione, non integra acquiescenza e non rende inammissibile l’impugnazione; tale comportamento può essere giustificato dall’esigenza di evitare l’esecuzione forzata e maggiori pregiudizi.
  • Quando la decisione di merito fonda l’esito sull’interpretazione del contratto individuale, la parte ricorrente deve censurare specificamente tale ratio, non essendo sufficiente una critica generica o meramente assertiva.
  • Non sussiste violazione di una disciplina di riclassificazione del personale se il giudice di merito non equipara il personale di ruolo a soggetti diversi, ma attribuisce a questi ultimi un trattamento giuridico ed economico analogo in base al contenuto del rapporto individuale e del complessivo assetto normativo applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termineRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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