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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04208/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un'operaia agricola a tempo determinato per ottenere, in relazione all'anno 2014, la rideterminazione dell'indennità di disoccupazione agricola. La lavoratrice chiede in via principale che la prestazione sia calcolata sul salario medio convenzionale; in subordine, che sia calcolata sul salario minimo previsto dal contratto provinciale degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Reggio Calabria del 14 marzo 2013, con aggiunta del c.d. "terzo elemento" pari al 30,44% della retribuzione. Chiede inoltre il correlato accredito della contribuzione figurativa. La Corte d'appello ha rigettato la domanda ritenendo che, per gli operai agricoli a tempo determinato, il parametro applicabile sia il salario contrattuale e non più il salario medio convenzionale, e che la paga giornaliera contrattuale sia già comprensiva del terzo elemento. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice deduce cinque motivi: violazione delle norme che, a suo dire, manterrebbero applicabile il salario medio convenzionale anche agli operai agricoli a tempo determinato; violazione dei criteri ermeneutici contrattuali per avere la sentenza di merito ritenuto incluso il terzo elemento nella paga base; conseguente diritto all'accredito della contribuzione figurativa; violazione delle norme sulle spese di lite; violazione della disciplina sull'esonero/compensazione delle spese in presenza della dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta integralmente il ricorso. Ritiene infondato il primo motivo perché, per gli operai agricoli a tempo determinato, il salario medio convenzionale è stato superato prima dal d.lgs. n. 146 del 1997 e poi definitivamente dal d.l. n. 2 del 2006, che impone il criterio della retribuzione contrattuale anche per le prestazioni temporanee; la norma interpretativa successiva non reintroduce quel criterio per tale categoria, ma lo conserva per soggetti diversi, estranei all'area della contrattazione collettiva. Respinge anche il secondo motivo, affermando che l'interpretazione del contratto provinciale che considera la paga giornaliera già comprensiva del terzo elemento è conforme ai canoni ermeneutici, in particolare all'art. 1363 c.c., e non è superabile dalla mera proposta di una lettura alternativa più favorevole alla ricorrente. Il terzo motivo resta assorbito perché dipendente dalla fondatezza dei primi due; pure il quarto è assorbito, in quanto relativo alle spese sulla premessa di un accoglimento del gravame; il quinto motivo è dichiarato inammissibile perché le censure non colpiscono il decisum, risultando inconferenti rispetto al fatto che le spese di appello erano già state compensate e quelle di primo grado dichiarate irripetibili. La Corte non statuisce sulle spese del giudizio di legittimità per la presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. e dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 28 d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488

    richiamato come norma storica sul salario medio convenzionale, ma ritenuto non applicabile per il calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola degli operai agricoli a tempo determinato nel sistema vigente

  • art. 7 L. 2 agosto 1990, n. 233

    censurata dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma applicazione decisoria nel testo

  • art. 01, commi 4 e 5, d.l. 10 gennaio 2006, n. 2, conv. in L. 11 marzo 2006, n. 81

    per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato assume la retribuzione contrattuale come parametro sia per la contribuzione unificata sia per le prestazioni temporanee; ha superato definitivamente il salario medio convenzionale

  • art. 1, comma 1, d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, conv. in L. 7 dicembre 1989, n. 389

    La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi...

    richiamato quale base del parametro retributivo contrattuale da applicare al calcolo contributivo e delle prestazioni

  • art. 8 L. 12 marzo 1968, n. 334

    norma richiamata dalla legge interpretativa come disciplina riferita ai compartecipanti familiari e ai piccoli coloni, non come estensione generale agli operai agricoli a tempo determinato

  • art. 2, commi 5 e 153, L. 23 dicembre 2009, n. 191

    norma di interpretazione autentica invocata dalla ricorrente, ritenuta non idonea a reintrodurre il salario medio convenzionale per gli operai agricoli a tempo determinato

  • art. 1362 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra i canoni ermeneutici asseritamente violati; la Corte ritiene corretto il percorso interpretativo della sentenza impugnata

  • art. 1363 c.c.

    canone sistematico decisivo nell'interpretazione del contratto collettivo provinciale; ha sorretto la conclusione che il terzo elemento fosse già incluso nella paga giornaliera

  • art. 49 CCNL operai agricoli e florovivaisti 25 maggio 2010

    richiamato dalla ricorrente nel tentativo di ricostruire il parametro retributivo applicabile

  • art. 14 CCPL operai agricoli e florovivaisti provincia di Reggio Calabria 14 marzo 2013

    interpretato nel senso che la retribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è già comprensiva del terzo elemento pari al 30,44% del salario contrattuale

  • art. 32 L. 29 aprile 1949, n. 264

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto alla contribuzione figurativa, ma il motivo è assorbito

  • art. 3 d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, conv. in L. 27 febbraio 1978, n. 41

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto alla contribuzione figurativa, ma il motivo è assorbito

  • art. 8 L. 23 aprile 1981, n. 155

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto alla contribuzione figurativa, ma il motivo è assorbito

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in relazione alle spese di lite, ma il relativo motivo è assorbito

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    la dichiarazione resa ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo unificato comporta che non sia adottata statuizione sulle spese in cassazione; le censure che non considerano l'effettiva disciplina delle spese nei gradi di merito sono inammissibili

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater all'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

  • art. 12 preleggi

    richiamato a sostegno dell'esegesi letterale inequivoca della disciplina sopravvenuta

Massime di principio

  • In materia di indennità di disoccupazione agricola per operai agricoli a tempo determinato, il parametro di calcolo è la retribuzione contrattuale prevista dalla contrattazione collettiva, non il salario medio convenzionale, salvo diversa disciplina espressa per categorie diverse e non contrattualizzate.
  • Le norme di interpretazione autentica vanno lette in unità con la disposizione interpretata e non possono essere utilizzate per reintrodurre, in via surrettizia, un criterio abrogato o superato quando il testo letterale della disciplina sopravvenuta è inequivoco.
  • L'interpretazione del contratto collettivo di diritto comune deve privilegiare il criterio sistematico, specie quando la lettura complessiva delle clausole, delle tabelle e dei rapporti con altre previsioni contrattuali rende chiaro il significato della disciplina.
  • In sede di legittimità, la censura contro l'interpretazione del contratto accolta dal giudice di merito non può ridursi alla proposta di una lettura alternativa più favorevole alla parte, ma deve denunciare un effettivo errore ermeneutico.
  • Le questioni sulle spese e sull'esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. sono inammissibili se non colpiscono la reale statuizione impugnata o presuppongono, senza base, una diversa regolazione delle spese nei gradi di merito.
  • Il rigetto del ricorso comporta, in presenza dei presupposti di legge, l'obbligo di dare atto dell'ulteriore contributo unificato dovuto dalla parte soccombente.

Come è indicizzato

MateriePensioniRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiPrevidenzaLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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