Cassazione Civile, Ordinanza n. 04132/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lite origina da una procedura di licenziamento collettivo avviata dalla società datrice con comunicazione del 5 ottobre 2016, poi conclusa con licenziamento intimato il 22 dicembre 2016. La lavoratrice ha contestato la legittimità del recesso deducendo, in sintesi: la incompletezza e fuorvianza della comunicazione di avvio ex art. 4 l. n. 223/1991, soprattutto quanto alla descrizione della crisi aziendale e alla scelta di limitare gli esuberi alle sole sedi di Roma e Napoli; l'assenza di un valido accordo sindacale, poiché le RSU romane non avevano sottoscritto l'intesa, con conseguente illegittimità della deroga ai criteri legali di scelta e necessità di estendere la comparazione a tutto il complesso aziendale; la violazione dei termini di conclusione della procedura; l'omesso esame di fatti decisivi concernenti la fungibilità delle mansioni e la possibilità di trasferimenti tra sedi, oltre al rigetto di richieste istruttorie e documentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi congiuntamente esaminabili, in parte inammissibili e in parte infondati, richiamando un orientamento già consolidato sulla medesima procedura di licenziamento collettivo attivata dalla società. Ha confermato che la comunicazione di apertura era sufficientemente completa e idonea a consentire il controllo sindacale; che era legittima la delimitazione della platea dei lavoratori interessati alle unità produttive di Roma e Napoli, alla luce delle ragioni tecnico-organizzative esplicitate e della distanza tra le sedi non coinvolte; che l'accordo sindacale era valido pur senza la sottoscrizione delle RSU romane; che i termini di conclusione della procedura non erano posti a tutela del lavoratore ma del datore di lavoro; e che non ricorreva il vizio di omesso esame, poiché le doglianze investivano valutazioni e non fatti storici decisivi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 4 l. 223/1991
secondo e terzo comma; sesto, settimo, nono e dodicesimo comma
La comunicazione di apertura deve contenere tutte le informazioni richieste per consentire un controllo sindacale effettivo e trasparente sulla riduzione del personale; l'eventuale inadeguatezza informativa può determinare l'inefficacia dei licenziamenti per irregolarità della procedura.
art. 5 l. 223/1991
I criteri di scelta del personale vanno applicati secondo una valutazione globale e possono essere modulati da accordi sindacali, purché obiettivi, generali e coerenti con la finalità dell'istituto, nel rispetto del divieto di discriminazione.
art. 24 l. 223/1991
Rende applicabili alla fattispecie le regole procedurali e i criteri di selezione previsti per la mobilità/licenziamenti collettivi.
art. 41 Cost.
La cessazione dell'attività e le scelte di ristrutturazione rientrano nella libertà di iniziativa economica dell'imprenditore, sindacabile nei limiti della correttezza procedurale e dell'assenza di intenti discriminatori o elusivi.
art. 15 l. 300/1970
L'accordo sindacale sui criteri di scelta deve comunque rispettare il principio di non discriminazione.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Non è deducibile come omesso esame una censura che riguardi valutazioni o apprezzamenti di merito, e non fatti storici decisivi realmente trascurati.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, se ne ricorrono i presupposti processuali, opera il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle procedure di licenziamento collettivo il controllo giudiziale non investe il merito delle scelte imprenditoriali di riduzione del personale, ma la correttezza della procedura e la verifica che non vi siano stati intenti elusivi o discriminatori.
- La comunicazione di avvio della procedura deve contenere indicazioni complete e concrete sui motivi dell'eccedenza, sui rimedi alternativi non praticabili, sul numero e sulla collocazione del personale eccedente e sui tempi del programma, in modo da consentire alle organizzazioni sindacali un controllo effettivo.
- È legittima la delimitazione della platea dei lavoratori da licenziare a una specifica unità produttiva o a uno specifico settore quando il progetto di ristrutturazione sia circoscritto a quel perimetro e tale scelta sia sorretta da ragioni oggettive, esplicitate nella comunicazione iniziale.
- La distanza geografica tra sedi aziendali può essere valorizzata, insieme ad altri elementi organizzativi ed economici, ai fini della delimitazione della platea e della valutazione dell'infungibilità delle prestazioni, purché la scelta sia concretamente giustificata e non discriminatoria.
- L'accordo sindacale sui criteri di scelta non richiede necessariamente l'unanimità di tutte le rappresentanze presenti, essendo sufficiente un'intesa espressiva della rappresentatività dei lavoratori interessati, sempre nel rispetto di obiettività, generalità e razionalità dei criteri concordati.
- I termini legali di conclusione della procedura di licenziamento collettivo sono posti a tutela dell'interesse del datore di lavoro a non procrastinare oltre misura la procedura, e non determinano di per sé un'invalidità a protezione del singolo lavoratore se il ritardo non incide sulla correttezza complessiva del procedimento.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere fondato sulla diversa valutazione di elementi istruttori o su deduzioni meramente valutative, ma richiede la mancata considerazione di un fatto storico decisivo e controverso.
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