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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19714/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il saldo debitore di un conto corrente intestato a una società, ingiunto anche nei confronti di tre garanti a prima richiesta in forza di contratto autonomo di garanzia. Uno solo dei garanti propose opposizione, deducendo, in sintesi: l'usurarietà degli interessi applicati al conto e la necessità di una consulenza tecnica contabile; l'erroneità della declaratoria di tardività dell'eccezione di usura; l'erronea valutazione degli estratti conto; la rilevanza anche per il garante della nullità/illiceità derivante dalla disciplina antiusura; la nullità della garanzia per essere stata indotta con modalità ingannevoli e per violazione di buona fede e correttezza. In appello il garante ripropose tali censure e aggiunse la questione della nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI ritenuto anticoncorrenziale. La Corte d'appello rigettò l'impugnazione. Nel ricorso per cassazione il garante articolò cinque motivi: violazione della normativa antiusura e delle norme processuali per non avere la Corte disposto la c.t.u. e per avere ritenuto non rilevabile la questione; violazione dell'art. 345 c.p.c. e delle norme sulla nullità per avere escluso il rilievo officioso della nullità; erronea declaratoria di inammissibilità dell'exceptio doli generalis; omessa/erronea motivazione sulla mancata c.t.u.; nullità della fideiussione per riproduzione dello schema ABI vietato e per asserita configurabilità di nullità totale. La Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto i primi quattro motivi inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'assenza, agli atti, degli elementi probatori necessari per il rilievo officioso della nullità/usura e sulla tardività della produzione documentale; ha ritenuto inammissibile anche il quinto motivo per difetto di specifica indicazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. e, comunque, infondato perché, alla luce delle Sezioni Unite, le fideiussioni conformi allo schema ABI possono al più essere colpite da nullità parziale delle sole clausole anticoncorrenziali, non da nullità totale rilevabile d'ufficio. Il ricorso è stato quindi rigettato e la banca è risultata vittoriosa, pur non avendo svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha preliminarmente rilevato la nullità della notifica del ricorso, ma ha ritenuto superflua la rinnovazione della stessa, in applicazione del principio di ragionevole durata del processo, poiché il ricorso era prima facie infondato. I primi quattro motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non incidevano sulla ratio decidendi della sentenza di merito: la Corte d'appello aveva infatti escluso la rilevabilità della questione di usura in assenza della necessaria documentazione tecnica e degli atti amministrativi di riferimento già ritualmente acquisiti. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato assolvimento dell'onere di specifica indicazione dei fatti rilevanti e, in ogni caso, infondato, poiché la giurisprudenza delle Sezioni Unite limita alla nullità parziale, e non totale, le fideiussioni a valle che riproducano clausole dello schema ABI dichiarate anticoncorrenziali. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché la parte intimata non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1832 c.c.

    Gli estratti conto non contestati sono stati richiamati a sostegno dell'esistenza del credito della banca.

  • art. 1945 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'ammissibilità delle difese del garante; la Corte non ne ha accolto l'impostazione.

  • art. 120 t.u.b.

    Il giudice di merito ha ritenuto infondata la censura sulla capitalizzazione trimestrale anche in ragione del nuovo testo della norma e della previsione contrattuale di capitalizzazione paritetica.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello sono proponibili nuove eccezioni rilevabili d'ufficio, ma non nuove prove o documenti oltre le preclusioni istruttorie; la rilevabilità officiosa non elimina l'onere che i fatti risultino già ritualmente acquisiti agli atti.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    I primi quattro motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non aggredivano la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica indicazione degli atti e dei fatti posti a fondamento della censura.

  • art. 291 c.p.c.

    La rinnovazione della notifica nulla è stata ritenuta superflua, poiché il ricorso era manifestamente infondato.

  • art. 1421 c.c.

    La nullità può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado, ma solo se emergono dagli atti tutti i fatti necessari.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato come norma sulla nullità del contratto; la Corte ha ribadito i limiti del rilievo officioso.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato per affermare il principio di conservazione del contratto e la tendenziale nullità parziale delle clausole illecite.

  • art. 644 c.p.

    Invocato quale parametro dell'usura; la Corte ha escluso l'accoglimento della censura per difetto di allegazioni/prove ritualmente acquisite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1 legge n. 108/1996

    Richiamato dal ricorrente in tema di usura bancaria; la censura è stata respinta per inammissibilità e carenza di supporto probatorio.

  • artt. 1175, 1176, 1375 c.c.

    Invocati per sostenere violazioni di buona fede e correttezza nella formazione ed esecuzione della garanzia.

  • art. 1439 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per dedurre un contratto indotto in modo ingannevole; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 61 c.p.c.

    Invocato in relazione alla mancata nomina del consulente tecnico d'ufficio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per sostenere omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in tema di valutazione delle prove.

  • art. 191 c.p.c.

    Richiamato per censurare il mancato ricorso alla consulenza tecnica.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato nel motivo sulla nullità della fideiussione come schema ABI anticoncorrenziale.

  • art. 2 legge n. 287/1990

    Richiamato quale norma antitrust a fondamento della dedotta nullità della fideiussione.

  • L. n. 154/1992

    Richiamata nel motivo sulla disciplina bancaria e trasparenza.

  • d.m. 24 aprile 1992

    Richiamato dal ricorrente nel contesto della dedotta usura bancaria.

  • artt. 1337, 1358, 1360 c.c.

    Richiamati a sostegno di violazioni dei doveri di correttezza e buona fede.

  • art. 3, comma 2, L. n. 53/1994

    La notifica del ricorso è stata ritenuta nulla perché nell'avviso di ricevimento non risultava indicata la parte istante insieme al difensore.

  • art. 11 L. n. 53/1994

    La nullità della notifica è stata affermata perché mancavano i requisiti soggettivi espressamente richiesti dalla legge.

  • art. 175 c.p.c.

    Richiamato per il dovere del giudice di evitare attività processuali superflue.

  • art. 127 c.p.c.

    Richiamato unitamente all'art. 175 c.p.c. a tutela della sollecita definizione del processo.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per il principio del giusto processo e della ragionevole durata.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato in relazione al diritto a un processo equo e alla ragionevole durata.

  • art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990

    Richiamato quale base normativa della declaratoria antitrust relativa allo schema ABI.

  • art. 101 TFUE

    Richiamato nella ricostruzione della nullità parziale delle fideiussioni a valle di intese anticoncorrenziali.

Massime di principio

  • La nullità del contratto, anche quando sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, può essere scrutinata solo se i fatti costitutivi della nullità risultano già allegati e provati o comunque emergono dagli atti ritualmente acquisiti; il giudice non può supplire con nuove acquisizioni istruttorie oltre le preclusioni.
  • Nel giudizio d'appello sono ammissibili nuove eccezioni rilevabili d'ufficio, ma non la produzione tardiva di nuovi documenti o nuove prove necessarie a fondarle: il potere officioso riguarda la rilevazione di fatti già emergenti ex actis, non la riapertura dell'istruttoria.
  • Chi deduce l'usurarietà del rapporto bancario deve indicare e allegare gli elementi necessari al controllo tecnico-giuridico della censura; in mancanza dei dati normativi e contabili rilevanti, la questione non può essere accolta né rilevata d'ufficio in modo utile.
  • L'exceptio doli generalis non può essere utilizzata per ottenere, in via surrettizia, l'elusione delle preclusioni processuali o per introdurre una domanda/questione nuova in assenza dei relativi presupposti già emergenti dagli atti.
  • Le fideiussioni 'a valle' di intese anticoncorrenziali possono essere colpite, in linea di principio, solo da nullità parziale limitatamente alle clausole che riproducono quelle vietate; la nullità totale è eccezionale e richiede la prova dell'interdipendenza dell'intero assetto negoziale con la clausola nulla.
  • Il giudice può rilevare d'ufficio la nullità parziale del contratto, ma non può trasformarla in nullità totale senza una specifica domanda e senza la prova che il resto del contratto non sopravvive alla clausola illecita.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneConto correnteInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaLitisconsorzio necessario

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