Cassazione Civile, Ordinanza n. 08387/2023 del 23/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato gli estratti di ruolo riferiti a due cartelle per omesso pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2007 e 2008, deducendo la mancata notifica delle cartelle. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello: da un lato aveva ritenuto insussistente l’interesse del contribuente a una pronuncia sulla prescrizione del credito in assenza di avvio della riscossione; dall’altro aveva confermato la compensazione delle spese di primo grado. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. per avere la CTR affermato, senza specifica censura sul punto, che l’Agenzia delle entrate si fosse costituita in primo grado, in contrasto con quanto ritenuto dal primo giudice; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la CTR rilevato la prescrizione triennale delle cartelle; 3) violazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., oltre che dell’art. 24 Cost., per la mancata condanna della controparte alle spese di primo grado nonostante la pretesa totale soccombenza e la asserita costituzione dell’ente creditore.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile ai giudizi pendenti l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come introdotto dal d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021, norma che rende non impugnabile l’estratto di ruolo, salvo che il debitore dimostri un pregiudizio specifico per la partecipazione a una gara d’appalto, per la riscossione di somme dovute da pubbliche amministrazioni o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la P.A. Poiché nel caso concreto non ricorreva alcuna di tali ipotesi, mancava l’interesse ad agire e l’impugnazione era improponibile. La Corte ha inoltre compensato le spese dell’intero giudizio in ragione dello jus superveniens e ha escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per denunciare ultrapetizione e omissione di pronuncia; la Corte ricorda che il giudice non può porre a base della decisione fatti non specificamente allegati o contestati dalle parti.
invocato per il principio iura novit curia: il giudice può qualificare diversamente i fatti e applicare norme diverse da quelle richiamate dalle parti, purché restino immutati i fatti costitutivi della fattispecie.
richiamato dal ricorrente in relazione al preteso giudicato interno sulla costituzione dell’ente, ma senza accoglimento della censura per sopravvenuta inammissibilità del ricorso.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"
la norma, introdotta dal d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021, concretizza e specifica l’interesse alla tutela immediata; rende inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo salvo i casi tassativi di pregiudizio indicati dal legislatore.
art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021
norma di conversione che ha inserito il comma 4-bis nell’art. 12 d.P.R. 602/1973, limitando l’impugnabilità dell’estratto di ruolo.
art. 3 del d.l. n. 146 del 2021
richiamato quale fonte dell’intervento normativo che ha modificato la disciplina dell’estratto di ruolo.
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente in tema di spese processuali nel processo tributario.
richiamato dal ricorrente per sostenere la condanna alle spese della parte soccombente.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di compensazione delle spese.
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulle spese e sulla tutela giurisdizionale.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016
richiamato nella disciplina dei casi in cui l’iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a procedure di appalto.
art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come ulteriore caso in cui l’iscrizione a ruolo può incidere sui pagamenti della pubblica amministrazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude la pronuncia sul raddoppio del contributo unificato per sopravvenuta causa di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammissibile solo entro i limiti tassativi fissati dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973; fuori da tali ipotesi manca l’interesse concreto e attuale ad agire.
- L’estratto di ruolo, in sé considerato, non costituisce un atto autonomamente impugnabile, poiché il sistema della riscossione ruota sull’impugnazione dell’atto impositivo o della cartella notificata, non su un mero elaborato informatico.
- La norma sopravvenuta che limita l’impugnabilità dell’estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti, in quanto specifica il contenuto dell’interesse ad agire senza incidere illegittimamente sulla tutela giurisdizionale.
- Il giudice, in base al principio iura novit curia, può riqualificare giuridicamente i fatti dedotti, ma non può fondare la decisione su circostanze che non siano state puntualmente allegate o contestate dalle parti.
- Le censure sulle spese di lite restano assorbite quando il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse o per difetto di impugnabilità dell’atto contestato.
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