Cassazione Civile, Ordinanza n. 04209/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Una lavoratrice agricola a tempo determinato chiedeva la rideterminazione dell’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2014. In via principale sosteneva che il calcolo dovesse avvenire sulla base del salario medio convenzionale; in subordine pretendeva che si utilizzasse il salario minimo previsto dal contratto provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Reggio Calabria del 14 marzo 2013, incrementato del 30,44% a titolo di "terzo elemento". Chiedeva inoltre l’accredito della contribuzione figurativa parametrata al maggior importo e, sul piano delle spese, contestava la statuizione di soccombenza e la mancata valorizzazione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. La Corte d’appello aveva invece negato sia l’applicazione del salario medio convenzionale, sia l’inclusione del terzo elemento, ritenendo che la paga giornaliera fosse già comprensiva di tale voce e che la dichiarazione sulle spese prodotta solo in appello non potesse incidere sul primo grado. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva violazioni di varie norme previdenziali e civilistiche, insistendo sulla perdurante applicabilità del salario medio convenzionale agli operai agricoli a tempo determinato, sulla corretta lettura del contratto collettivo provinciale, sull’accredito della contribuzione figurativa e sulla disciplina delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che per gli operai agricoli a tempo determinato, ai fini dell’indennità di disoccupazione agricola, il parametro è il salario contrattuale e non il salario medio convenzionale, ormai superato dal d.lgs. n. 146 del 1997 e definitivamente dall’art. 01 del d.l. n. 2 del 2006, con le precisazioni della normativa successiva. Ha respinto anche il secondo motivo, confermando che il contratto provinciale va interpretato nel senso che la retribuzione giornaliera è già comprensiva del "terzo elemento", secondo un’interpretazione sistematica conforme all’art. 1363 c.c. e ai precedenti di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito perché dipendente dall’accoglimento dei primi due; analogamente assorbito il quarto motivo sulle spese ex art. 91 c.p.c. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato, perché la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa solo in appello non può produrre effetti retroattivi per il primo grado. È stata inoltre disposta la presa d’atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione è stata adottata per la presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso.
Norme richiamate
art. 28 d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488
Richiamato come base del sistema del salario medio convenzionale, ma ritenuto non applicabile agli operai agricoli a tempo determinato per il calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola, alla luce della disciplina sopravvenuta.
art. 7 L. 2 agosto 1990, n. 233
Citato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza un autonomo ruolo decisivo nella motivazione di accoglimento o rigetto.
art. 01, commi 4 e 5, d.l. 10 gennaio 2006, n. 2, conv. in L. 11 marzo 2006, n. 81
È la norma decisiva: per i lavoratori agricoli a tempo determinato introduce il criterio della retribuzione contrattuale sia per la base imponibile contributiva sia per le prestazioni temporanee, superando il salario medio convenzionale.
art. 1, comma 1, d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, conv. in L. 7 dicembre 1989, n. 389
Costituisce il parametro cui rinvia il d.l. n. 2 del 2006 per la retribuzione da assumere a base di calcolo dei contributi e delle prestazioni temporanee.
art. 8 L. 12 marzo 1968, n. 334
Norma richiamata dalla disciplina interpretativa autentica per individuare i soggetti cui continua ad applicarsi il salario medio convenzionale; è riferita ai compartecipanti familiari e piccoli coloni, non agli operai agricoli a tempo determinato.
art. 1, comma 785, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Norma di interpretazione autentica che fa salve le previsioni del salario medio convenzionale per i soggetti dell’art. 8 L. n. 334/1968 e per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, senza estenderle agli operai agricoli a tempo determinato.
art. 4 d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146
È indicato come primo superamento del salario medio convenzionale a favore del salario contrattuale per gli operai agricoli a tempo determinato.
art. 1, comma 55, L. 24 dicembre 2007, n. 247
Conferma il riferimento alla retribuzione di cui all’art. 1 del d.l. n. 338/1989 per il calcolo dell’indennità ordinaria di disoccupazione degli operai agricoli a tempo determinato.
art. 2, commi 5 e 153, L. 23 dicembre 2009, n. 191
Interpretazione autentica invocata dalla ricorrente, ma ritenuta non idonea a reviviscere il salario medio convenzionale per gli operai agricoli a tempo determinato.
art. 18, comma 18, d.l. 6 luglio 2011, n. 98
Richiamato come ulteriore conferma della permanenza dell’art. 01, comma 5, d.l. n. 2/2006 e della centralità del salario contrattuale; precisa che la retribuzione utile non comprende il TFR.
art. 12 preleggi
Evocato per ribadire che il tenore letterale inequivoco della norma non può essere superato dall’interprete.
Citato dalla ricorrente come canone ermeneutico contrattuale, ma la Corte valorizza soprattutto l’art. 1363 c.c.
È il criterio ermeneutico centrale per interpretare sistematicamente il contratto collettivo provinciale e ritenere la paga già comprensiva del terzo elemento.
art. 49 CCNL operai agricoli e florovivaisti 25 maggio 2010
Richiamato nel secondo motivo come fonte contrattuale in combinazione con il contratto provinciale.
art. 14 CCPL operai agricoli e florovivaisti Provincia di Reggio Calabria 14 marzo 2013
Interpretato nel senso che la paga giornaliera per gli operai a tempo determinato include già il terzo elemento del 30,44%.
art. 32 L. 29 aprile 1949, n. 264
Citato nel terzo motivo per il diritto all’accredito della contribuzione figurativa, ma il motivo è stato assorbito.
art. 3 d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, conv. in L. 27 febbraio 1978, n. 41
Citato nel terzo motivo in relazione alla contribuzione figurativa, senza autonoma statuizione nel merito.
art. 8 L. 23 aprile 1981, n. 155
Citato nel terzo motivo in tema di contribuzione figurativa, assorbito dal rigetto dei primi due motivi.
Richiamato per la regola della soccombenza sulle spese; il relativo motivo è stato assorbito quanto ai gradi di merito e non ha inciso sull’esito finale.
La dichiarazione di esenzione dalle spese deve essere resa tempestivamente; se depositata solo in appello non produce effetti retroattivi sul primo grado.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Citato nel provvedimento di trattazione in camera di consiglio.
Citato nel provvedimento di fissazione della causa in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In conseguenza del rigetto, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per gli operai agricoli a tempo determinato, ai fini dell’indennità di disoccupazione agricola, il parametro di calcolo è la retribuzione contrattuale prevista dalla contrattazione collettiva, non il salario medio convenzionale di cui al previgente sistema.
- Le norme di interpretazione autentica che richiamano il salario medio convenzionale non possono essere lette in modo da estenderlo a categorie che il legislatore ha invece ricondotto al salario contrattuale; il richiamo a discipline anteriori serve solo a individuare i soggetti effettivamente rimasti fuori dalla contrattazione collettiva.
- L’interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune deve privilegiare un esame sistematico delle clausole, attribuendo rilievo centrale al canone dell’art. 1363 c.c. quando il testo contrattuale e le tabelle risultino univoci.
- In cassazione non è censurabile l’interpretazione del contratto collettivo quando il ricorso si limita a proporre una lettura alternativa ritenuta più favorevole dalla parte, senza evidenziare reali violazioni dei canoni ermeneutici o un decisivo travisamento del testo.
- La dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. deve essere tempestivamente resa nel primo grado di giudizio per produrre l’esonero dalle spese di quel grado; il suo deposito in appello non ha efficacia retroattiva.
- Quando i motivi di ricorso sono logicamente dipendenti dall’accoglimento di censure principali che vengono respinte, le ulteriori doglianze restano assorbite.
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