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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04207/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Una società agricola aveva impugnato un verbale ispettivo dell'INPS che aveva qualificato come autonomo, e non subordinato, il rapporto intercorso con un familiare della compagine sociale, ritenuto solo formalmente inquadrato come lavoratore dipendente. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che documenti formati unilateralmente dal datore di lavoro, buste paga e testimonianze generiche non fossero idonei a dimostrare in modo rigoroso la subordinazione e a superare la presunzione di gratuità delle prestazioni rese in ambito familiare per affectionis vel benevolentiae causa. In cassazione la società ha dedotto un unico motivo, formalmente rubricato come violazione dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato le deposizioni testimoniali che, a suo dire, dimostravano in modo puntuale la subordinazione, il pagamento in base alle giornate lavorate, l'osservanza di direttive e l'obbligo di giustificare le assenze. L'INPS ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, perché la censura mascherava un vizio di motivazione e tendeva a una rivalutazione del merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione dell'art. 116 c.p.c., mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove e un riesame del fatto, attività riservate al giudice di merito. Ha ribadito che la violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello imposto dalla legge o nega il prudente apprezzamento in presenza di prova legale, mentre nel caso concreto la Corte d'appello si era limitata a esercitare legittimamente il proprio prudente apprezzamento. La Corte ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è denunciabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o disapplica una regola legale di valutazione; non è invece censurabile in cassazione il semplice cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali è ammesso solo nei ristretti limiti oggi consentiti; non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    Il vizio motivazionale non è deducibile quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso per cassazione.

  • art. 385, primo comma, c.p.c.

    Fondamento della condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile in cassazione solo quando si deduca che il giudice abbia applicato a una prova un regime di valutazione diverso da quello legalmente previsto; non quando si contesti soltanto il modo in cui il giudice ha apprezzato le risultanze istruttorie.
  • La rivalutazione delle prove testimoniali e documentali, nonché il giudizio sulla loro attendibilità e sufficienza, appartiene al giudice di merito e non può essere trasformata in motivo di legittimità sotto la veste della violazione di legge.
  • Quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto, il vizio motivazionale non è comunque censurabile nei limiti invocabili in cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.
  • In controversie relative alla qualificazione del rapporto di lavoro nell'ambito familiare, la prova della subordinazione e dell'onerosità del rapporto deve essere rigorosa e non può fondarsi su elementi generici o su documenti di formazione unilaterale della parte che li produce.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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