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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08387/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato gli estratti di ruolo riferiti a due cartelle per omesso pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2007 e 2008, deducendo la mancata notifica delle cartelle. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello: da un lato aveva ritenuto insussistente l’interesse del contribuente a una pronuncia sulla prescrizione del credito in assenza di avvio della riscossione; dall’altro aveva confermato la compensazione delle spese di primo grado. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. per avere la CTR affermato, senza specifica censura sul punto, che l’Agenzia delle entrate si fosse costituita in primo grado, in contrasto con quanto ritenuto dal primo giudice; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la CTR rilevato la prescrizione triennale delle cartelle; 3) violazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., oltre che dell’art. 24 Cost., per la mancata condanna della controparte alle spese di primo grado nonostante la pretesa totale soccombenza e la asserita costituzione dell’ente creditore.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile ai giudizi pendenti l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come introdotto dal d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021, norma che rende non impugnabile l’estratto di ruolo, salvo che il debitore dimostri un pregiudizio specifico per la partecipazione a una gara d’appalto, per la riscossione di somme dovute da pubbliche amministrazioni o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la P.A. Poiché nel caso concreto non ricorreva alcuna di tali ipotesi, mancava l’interesse ad agire e l’impugnazione era improponibile. La Corte ha inoltre compensato le spese dell’intero giudizio in ragione dello jus superveniens e ha escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare ultrapetizione e omissione di pronuncia; la Corte ricorda che il giudice non può porre a base della decisione fatti non specificamente allegati o contestati dalle parti.

  • art. 113, primo comma, c.p.c.

    invocato per il principio iura novit curia: il giudice può qualificare diversamente i fatti e applicare norme diverse da quelle richiamate dalle parti, purché restino immutati i fatti costitutivi della fattispecie.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione al preteso giudicato interno sulla costituzione dell’ente, ma senza accoglimento della censura per sopravvenuta inammissibilità del ricorso.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile"

    la norma, introdotta dal d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021, concretizza e specifica l’interesse alla tutela immediata; rende inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo salvo i casi tassativi di pregiudizio indicati dal legislatore.

  • art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021

    norma di conversione che ha inserito il comma 4-bis nell’art. 12 d.P.R. 602/1973, limitando l’impugnabilità dell’estratto di ruolo.

  • art. 3 del d.l. n. 146 del 2021

    richiamato quale fonte dell’intervento normativo che ha modificato la disciplina dell’estratto di ruolo.

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dal ricorrente in tema di spese processuali nel processo tributario.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la condanna alle spese della parte soccombente.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di compensazione delle spese.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulle spese e sulla tutela giurisdizionale.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016

    richiamato nella disciplina dei casi in cui l’iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a procedure di appalto.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato come ulteriore caso in cui l’iscrizione a ruolo può incidere sui pagamenti della pubblica amministrazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude la pronuncia sul raddoppio del contributo unificato per sopravvenuta causa di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammissibile solo entro i limiti tassativi fissati dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973; fuori da tali ipotesi manca l’interesse concreto e attuale ad agire.
  • L’estratto di ruolo, in sé considerato, non costituisce un atto autonomamente impugnabile, poiché il sistema della riscossione ruota sull’impugnazione dell’atto impositivo o della cartella notificata, non su un mero elaborato informatico.
  • La norma sopravvenuta che limita l’impugnabilità dell’estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti, in quanto specifica il contenuto dell’interesse ad agire senza incidere illegittimamente sulla tutela giurisdizionale.
  • Il giudice, in base al principio iura novit curia, può riqualificare giuridicamente i fatti dedotti, ma non può fondare la decisione su circostanze che non siano state puntualmente allegate o contestate dalle parti.
  • Le censure sulle spese di lite restano assorbite quando il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse o per difetto di impugnabilità dell’atto contestato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniRiscossione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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