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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25738/2025 del 21/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un sollecito di pagamento TARSU e di sei avvisi di accertamento relativi agli anni 2006-2011. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva riconosciuto, tra l’altro, un affidamento della contribuente sulla gestione autonoma del servizio di raccolta rifiuti tramite ditte esterne, escludendo sanzioni e interessi ma confermando il tributo e negando l’applicazione della tariffa agevolata per abitazioni. In appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha dichiarato l’impugnazione inammissibile per tardività, ritenendola proposta oltre il termine lungo semestrale decorrente dal deposito della sentenza di primo grado. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto la violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., per avere il giudice d’appello deciso su una questione rilevata d’ufficio senza previa interlocuzione con le parti, sostenendo che ciò avrebbe determinato nullità della sentenza; la Corte di cassazione ha però precisato che, nel caso concreto, il punto decisivo non era il vizio ex art. 101 c.p.c., bensì l’erroneità del calcolo del termine d’impugnazione, poiché il dies ad quem cadeva di sabato e quindi il termine slittava al lunedì successivo, rendendo l’appello tempestivo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto infondata l’affermazione di tardività dell’appello, perché il termine lungo per proporre l’impugnazione non era scaduto: la scadenza cadeva di sabato e, ai sensi dell’art. 155, comma 5, c.p.c., era prorogata al primo giorno non festivo successivo, cioè al lunedì 19 febbraio 2018, data in cui l’appello era stato proposto tempestivamente.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    se il giudice "ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione"

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente per censurare la decisione su una questione rilevata d’ufficio senza previo contraddittorio; la Corte precisa però che il rilievo della tardività dell’impugnazione non viola tale norma, poiché si tratta di un profilo di ammissibilità che la parte deve considerare prevedibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo, pur non espressamente qualificato dal ricorrente, viene ricondotto dalla Corte alla violazione di legge.

  • art. 155, comma 5, c.p.c.

    Il termine processuale che scade di sabato è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo; la regola si applica anche alle controversie tributarie e rende tempestivo l’atto depositato il lunedì successivo.

  • art. 327 c.p.c.

    È richiamato per il termine lungo di impugnazione applicato dal giudice di merito.

  • art. 38 del D.Lgs. n. 546/1992

    È richiamato come norma processuale tributaria sul termine per proporre impugnazione, da coordinare con l’art. 155, comma 5, c.p.c.

Massime di principio

  • Il rilievo officioso della tardività dell’impugnazione non viola, di regola, il principio del contraddittorio di cui all’art. 101, comma 2, c.p.c., perché il rispetto dei termini perentori di impugnazione costituisce un profilo di ammissibilità che le parti devono considerare prevedibile.
  • Nel processo tributario il termine di impugnazione a decorrenza successiva si computa escludendo il dies a quo e includendo il dies ad quem; se il termine finale cade di sabato, opera la proroga automatica al primo giorno non festivo successivo ai sensi dell’art. 155, comma 5, c.p.c.
  • Ai fini della tempestività dell’impugnazione rileva la data di scadenza legale del termine, non l’apertura degli uffici o la concreta disponibilità a ricevere l’atto nell’ultimo giorno originario di scadenza.
  • La declaratoria di tardività dell’appello è erronea quando il giudice non consideri la proroga del termine finale cadente in giorno festivo o equiparato, con conseguente cassazione della sentenza che abbia dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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