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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25734/2025 del 21/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un istituto religioso impugnava un avviso di accertamento TARSU emesso da un comune per gli anni 2008-2012, relativo a un immobile di notevole estensione adibito a varie attività. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, con riduzione della superficie tassabile; in appello il comune aveva ottenuto una parziale riforma, con determinazione di una superficie imponibile superiore. In cassazione l'istituto proponeva quattro motivi: (1) sosteneva di non essere assoggettabile al tributo per effetto delle norme legislative e del regolamento comunale, invocando l'esenzione per enti morali assistenziali e beneficenza; (2) contestava la necessità della denuncia TARSU per usufruire dell'esenzione, assumendo che l'obbligo dichiarativo gravasse solo sui soggetti passivi non esenti; (3) deduceva omessa motivazione e nullità dell'avviso per difetto di allegazione e specificazione dei calcoli e delle aree tassate, oltre a violazione delle regole partecipative del procedimento; (4) denunciava violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la CTR aveva fissato una superficie tassabile superiore a quella richiesta dal comune in appello.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi tre motivi: ha ritenuto che il regolamento comunale non prevedesse un'esenzione generale per gli enti assistenziali oltre i limiti di legge, ma solo per i locali destinati esclusivamente al culto; ha affermato che, in tema di TARSU, l'interessato deve comunque presentare la denuncia o la variazione per far valere l'esenzione o l'esclusione parziale, trattandosi di eccezione alla regola generale di imponibilità; ha poi dichiarato inammissibile e comunque infondata la censura sulla motivazione dell'avviso, rilevando sia il difetto di autosufficienza sia l'idoneità del rinvio per relationem ad atti già conoscibili dal contribuente. Ha invece accolto il quarto motivo, perché la CTR aveva determinato d'ufficio una superficie tassabile maggiore rispetto al petitum dell'appello del comune, violando l'art. 112 c.p.c. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha cassato la sentenza e deciso nel merito, rideterminando la superficie imponibile nei limiti richiesti in appello, cioè 5.504 mq, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato come norma sul vizio di violazione di legge dedotto nei primi, secondo e quarto motivo

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato come norma sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo, poi dichiarato inammissibile

  • art. 67 d.lgs. n. 507/1993

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'esenzione o non assoggettabilità al tributo, ma interpretato in coerenza con la disciplina che non consente esenzioni oltre i limiti di legge

  • art. 70 d.lgs. n. 507/1993

    richiamato per affermare l'obbligo di denuncia ai fini TARSU e, secondo la Corte, rilevante anche per far valere esclusioni o esenzioni parziali

  • art. 77, ultimo comma, d.lgs. n. 507/1993

    richiamato dal ricorrente per sostenere la rilevanza dei regolamenti comunali nella disciplina delle esenzioni

  • art. 11 Regolamento TARSU del Comune di Bari

    interpretato nel senso che l'esenzione riguarda solo i locali adibiti esclusivamente al culto religioso e non introduce una deroga ampia per enti assistenziali oltre la legge

  • art. 63 d.lgs. n. 507/1993

    richiamato come norma che individua i soggetti passivi del tributo, rispetto ai quali opera l'obbligo dichiarativo

  • art. 62 d.lgs. n. 507/1993

    richiamato per il principio di imponibilità e per l'esclusione delle aree che producono rifiuti speciali non assimilabili, su cui grava l'onere informativo del contribuente

  • art. 73 d.lgs. n. 507/1993

    richiamato dal ricorrente per invocare la partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo

  • art. 7, comma 1, Statuto del contribuente

    interpretato nel senso che la motivazione per relationem è sufficiente se gli atti richiamati sono già integralmente e legalmente conoscibili dal contribuente

  • art. 3, comma 1, L. n. 241/1990

    richiamato come norma generale sulla motivazione degli atti amministrativi

  • L. n. 296/2006

    richiamata per l'obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento e di allegazione degli atti non conosciuti

  • art. 112 c.p.c.

    interpretato come limite alla pronuncia del giudice, che non può attribuire un bene della vita superiore a quanto richiesto dalla parte appellante

  • art. 384 c.p.c.

    applicato per cassare la sentenza e decidere nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 8, comma 3, Cost.

    citato nel contesto della rilevanza o meno delle intese con le confessioni religiose ai fini del beneficio fiscale

  • art. 2 L. n. 1159/1929

    richiamato come indice presuntivo della natura confessionale ai fini dell'accertamento dell'ente religioso

  • art. 11 d.lgs. n. 507/1993

    non presente nel testo

  • principio comunitario "chi inquina paga"

    richiamato come criterio di sistema in tema di tassa rifiuti e obbligo dichiarativo

Massime di principio

  • In materia di TARSU, le esenzioni o riduzioni previste da regolamenti comunali non possono eccedere i limiti della disciplina legislativa primaria; l'interpretazione dell'agevolazione deve restare ancorata al dato normativo e, se il regolamento prevede l'esenzione solo per locali destinati esclusivamente al culto, non è consentito estenderla a ulteriori fattispecie sulla base della sola finalità altruistica dell'ente.
  • L'onere di attivare il regime agevolativo o di esclusione grava sul contribuente: l'esenzione o la riduzione, soprattutto quando parziale, deve essere fatta valere mediante denuncia o variazione, non potendo la destinazione agevolata essere semplicemente allegata in giudizio in assenza dell'adempimento dichiarativo richiesto dalla disciplina del tributo.
  • La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento tributario è valida se gli atti richiamati sono già integralmente e legalmente conosciuti o comunque conoscibili dal contribuente; l'obbligo di allegazione non sussiste per gli atti già nella disponibilità sostanziale del destinatario.
  • Nel giudizio di impugnazione, il ricorrente per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando specificamente dove e come la questione è stata dedotta nei gradi di merito; la censura è inammissibile se introduce temi nuovi o non verificabili ex actis.
  • Il giudice non può attribuire, nemmeno in materia tributaria, una superficie imponibile o un bene della vita superiore a quella domandata dalla parte appellante: la pronuncia oltre il petitum viola l'art. 112 c.p.c. e determina cassazione della decisione nella parte eccedente.
  • Quando la sentenza è sorretta da una pluralità di rationes autonome e ciascuna è idonea da sola a reggere il decisum, l'omessa impugnazione di una di esse rende irrilevante l'altra censura e può condurre al rigetto del motivo per difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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