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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25740/2025 del 21/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dall’affitto di un ramo d’azienda adibito a ristorante-pizzeria, con clausole contrattuali che prevedevano un indennizzo in caso di recesso anticipato. Dopo pochi giorni dalla consegna dei locali si verificò un grave incendio, con decesso di una dipendente, lesioni ad altri presenti e rilevanti danni ai beni e alle strutture. La concedente agì per far dichiarare illegittimo il recesso anticipato comunicato dall’affittuaria, ottenere gli indennizzi contrattuali pattuiti e il risarcimento dei danni da mancata esecuzione integrale del rapporto. La controparte eccepì invece la nullità del contratto per impossibilità giuridica dell’oggetto e, in via riconvenzionale, domandò il rimborso dei canoni e il ristoro di quanto pagato ai terzi danneggiati, sostenendo la responsabilità della concedente e della ditta installatrice degli impianti. La Corte d’appello ha ravvisato una responsabilità concorrente delle tre società coinvolte e ha dichiarato la surrogazione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurata, con conseguenti condanne alla restituzione delle somme pagate ai danneggiati. La ricorrente ha quindi impugnato in cassazione deducendo: motivazione apparente/contraddittoria, violazione dell’art. 2700 c.c. per indebita attribuzione di fede privilegiata al verbale ispettivo, travisamento del contenuto di un accordo successivo all’incendio e violazione degli artt. 1386, 1223 e 1226 c.c. per avere la Corte confuso la multa penitenziale con il risarcimento e negato la liquidazione equitativa del lucro cessante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inidoneo a censurare una reale motivazione apparente o contraddittoria, perché fondato su estratti parziali della sentenza e su una critica che richiedeva una nuova valutazione del merito; ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché volto, sotto veste di violazione di legge, a ottenere una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità; ha escluso la fondatezza del terzo motivo, perché basato su elementi probatori esterni alla motivazione e prospettante un travisamento non deducibile nei termini richiesti; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, qualificandolo come contestazione dell’interpretazione del contratto, senza specifica denuncia delle regole ermeneutiche violate. Sono state poste le spese del giudizio di cassazione a carico della ricorrente e dato atto dell’obbligo di ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione censurabile in cassazione deve essere effettiva e non meramente apparente o perplessa; il controllo non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria non può essere dedotto con estrapolazioni parziali della motivazione o con elementi esterni ad essa.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Le censure di legittimità devono essere correttamente ricondotte al vizio effettivamente dedotto; non è ammessa una richiesta di nuova valutazione del fatto sotto la veste di violazione di legge o nullità.

  • art. 2700 c.c.

    La fede privilegiata del documento pubblico riguarda i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni; tuttavia la censura non può risolversi in un nuovo esame del materiale istruttorio.

  • art. 1916 c.c.

    L’assicuratore, dopo aver pagato l’indennizzo o il risarcimento, è surrogato nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile fino alla concorrenza di quanto versato.

  • art. 2055 c.c.

    In presenza di responsabilità concorrente di più autori del fatto dannoso, il regresso/riparto interno delle somme pagate al danneggiato segue il criterio della corresponsabilità.

  • art. 1386 c.c.

    La censura sulla multa penitenziale implica una contestazione dell’interpretazione negoziale; in cassazione occorre dedurre specificamente la violazione delle regole ermeneutiche.

  • art. 1223 c.c.

    Il danno risarcibile va collegato a conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o del fatto illecito, ma la contestazione non può tradursi in una mera richiesta di diversa quantificazione di merito.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno presuppone l’accertamento del danno e il suo mancato preciso accertamento; la doglianza deve confrontarsi con la motivazione della sentenza e non con una diversa lettura del contratto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti sotto la forma di violazione di legge o di nullità della motivazione.
  • Il vizio di motivazione apparente o contraddittoria richiede che la critica colpisca l’intera ratio decidendi della sentenza e non frammenti isolati della motivazione estrapolati dal contesto.
  • La fede privilegiata dell’atto pubblico non copre gli apprezzamenti valutativi del verbalizzante; tuttavia la censura sulla valutazione del documento non può risolversi in un appello mascherato.
  • Quando si contesta l’interpretazione di una clausola contrattuale, è necessario indicare specificamente le regole ermeneutiche violate e il modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato; non basta prospettare una lettura alternativa.
  • L’assicuratore che abbia pagato il danneggiato può esercitare la surrogazione nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili nei limiti di quanto corrisposto.
  • In presenza di responsabilità concorrente di più soggetti, la ripetizione di quanto pagato al danneggiato e il regresso tra corresponsabili vanno affrontati secondo i criteri di solidarietà e riparto interno della responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieAziendaRisoluzione del contrattoInadempimentoRisarcimento e indennizzoSpese di liteRicorso per cassazioneSurroga assicurativa
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civileAssicurazioni
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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