Cassazione Civile, Ordinanza n. 04258/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dal prelievo, operato dalla cassa previdenziale privatizzata sul trattamento pensionistico di un ex dottore commercialista, di un contributo di solidarietà riferito agli anni 2009-2013. Il giudice di merito aveva dichiarato illegittima la trattenuta e condannato la cassa alla restituzione delle somme con interessi. In cassazione la cassa ha proposto tre motivi: con i primi due ha censurato la sentenza d'appello per avere ritenuto illegittimo il regolamento previdenziale nella parte in cui istituiva il contributo di solidarietà e per avere escluso che, nel quadro dei poteri di autonomia riconosciuti alle casse privatizzate per garantire l'equilibrio finanziario, rientrasse la possibilità di imporre tale prelievo ai pensionati; con il terzo motivo ha contestato la decorrenza degli interessi legali sulle somme da restituire, sostenendo che dovessero decorrere dalla domanda giudiziale e non dalle singole date di trattenuta sui ratei pensionistici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi aderendo a un orientamento consolidato secondo cui le casse previdenziali privatizzate non possono introdurre, con atti regolamentari, contributi di solidarietà su pensioni già determinate secondo la disciplina applicabile, perché tali prelievi non attengono ai criteri di calcolo della prestazione ma costituiscono prestazioni patrimoniali imposte riservate alla legge ex art. 23 Cost. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, confermando che, nelle prestazioni previdenziali, interessi legali e rivalutazione seguono le singole scadenze dei ratei e decorrono dal momento della trattenuta/inadempimento, poiché costituiscono componente essenziale del credito previdenziale. Conseguentemente la cassa è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come fonte dei poteri degli enti previdenziali privatizzati, ma non idoneo a legittimare un contributo di solidarietà su pensioni già determinate.
art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa
Disposizione regolamentare posta a base del contributo di solidarietà, ritenuta illegittima nella parte in cui introduceva il prelievo sui trattamenti pensionistici.
Delibera della CNPADC del 28.10.2008
Atto attuativo del prelievo, ricompreso tra quelli censurati e ritenuti non idonei a fondare il contributo di solidarietà.
art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995
Richiamato dalla ricorrente come norma attributiva di poteri in materia previdenziale, ma interpretato in senso non estensibile sino a consentire prelievi patrimoniali riservati alla legge.
art. 1, comma 763, l. n. 296 del 2006
Norma invocata a sostegno dell'autonomia regolamentare della cassa, ma non sufficiente a giustificare il contributo di solidarietà.
art. 1, comma 488, l. n. 147 del 2013
Richiamato nel quadro dei precedenti sul contributo di solidarietà, quale esempio di prelievo disposto dal legislatore.
art. 24, comma 24, d.l. n. 201 del 2011 conv. in l. n. 214 del 2011
Menionato tra le norme richiamate dalla ricorrente a sostegno della legittimazione del prelievo, senza esito favorevole.
artt. 3 e 38 Cost.
Richiamati dalla ricorrente in funzione di giustificazione dell'equilibrio finanziario del sistema previdenziale, ma non idonei a superare il limite della riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte.
Richiamato nel terzo motivo sulla decorrenza degli interessi, ma non accolto dalla Corte.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la decorrenza degli interessi dalla domanda, ma la Corte ha ribadito la decorrenza dalle singole scadenze dei ratei indebitamente trattenuti.
Richiamato per la disciplina della ripetizione dell'indebito e degli accessori, ma applicato nel senso che gli interessi decorrono dal momento della trattenuta.
art. 23 Cost.
La Corte qualifica il contributo di solidarietà come prestazione patrimoniale imposta, che può essere introdotta solo dal legislatore.
Usato per rinviare alle motivazioni dei precedenti conformi della giurisprudenza di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Applicato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati possono incidere sui criteri di determinazione delle prestazioni pensionistiche nei limiti consentiti dalla legge, ma non possono introdurre con regolamenti o delibere prelievi patrimoniali su pensioni già determinate, poiché tali prelievi sono prestazioni patrimoniali imposte riservate al legislatore ex art. 23 Cost.
- Il c.d. contributo di solidarietà, quando opera come trattenuta su una pensione già liquidata, non integra un criterio di calcolo della prestazione previdenziale ma un prelievo autonomo, non legittimabile con la sola autonomia regolamentare dell'ente.
- Nelle controversie aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, interessi legali e rivalutazione monetaria sono componenti del credito assistenziale/previdenziale e decorrono, in caso di trattenute indebite o omissioni periodiche, dalle singole scadenze dei ratei non corrisposti, non dalla sola domanda giudiziale.
- Quando il ricorso non introduce argomenti nuovi rispetto a un orientamento di legittimità consolidato, la Corte può aderire alla soluzione già affermata richiamando i precedenti conformi.
- In caso di rigetto del ricorso, seguono la soccombenza le spese di lite e può applicarsi il raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
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