Cassazione Civile, Ordinanza n. 04205/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice agricola di ottenere la riliquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013 sulla base della retribuzione media convenzionale provinciale, ritenendo erroneo il calcolo effettuato dall'ente previdenziale sul salario contrattuale. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello, invece, ha riformato la decisione e ha respinto la pretesa, ritenendo che dal 2006 il parametro per il calcolo delle prestazioni temporanee degli operai agricoli a tempo determinato sia la retribuzione contrattuale e non più il salario medio convenzionale. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: (1) nullità della sentenza d'appello e violazione delle norme processuali per asserita motivazione apparente, mancato esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello e mancato rilievo del giudicato interno, oltre che per difetto di prova da parte dell'ente; (2) violazione delle norme sulla procura alle liti e nullità per omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di procura dell'ente appellante, assumendo che la procura fosse stata rilasciata da un legale rappresentante cessato e che l'atto notarile non fosse stato prodotto; (3) violazione delle norme sostanziali e di interpretazione autentica in tema di calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola, sostenendo che dovesse continuare ad applicarsi il salario medio convenzionale e non il salario contrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo motivo, escludendo sia la motivazione apparente sia la violazione dell'art. 2697 c.c. e l'asserita inammissibilità dell'appello, perché il motivo non era specifico e mirava in sostanza a ottenere un nuovo giudizio sul merito; ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che il mutamento del legale rappresentante dell'ente non incide sulla validità della procura originariamente rilasciata e che l'atto notarile richiamato era conoscibile; ha infine respinto il terzo motivo, ribadendo che, per gli operai agricoli a tempo determinato, dal 2006 il criterio di calcolo delle prestazioni temporanee è quello della retribuzione contrattuale, non essendo reviviscente il salario medio convenzionale. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la complessità della questione, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 434 c.p.c.
Il motivo d'appello deve contenere una specificazione chiara ed esauriente delle censure; in cassazione la dedotta inammissibilità va denunciata con motivo specifico e autosufficiente.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova è deducibile solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata, non quando si contesta l'apprezzamento del materiale probatorio.
art. 132 c.p.c.
La nullità per motivazione apparente sussiste solo se la motivazione, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il fondamento della decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza.
art. 82 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di difesa tecnica e procura.
art. 83 c.p.c.
La procura alle liti rilasciata da organo competente dell'ente resta valida nonostante la successiva sostituzione del rappresentante.
art. 163 c.p.c.
Richiamato nel contesto delle doglianze processuali sull'appello e sulla procura.
art. 182 c.p.c.
Richiamato tra le norme invocate per il preteso difetto di procura.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per omessa pronuncia e corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 113 c.p.c.
Richiamato tra le norme processuali evocate nel ricorso.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
Richiamato in relazione al prudente apprezzamento delle prove.
art. 360 c.p.c.
Richiamato quale base dei vizi denunciabili in cassazione, ma la Corte ribadisce che il motivo non può risolversi in una richiesta di riesame del merito.
art. 7, comma 5, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638
Evocato dalla ricorrente come fonte della persistente vigenza del salario medio convenzionale, ma la Corte esclude che tale lettura valga per gli operai agricoli a tempo determinato dopo le riforme successive.
art. 1, comma 1, d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, conv. in L. 7 dicembre 1989, n. 389
La retribuzione da assumere a base del calcolo contributivo non può essere inferiore a quella stabilita dai contratti collettivi o da accordi più favorevoli; è il parametro richiamato per il salario contrattuale.
art. 4 d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146
Ha avviato il graduale passaggio dal salario medio convenzionale al salario contrattuale per le prestazioni temporanee in agricoltura.
art. 45, comma 21, L. 17 maggio 1999, n. 144
Richiamato dalla ricorrente nel complesso quadro normativo invocato a favore del salario convenzionale.
art. 63, comma 6, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni che, a suo dire, avrebbero conservato il criterio convenzionale.
art. 01, commi 4 e 5, d.l. 10 gennaio 2006, n. 2, conv. in L. 11 marzo 2006, n. 81
Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, dal 1° gennaio 2006, il calcolo dei contributi e delle prestazioni temporanee è ancorato alla retribuzione contrattuale; il precedente criterio convenzionale è superato.
art. 1, commi 785 e 786, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Norma di interpretazione autentica che conserva il salario medio convenzionale solo per specifiche categorie estranee alla contrattazione collettiva, senza estendere tale regime agli operai agricoli a tempo determinato.
art. 1, comma 55, L. 24 dicembre 2007, n. 247
Conferma che l'indennità ordinaria di disoccupazione per gli operai agricoli a tempo determinato è parametrata alla retribuzione ex art. 1 d.l. n. 338/1989.
art. 2, commi 5 e 153, L. 23 dicembre 2009, n. 191
Intervento interpretativo retrospettivo che non determina la reviviscenza del salario medio convenzionale per la disoccupazione agricola.
art. 18, comma 18, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
Conferma la perdurante vigenza dell'art. 01, comma 5, d.l. n. 2/2006 e, quindi, del criterio della retribuzione contrattuale per le prestazioni temporanee.
art. 2, comma 3, L. 28 giugno 2012, n. 92
Richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo evocato a sostegno del salario convenzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il rigetto del ricorso comporta il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 12 preleggi
L'interprete deve attenersi al tenore letterale inequivoco della disposizione che impone il salario contrattuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di inammissibilità dell'appello deve essere specifica e autosufficiente: il ricorrente deve indicare con precisione il contenuto delle doglianze formulate in appello e gli atti rilevanti, non potendo limitarsi ad affermazioni generiche.
- La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione, pur formalmente esistente, sia tale da non consentire di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice sbaglia nell'allocazione dell'onere della prova; non ricorre quando si contesta la valutazione delle prove già acquisite.
- La procura alle liti rilasciata da un organo legittimato di una persona giuridica conserva efficacia nonostante la successiva sostituzione del rappresentante, salvo revoca o invalidità originaria.
- Per il calcolo delle prestazioni temporanee spettanti agli operai agricoli a tempo determinato, il criterio applicabile è quello della retribuzione contrattuale, introdotto in via definitiva dalla normativa del 2006, mentre il salario medio convenzionale resta riservato alle categorie espressamente salvate dal legislatore.
- Le norme di interpretazione autentica vanno lette unitariamente con la disposizione interpretata e non possono essere utilizzate per desumere una reviviscenza di regole abrogate o superate se il dato letterale e sistematico conduce a soluzione opposta.
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