Cassazione Civile, Ordinanza n. 04206/2023 del 10/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice agricola di ottenere il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato per l'anno 2008, per 102 giornate, diritto negato dall'INPS. Il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo non provata dall'INPS la fittizietà del rapporto e valorizzando il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'ente; la corte d'appello ha invece riformato la decisione, ponendo l'onere della prova dell'effettiva subordinazione a carico dell'assicurata, ritenendo non credibili i testi e attribuendo rilievo decisivo al verbale ispettivo e alla non compatibilità tra terreni dichiarati e numero di operai impiegati. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto, da un lato, vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che documenti e testimonianze avrebbero dimostrato il rapporto subordinato e che il verbale ispettivo non sarebbe frutto di reale accertamento; dall'altro, violazione dell'art. 246 c.p.c. e dei principi costituzionali del giusto processo, contestando la valutazione di attendibilità dei testi, l'omessa ammissione di ulteriori prove e la mancata comparizione dell'INPS all'udienza istruttoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha affermato che il primo motivo non individuava un fatto storico decisivo omesso, ma tendeva a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove; ha ribadito che, in caso di contestazione dell'INPS, incombe sul lavoratore l'onere di provare esistenza, durata e onerosità del rapporto di lavoro posto a base del diritto all'iscrizione negli elenchi e delle correlate prestazioni previdenziali. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto inconferente il richiamo all'art. 246 c.p.c., poiché la corte territoriale non aveva fondato la decisione sull'incapacità dei testi, ma sulla loro scarsa attendibilità; ha inoltre giudicato generiche le deduzioni sui pretesi vizi del giusto processo e sulla mancata istruzione probatoria. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché l'INPS non ha svolto attività difensiva; è stato infine dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
testo riformulato dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134
consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non permette di censurare mere argomentazioni, questioni o deduzioni difensive, né di chiedere una rivalutazione del merito salvo anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 116 c.p.c.
attribuisce al giudice di merito il prudente apprezzamento delle prove, compresa la scelta delle risultanze ritenute più persuasive.
art. 246 c.p.c.
disciplina l'incapacità a testimoniare, ma è inconferente quando la decisione si fonda non sull'incapacità dei testimoni bensì sulla loro attendibilità.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
impone la specifica indicazione delle censure; non è sufficiente un richiamo generico a principi costituzionali o a pretesi vizi processuali senza indicare in che cosa consistano concretamente.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la declaratoria di inammissibilità comporta, se dovuto, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 2 Cost.
richiamato dalla ricorrente, ma senza specifica correlazione a una concreta violazione di legge processuale o sostanziale.
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente in modo generico.
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente in relazione al giusto processo, ma senza specificazione di una concreta lesione processuale.
art. 111 Cost.
giusto processo "regolato dalla legge"
il richiamo al giusto processo non basta da solo a fondare una censura di legittimità se non sono indicate le specifiche violazioni della legge processuale.
Massime di principio
- In materia di iscrizione negli elenchi degli operai agricoli, quando l'ente previdenziale contesta il rapporto, spetta al lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro posto a fondamento del diritto previdenziale azionato.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo vigente è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo; non è utilizzabile per contestare la valutazione delle prove o per chiedere una nuova lettura del materiale istruttorio.
- La scelta tra diverse prove, la valutazione dell'attendibilità dei testimoni e il giudizio di maggiore persuasività di un verbale ispettivo rispetto alle deposizioni sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, censurabili in cassazione solo nei limiti della motivazione mancante, apparente o incomprensibile.
- Il richiamo all'incapacità a testimoniare è inconferente se la decisione di merito si fonda sulla scarsa credibilità del teste e non sulla sua incapacità processuale.
- Le doglianze processuali in cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: non basta evocare principi costituzionali o lamentare genericamente omissioni istruttorie, ma occorre indicare puntualmente quali attività erano state richieste, quali prove erano rilevanti e perché l'omissione avrebbe inciso sul decisum.
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