Cassazione Civile, Ordinanza n. 25735/2025 del 21/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La controversia riguarda quattro avvisi di accertamento TARSU relativi agli anni 2009-2012, notificati per il mancato pagamento dell’imposta su due immobili, uno adibito ad abitazione e uno a studio professionale. Il contribuente aveva impugnato gli atti davanti alla CTP, ottenendo un accoglimento solo parziale. In appello la CTR aveva respinto il gravame, ritenendo gli avvisi sufficientemente motivati, non necessario allegare i testi normativi o regolamentari richiamati, legittima la firma a stampa del responsabile e inammissibili le contestazioni sulle sanzioni e sulla categoria catastale perché asseritamente nuove. In cassazione il contribuente ha articolato sei motivi, ma nel testo sono sviluppati il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto: omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla motivazione degli avvisi e alla prova del maggior tributo; violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR qualificato come nuova la questione sulle sanzioni e sul cumulo giuridico; violazione dell’art. 7 l. 212/2000 per mancata allegazione degli atti richiamati nella motivazione per relationem; violazione della disciplina sulla firma a stampa degli atti emessi da concessionario; violazione dell’art. 2697 c.c. per il riparto dell’onere della prova quanto alla destinazione catastale e all’uso promiscuo dell’immobile; violazione dell’art. 12 d.lgs. 472/1997 per l’applicazione della stessa sanzione percentuale per ciascuna annualità.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sui motivi 1, 2 e 6, osservando che la doglianza sulle sanzioni formulata nel ricorso introduttivo era del tutto generica e quindi non idonea a introdurre validamente la questione del cumulo giuridico; corretta, dunque, la declaratoria di inammissibilità della CTR. Ha respinto il terzo motivo, affermando che l’obbligo di allegazione degli atti richiamati nella motivazione per relationem riguarda solo documenti non già conosciuti legalmente dal contribuente, mentre le tariffe dei tributi locali sono atti pubblici soggetti a pubblicità legale. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la norma invocata disciplina la firma degli atti dell’amministrazione diretta e non quella degli atti emessi da un concessionario del servizio di riscossione. Ha respinto il quinto motivo, chiarendo che, una volta emesso l’accertamento, l’eccezione di illegittimità del dato catastale per diversa destinazione dell’immobile grava sul contribuente, sul quale incombeva quindi la prova del fatto impeditivo o modificativo. Ha inoltre disposto che non vi fossero spese per la mancata costituzione dell’intimata e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
È richiamato per dedurre un’omessa pronuncia; la Corte non accoglie la censura perché la questione sulle sanzioni era stata introdotta in modo generico e quindi non validamente devoluta.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro di deduzione delle violazioni di legge invocate nei motivi di ricorso.
art. 57 d.lgs. 546/1992
La CTR ha ritenuto nuova la questione sul cumulo delle sanzioni; la Cassazione conferma l’inammissibilità per genericità della originaria deduzione.
art. 12 d.lgs. 472/1997
Invocato per il cumulo giuridico delle sanzioni in presenza di violazioni pluriennali; la Corte non ne esamina il merito perché la questione è stata ritenuta non ritualmente introdotta.
art. 7 l. 212/2000
L’allegazione degli atti richiamati nella motivazione per relationem è necessaria solo se il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza di tali atti.
art. 3, comma 87, l. 549/1995
La Corte osserva che la norma, correttamente riferita all’art. 1, comma 87, riguarda l’ipotesi di esercizio diretto del potere da parte dell’amministrazione e non gli atti emessi da un concessionario.
art. 2697 c.c.
Il principio dell’onere della prova opera anche nel processo tributario; rispetto all’eccezione fondata su una diversa destinazione dell’immobile, la prova grava sul contribuente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
art. 1, comma 17, l. 228/2012
È richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario, una doglianza formulata in modo meramente apodittico o di stile nel ricorso introduttivo non è idonea a fondare validamente la successiva censura in appello o in cassazione; la genericità originaria rende inammissibile la questione.
- L’omessa allegazione degli atti richiamati in motivazione per relationem non determina invalidità dell’atto impositivo quando il contribuente abbia già legale e integrale conoscenza di tali atti, o quando essi siano comunque soggetti a pubblicità legale.
- La disciplina della firma a stampa o automatizzata dell’atto non può essere invocata contro atti emessi da un concessionario se la norma richiamata si riferisce invece all’esercizio diretto del potere da parte dell’amministrazione.
- In materia di accertamento tributario, quando il contribuente contesta un presupposto fattuale impeditivo o modificativo della pretesa già azionata dall’ente impositore, l’onere di provare tale fatto grava su di lui ai sensi dell’art. 2697 c.c.
- La declaratoria di inammissibilità per novità della questione sulle sanzioni è corretta se la censura sul quantum sanzionatorio non era stata specificamente e compiutamente dedotta nei precedenti gradi di giudizio.
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