Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25742/2025 del 21/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di affitto di terreni agricoli stipulato l'11 novembre 2011 tra la proprietaria dei fondi e una società agricola affittuaria, avente ad oggetto terreni siti in più comuni del Veneto. La proprietaria ha agito chiedendo l'accertamento della morosità nei canoni dal 2012, la risoluzione del contratto per grave inadempimento, il rilascio dei fondi e il pagamento dei canoni insoluti fino al rilascio. La società ha opposto, anzitutto, una clausola di arbitrato irrituale e ha contestato la propria costituzione tardiva, chiedendo rimessione in termini per un asserito malfunzionamento del sistema telematico. Nel merito ha sostenuto di avere pagato il primo canone annuale e, successivamente, di avere estinto i canoni mediante compensazione con controcrediti derivanti da rapporti di locazione inversa tra le parti. In appello la società ha riproposto otto censure, poi nel ricorso per cassazione sei motivi: 1) tempestività della costituzione in primo grado, sostenendo che il deposito telematico eseguito di domenica fosse valido entro il termine di 10 giorni a ritroso; 2) erroneo rigetto della rimessione in termini per asserito disservizio del server ministeriale; 3) illegittimità del rigetto della rimessione in termini perché proposta alla prima udienza e non nell'atto di costituzione; 4) omessa valutazione delle prove di pagamento e compensazione e mancato esercizio di poteri istruttori; 5) tardività dell'eccezione di incompetenza per clausola di arbitrato irrituale; 6) mancata concessione del termine di grazia per il pagamento dei canoni. La Suprema Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, affermando in particolare che nei termini a ritroso la scadenza cadente in giorno festivo va anticipata al giorno non festivo precedente anche nel deposito telematico; che la rimessione in termini presuppone un fatto impeditivo non imputabile e provato, mentre il ritardo era comunque imputabile alla parte; che le doglianze sulle prove e sui documenti erano precluse dalla tardività della costituzione e delle produzioni; che l'eccezione di arbitrato irrituale doveva essere proposta tempestivamente; e che il termine di grazia è incompatibile con la difesa fondata sull'inesistenza del debito e, comunque, richiede un'istanza espressa e coerente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società affittuaria. Ha confermato la correttezza della decisione di merito che aveva considerato tardiva la costituzione in primo grado, con conseguente decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio e dalle produzioni istruttorie, la validità del rilievo di tardività dell'eccezione di arbitrato irrituale, e l'infondatezza della richiesta di termine di grazia. È stata inoltre confermata la condanna alle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, oltre all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.c.

    Il termine per la costituzione del convenuto è un termine a ritroso che, se scade in giorno festivo, va anticipato al giorno non festivo precedente.

  • art. 155 c.p.c.

    La disciplina del computo dei termini vale anche per i termini a ritroso; la scadenza in giorno festivo comporta l'anticipazione al giorno precedente non festivo, non la proroga al giorno successivo.

  • art. 16-bis d.l. n. 179/2012

    Il deposito telematico si considera avvenuto alla generazione della ricevuta di avvenuta consegna; tuttavia la regola sul computo del termine resta quella generale dei termini a ritroso.

  • art. 153 c.p.c.

    La rimessione in termini richiede un fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, non imputabile, provato e causalmente determinante la decadenza.

  • art. 294 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla rimessione in termini e alle preclusioni processuali.

  • art. 115 c.p.c.

    Non può essere denunciata come violazione di legge la mera erronea valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono o viceversa, non per semplice dissenso sulla valutazione delle prove.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per lamentare il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi nel rito del lavoro/agrario.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per il mancato esercizio dei poteri istruttori in appello nel rito speciale.

  • art. 819-ter c.p.c.

    Non si applica direttamente all'arbitrato irrituale, ma l'eccezione di arbitrato irrituale va comunque sollevata a pena di decadenza nella tempestiva costituzione.

  • art. 806 c.p.c.

    Richiamato quale base della clausola arbitrale invocata dalla parte, ma la censura è stata dichiarata tardiva.

  • art. 11 d.lgs. n. 150/2011

    La richiesta di termine di grazia nel procedimento di risoluzione per inadempimento dell'affitto di fondo rustico richiede istanza espressa e coerente con le difese svolte.

  • art. 46 L. n. 203/1982

    Il principio giurisprudenziale sul termine di grazia elaborato per l'affitto agrario è richiamato come estensibile al rito di cui all'art. 11 d.lgs. n. 150/2011.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato per la decorrenza degli interessi legali e degli interessi maggiorati dalla mora e dalla domanda giudiziale.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel computo dei termini processuali a ritroso, se la scadenza cade in giorno festivo o di sabato, il termine va anticipato al giorno non festivo immediatamente precedente, anche quando il deposito sia effettuato con modalità telematiche.
  • La disciplina del deposito telematico non altera la regola generale di computo dei termini: la tempestività dipende dalla ricezione della ricevuta di avvenuta consegna, ma resta soggetta alla regola del dies ad quem anticipato nei termini a ritroso.
  • La rimessione in termini presuppone la prova rigorosa di un impedimento assoluto, non imputabile alla parte, causalmente determinante la decadenza; non basta allegare un generico disservizio se il termine utile era già scaduto in precedenza.
  • Le censure relative alla valutazione del materiale probatorio non sono ammissibili come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. se si risolvono in un mero dissenso sul merito della valutazione compiuta dal giudice.
  • L'eccezione fondata su una clausola di arbitrato irrituale deve essere sollevata tempestivamente, a pena di decadenza, nella prima difesa utile; non è sufficiente dedurla tardivamente dopo la maturazione delle preclusioni.
  • Nel procedimento di risoluzione per inadempimento del contratto di affitto agrario, il termine di grazia è compatibile solo con una richiesta espressa e con difese non incompatibili con il riconoscimento dell'esistenza del contratto e del debito; la contestazione integrale del dovuto può renderla incompatibile.
  • Quando una statuizione di inammissibilità o tardività ha spogliato il giudice del potere di decidere il merito, le argomentazioni sul merito svolte ad abundantiam non sono autonomamente decisive e non richiedono una distinta impugnazione se la censura investe correttamente la ratio pregiudiziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.