Cassazione Civile, Ordinanza n. 07907/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (associato)
La controversia
La controversia nasce da cinque avvisi di accertamento notificati a più associazioni sportive dilettantistiche operanti nella pallamano e, per responsabilità ex art. 38 c.c., anche a una persona fisica ritenuta dall'Ufficio soggetto che aveva agito in nome e per conto delle associazioni. Secondo l'Agenzia, alcune associazioni "satellite" avrebbero stipulato contratti di sponsorizzazione solo formalmente, mentre le prestazioni sportive sarebbero state rese dalla sola associazione "madre", al fine di frazionare i ricavi e restare sotto la soglia prevista per il regime agevolato della legge n. 398 del 1991. I giudici di merito avevano sostanzialmente confermato la pretesa fiscale, salvo una parziale rideterminazione delle sanzioni in primo grado. In cassazione il contribuente deduceva: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di illegittimità dell'avviso emesso per l'associazione madre, perché riferito a due dichiarazioni fiscali diverse; 2) omesso esame del fatto che egli non avrebbe mai partecipato ai consigli direttivi dell'associazione madre né agito in nome e per conto delle associazioni satelliti; 3) violazione dell'art. 38 c.c., perché la responsabilità solidale per debiti tributari dovrebbe gravare solo su chi abbia agito verso il fisco; 4) violazione dell'art. 38 c.c. per avere esteso la responsabilità a tutte le obbligazioni tributarie degli enti e non solo a quelle concretamente riferibili alla sua attività; 5) violazione delle norme sulle sanzioni amministrative tributarie, perché le sanzioni erano state irrogate nei confronti delle associazioni e non direttamente della persona fisica.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale nei limiti del secondo e del quarto motivo, ritenendo il terzo manifestamente infondato e dichiarando assorbiti il quinto motivo del ricorso principale e i motivi del ricorso incidentale dell'Agenzia. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese. La Corte ha chiarito che la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. non deriva dalla mera titolarità della carica, ma dall'attività concretamente svolta in nome e per conto dell'associazione; nel settore tributario, tuttavia, per i debiti d'imposta può rispondere anche chi, in forza del ruolo ricoperto, abbia diretto la gestione complessiva dell'ente nel periodo considerato. Nel caso concreto, però, la CTR aveva omesso di accertare in modo specifico quale ruolo e quali condotte fossero effettivamente ascrivibili al contribuente, per quali associazioni e in quali periodi, limitandosi ad affermazioni apodittiche sulla sua responsabilità. È stato inoltre confermato che non vi era omessa pronuncia sulla censura relativa all'avviso dell'associazione madre, perché la decisione di merito aveva implicitamente respinto la doglianza confermando la legittimità degli avvisi.
Norme richiamate
L'omessa pronuncia non ricorre quando il giudice d'appello, confermando integralmente la decisione di primo grado, abbia implicitamente rigettato la censura esaminando il thema decidendum in modo complessivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia o difetto di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi; nel caso concreto il motivo è stato accolto perché la CTR non ha esaminato in modo specifico le condotte attribuite al contribuente.
La responsabilità personale e solidale dell'agente dell'associazione non riconosciuta si collega all'attività concretamente svolta in nome e per conto dell'ente, non alla sola carica rivestita; in materia tributaria può riguardare anche i debiti d'imposta e le sanzioni, ma va comunque accertata la concreta ingerenza o gestione dell'ente nel periodo rilevante.
art. 54, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la distinta disciplina della rettifica della dichiarazione IVA.
art. 40, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la distinta disciplina della rettifica delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette.
Il limite di ricavi previsto per accedere al regime agevolato è richiamato quale presunto obiettivo elusivo del frazionamento delle attività tra più associazioni.
art. 2, D.Lgs. n. 472 del 1997
La sanzione amministrativa tributaria è riferita alla persona fisica che commette la violazione.
La riferibilità delle sanzioni alla persona giuridica vale per le sole persone giuridiche e non per le associazioni non riconosciute.
art. 11, D.Lgs. n. 472 del 1997
La norma disciplina una solidarietà che comporta il pagamento di una somma equivalente, senza trasformare il destinatario della sanzione in soggetto diverso dalla persona fisica autrice della violazione.
artt. 2, 7, 11 e 12 D.Lgs. n. 472 del 1997
Richiamati per contestare la validità della pretesa sanzionatoria e l'applicazione dei criteri del minimo edittale, della continuazione e del cumulo giuridico.
art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel ricorso incidentale per dedurre nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere il vizio motivazionale della sentenza di appello.
Massime di principio
- In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. non discende dalla mera titolarità formale di una carica, ma richiede la prova dell'attività concretamente svolta in nome e per conto dell'ente.
- Nelle obbligazioni tributarie di associazioni non riconosciute, la responsabilità del soggetto agente può estendersi anche ai debiti d'imposta e alle sanzioni, ma il giudice deve accertare in concreto il ruolo gestionale ricoperto nel periodo d'imposta rilevante e la riferibilità delle operazioni a quel ruolo.
- Chi invoca la responsabilità ex art. 38 c.c. deve allegare e provare gli elementi da cui desumere la qualità di gestore o rappresentante di fatto dell'associazione; il chiamato può contrastare la pretesa dimostrando la propria estraneità alla gestione.
- Non è corretta una motivazione che affermi apoditticamente la responsabilità solidale senza distinguere, per ciascuna posizione e per ciascun periodo, quali condotte gestorie siano state effettivamente poste in essere dal soggetto chiamato a rispondere.
- In materia sanzionatoria tributaria, la riferibilità della sanzione resta in linea di principio personale e la sola solidarietà non sostituisce l'individuazione del soggetto autore della violazione.
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