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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25737/2025 del 21/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

Un comune aveva emesso nei confronti di una società un avviso di accertamento in rettifica per TARSU relativa alle annualità 2012 e 2013, dopo una precedente istanza di autotutela della contribuente. La società aveva impugnato l’atto ottenendo un accoglimento parziale in primo grado; in appello il comune aveva sostenuto, tra l’altro, che sull’an debeatur dell’area interessata si fosse formato giudicato esterno in forza di una precedente decisione relativa all’anno 2014, in cui era stata affermata la soggezione dell’area alla TARSU/TARI. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente esteso il giudicato formatosi su una controversia relativa alla TARI 2014 alla diversa controversia concernente TARSU 2012-2013. Secondo la ricorrente, il giudicato non poteva operare perché si trattava di tributi diversi, riferiti ad annualità diverse e disciplinati da normative/regolamenti diversi, senza prova di elementi costitutivi comuni e stabili nel tempo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, in materia di TARSU e TARI, la disciplina presenta una sostanziale continuità regolativa sulle questioni dirimenti e che la ricorrente non aveva specificato concreti elementi di diversità o discontinuità fattuale o normativa idonei a escludere l’efficacia del giudicato esterno. Ha quindi condiviso il principio applicato dalla CTR secondo cui, tra le stesse parti, l’accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato su un punto fondamentale comune preclude la riesame del medesimo punto in altro giudizio, anche per imposte periodiche, quando si tratti di fatti a efficacia permanente o pluriennale o di rapporti ad esecuzione prolungata. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato copre il dedotto e il deducibile sul punto fondamentale comune e impedisce di rimettere in discussione l’accertamento definitivo reso tra le stesse parti in altro giudizio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nella ricostruzione dell’efficacia del giudicato esterno.

  • art. 19 D.Lgs. 546/1992

    Richiamato dalla CTR per affermare l’impugnabilità degli atti impositivi che manifestano una pretesa tributaria, nonostante l’elenco tassativo degli atti impugnabili.

  • art. 2, comma 3, D.Lgs. 546/1992

    Il giudice tributario può risolvere incidentalmente ogni questione da cui dipende la decisione della controversia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    È la norma che ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno può spiegare efficacia preclusiva anche in materia di imposte periodiche quando la precedente decisione abbia statuito su un punto fondamentale comune a controversie successive tra le stesse parti.
  • L’estensione del giudicato a periodi d’imposta diversi è ammissibile solo se il fatto o il rapporto accertato presenti caratteri di permanenza, stabilità o esecuzione prolungata; in difetto di specifica allegazione di elementi di discontinuità, il giudicato opera.
  • La mera diversità del tributo o dell’annualità non basta, da sola, a escludere il giudicato se la disciplina sostanziale sulle questioni decisive risulti sostanzialmente continua e i presupposti accertati siano invarianti.
  • Chi invoca l’inapplicabilità del giudicato esterno deve allegare e specificare in modo concreto le differenze normative o fattuali che impedirebbero la preclusione.
  • Nel processo tributario, l’accertamento incidentale compiuto in una sentenza passata in giudicato su un rapporto o su un fatto permanente può vincolare il giudice in controversie successive relative allo stesso rapporto giuridico.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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