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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36554/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (investitore)

La controversia

Un cliente aveva affidato circa 600.000 euro a un conto/gestione di investimento presso una banca, operando tramite un promotore finanziario di fiducia. Il promotore, secondo la prospettazione attorea, avrebbe fatto sottoscrivere documentazione in bianco, falsificato o compilato abusivamente il profilo di rischio e mostrato rendiconti non veritieri, occultando le perdite e presentando la situazione degli investimenti come favorevole. Solo dopo la cessazione del rapporto tra banca e promotore, il cliente avrebbe appreso l’effettivo andamento negativo degli investimenti e le condotte truffaldine del promotore. Il Tribunale aveva respinto la domanda risarcitoria; la Corte d’appello aveva riconosciuto solo il danno non patrimoniale, negando il danno patrimoniale per difetto di prova del nesso causale e dell’effettivo pregiudizio. Il ricorso principale censurava tale impostazione deducendo, in sintesi: errata ricostruzione del nesso causale secondo criterio controfattuale; errato riparto dell’onere della prova, poiché la condotta fraudolenta del promotore e la violazione degli obblighi informativi avrebbero dovuto fondare una presunzione di nesso tra illecito e danno; errata valutazione della prova penale e delle confessioni rese in sede penale; omesso esame delle prove orali sulla compilazione abusiva del profilo di rischio. La banca resisteva e proponeva ricorso incidentale contro il riconoscimento del danno non patrimoniale, sostenendo che esso fosse stato riconosciuto in assenza di allegazione e prova, e che la relativa domanda fosse tardiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi del ricorso principale, dichiarando assorbito il quinto, ha rigettato il ricorso incidentale della banca, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per le spese. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse errato nel non valorizzare, ai fini del nesso causale, la condotta fraudolenta del promotore finanziario, la violazione degli obblighi informativi e la sentenza di patteggiamento, che consentivano una prova presuntiva del nesso tra illecito e danno patrimoniale. Ha inoltre affermato che, una volta emersa tale condotta, spettava al promotore e alla banca dimostrare che il profilo di rischio del cliente era stato rispettato o che le perdite si sarebbero comunque verificate. È stato invece confermato il riconoscimento del danno non patrimoniale, ritenuto non in re ipsa ma sufficientemente allegato e provato tramite gli atti penali e la descrizione della sofferenza psichica derivante dal tradimento della fiducia.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    norma richiamata per denunciare violazioni di legge e vizi processuali in cassazione

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per il criterio di risarcibilità del danno conseguenza e per il nesso causale tra illecito e pregiudizio

  • art. 1227 c.c.

    richiamato nel tema del nesso causale e della rilevanza del comportamento del danneggiato

  • artt. 40 e 41 c.p.

    richiamati dal ricorrente per la ricostruzione del nesso causale

  • art. 2697 c.c.

    norma sul riparto dell’onere della prova, centrale nella decisione

  • artt. 107 e 108 Regolamento Intermediari

    richiamati come obblighi informativi e di diligenza dell’intermediario/promotore finanziario

  • art. 31 d.lgs. n. 58/1998

    fonte della responsabilità della banca preponente per il fatto del promotore finanziario

  • art. 1710 c.c.

    richiamato quale parametro di diligenza nella gestione dell’incarico

  • art. 1176 c.c.

    richiamato come criterio di diligenza professionale

  • art. 1226 c.c.

    richiamato in tema di liquidazione equitativa del danno

  • art. 1337 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso con riferimento ai doveri di correttezza

  • art. 1218 c.c.

    richiamato in relazione alla responsabilità contrattuale e alla funzione risarcitoria

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per il criterio di valutazione del danno aquiliano

  • art. 2059 c.c.

    norma posta a fondamento del danno non patrimoniale riconosciuto dalla Corte di merito

  • art. 185 c.p.

    richiamato per il risarcimento del danno derivante da reato

  • art. 640 c.p.

    reato di truffa cui è stata ricondotta la condotta del promotore finanziario

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato per la sentenza di applicazione della pena su richiesta, valutata come elemento probatorio in sede civile

  • art. 445 c.p.p.

    richiamato in relazione agli effetti della sentenza di patteggiamento

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso incidentale e nel quinto motivo principale per la valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per la valutazione delle prove e la pretesa mancata considerazione delle prove orali

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel quinto motivo per lamentare lesione del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel quinto motivo per il giusto processo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo sulle conseguenze economiche del giudizio di legittimità

Massime di principio

  • In tema di responsabilità della banca preponente per i danni arrecati dal promotore finanziario, la condotta fraudolenta del promotore, accertata anche in sede penale, e la violazione degli obblighi informativi possono costituire elementi gravi, precisi e concordanti idonei a fondare una prova presuntiva del nesso causale tra illecito e perdita patrimoniale dell’investitore.
  • Accertato in sede civile che il promotore ha dolosamente occultato l’andamento reale degli investimenti o falsificato la documentazione, l’onere di provare che il profilo di rischio del cliente sia stato comunque rispettato, ovvero che le perdite si sarebbero ugualmente verificate, si sposta sul promotore e sulla banca preponente.
  • La prova del nesso causale in materia civile può essere raggiunta secondo un criterio probabilistico e anche per presunzioni; non è richiesta una certezza assoluta, essendo sufficiente che il danno risulti più probabile che non conseguenza dell’illecito.
  • La mera propensione al rischio dell’investitore non basta, di per sé, a escludere il nesso causale tra inadempimento informativo e pregiudizio: anche l’investitore speculativo deve poter scegliere consapevolmente tra tutte le opzioni di mercato alla luce delle informazioni dovute.
  • Il danno non patrimoniale derivante da reato non è in re ipsa e deve essere allegato e provato, anche per presunzioni; tuttavia può essere desunto dagli atti e dalle circostanze del caso, quando la condotta illecita abbia concretamente leso la sfera morale del danneggiato.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimonialeBuona fede e correttezza

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